Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4153 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24985/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CONSULTING SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2571/10/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di MESSINA, depositata il

06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, contestava alla società contribuente il mancato versamento della tassa di concessione governativa per l’anno d’imposta 2001, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello agenziale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato, perchè proposto avverso un atto impositivo sostitutivo di altro già impugnato e per il quale pendeva il relativo giudizio.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata.

Il mezzo di cassazione con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 656 del 1994 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè dei principi in materia di autotutela, è fondato e va accolto.

Invero, nel caso in esame, è pacifico che l’Agenzia delle entrate ha emesso, in autotutela, un avviso di accertamento sostitutivo di quello precedentemente emesso nei confronti della società contribuente, ciò desumendosi dal contenuto dell’atto impositivo riprodotto in parte qua nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Ciò posto, la CTR non si è attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui “Il potere di autotutela cd. sostitutiva – in forza del quale l’Amministrazione può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, conv. in L. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. “principio di perennità” della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto, del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7751 del 20/03/2019, Rv. 653326).

Nella specie è pacifico, per stessa ammissione della CTR (sentenza pag. 2), che la notifica della sentenza di primo grado (sentenza della CTP di Milano n. 9723/35/2015) è stata effettuata dalla società contribuente a mezzo posta elettronica certificata in data 24/12/2015, ovvero quando tale modalità di notificazione non era stata ancora attuata per le Commissioni tributarie della Lombardia.

Ne discende l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR lombarda che esaminerà le questioni di merito poste dalle parti nel giudizio d’appello e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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