Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4153 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5557-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13,

presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA FAUSTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9236/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2006 r.g.n. 1520/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo del ricorso, rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9521/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, rigettava la domanda la domanda proposta da P.F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e acc. az. 25-9-97 dal 25-3-1997 al 31-5-1997, dal 7-2-1998 al 30-5- 1998, dal 4-12-1998 al 27-2-1999), con conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti e con condanna della società al ripristino del rapporto e alla riammissione in servizio del P. oltre al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il P. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata l’8-2-2006, in accoglimento dell’appello dichiarava costituito tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 25-3-1997 e condannava la società al pagamento delle retribuzioni dovute dalla notifica del ricorso di primo grado, oltre rivalutazione e interessi.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi. Il P. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, risultando la stessa rilasciata a margine del ricorso stesso con riferimento al “presente giudizio”, in data (1-2-2007) successiva alla sentenza impugnata e anteriore alla notifica del ricorso (cfr. fra le altre Cass. 26-7- 2002 n. 11106, Cass. 2-2-2006 n. 2340, Cass. 2-8-2001 n. 10550).

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372, comma 1, lamenta che la Corte d’Appello erroneamente ha disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, nonostante il disinteresse manifestato dal P. dopo la cessazione dell’ultimo rapporto per un tempo considerevole.

Il motivo non merita accoglimento.

In base al principio più volte dettato da questa Corte, che il Collegio intende qui riaffermare, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935. Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Peraltro, come pure è stato precisalo, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello, dopo aver premesso che ben può esservi risoluzione per mutuo consenso anche per fatti concludenti, in presenza di condotte, anche omissive, inequivocabili, da allegarsi e provarsi da parte di chi prospetti lo scioglimento del rapporto, e che, in sostanza, in tema di “non esecuzione di un contratto”, soltanto una t;non esecuzione di fatto che sì protragga per un tempo veramente anomalo potrà, per sè sola, esser posta a base della presunzione di risoluzione del rapporto”, ha rilevato che “nel caso di specie la relativa tempestività della reazione giudiziaria dell’appellante (tentativo di conciliazione del 2004 di contestazione della legittimità del termine) e la mancanza di ogni diversa allegazione di altre condotte dell’appellante medesimo concludenti nel senso di una implicita volontà solutoria del rapporto, devono far escludere la praticabilità di una presunzione fondante un’ipotesi di scioglimento di quello per mutuo consenso”.

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivalo e resiste alla censura della società ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23, artt. 1362 e ss.

c.c. in sostanza lamenta che erroneamente la Corte di merito ha accolto la domanda rilevando che “l’appellata, come pur era suo onere, non ha dato alcuna dimostrazione che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale abbia reso necessario il ricorso alla specifica assunzione” a termine, laddove, invece, in conformità con il principio della “delega in bianco”, l’accertamento del nesso di causalità andava comunque “condotto unicamente nell’ambito della previsione collettiva”.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha costantemente affermato con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25-9-1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v.

fra te altre Cass. 26-7-2004 n. 14011. Cass. 7-3-2005 n. 4862. Cass. 8-7-2009 n. 15981), l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine).

La Corte di merito, quindi, in violazione di tale principio, erroneamente ha ritenuto la nullità del termine apposto al primo contratto (23-2-1998-30-4-1998), sulla base della considerazione che la società non aveva offerto alcuna dimostrazione che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale avesse reso necessario il ricorso alla specifica assunzione del R..

Alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 (in contrasto, quindi, con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 2-3-2006 n. 4588).

Così accolto il secondo motivo (restando assorbito il terzo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine), la impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che – statuendo anche sulle spese – provvedere attenendosi al principio sopra richiamato, esaminando anche le questioni ulteriori non trattate nell’impugnata sentenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA