Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4153 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10330-2015 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– ricorrente –

contro

ING LEASE ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6700/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Regione Lombardia ricorre per la cassazione della sentenza n. 6700/14, pronunciata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, nei confronti di ING Lease (Italia) s.p.a., in controversia concernente “impugnazione di una serie di avvisi di accertamento emessi per omesso pagamento della tassa automobilistica (anno 2009) relativa ad autoveicoli acquistati e concessi in locazione finanziaria, per avere il giudice di appello affermato che soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è, in via esclusiva, disattendendo la tesi secondo cui, anche dopo la data dell’entrata in vigore della L. n. 29 del 2009 (15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli e a carico del proprietario e del concedente, così dovendosi interpretare l’art. 7, comma 2, che ha aggiunto nel novero dei soggetti passivi del tributo, gli “usufruttuari acquirenti con atto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziara”.

La società contribuente resiste con controricorso e memoria.

La ricorrente ha depositato memoria, con allegata documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 2009, art. 5, comma 32, convertito con modificazioni, nella L. n. 53 del 1982, così come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a), per non aver la CTR ritenuto che, anche dopo la data della entrata in vigore della legge di modifica (15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli sia a carico del concedente e dell’utilizzatore in solido laddove, invece, ha erroneamente affermato che, da quella data, soggetto passivo della

tassa è unicamente l’utilizzatore, con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.

La controricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, ed all’uopo ha prodotto copia della Delib. della Giunta Regionale n. XI/1941/19, con a quale la Regione Lombardia ha provveduto all’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, per cui le somme portate dagli stessi non sono più dovute.

Pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, va dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti.

Va disposta, inoltre a integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle obiettive incertezze interpretative della normativa in tema di tassa automobilistica (ingenerata in particolare, dal D.L. n. 113 del 2016, art. 10, conv. in L. n. 160 del 2016, che ha abrogato a norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis, conv. in L. n. 125 del 2015), che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto), e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13131/2019).

P.Q.M.

La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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