Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41525 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. III, 27/12/2021, (ud. 23/09/2021, dep. 27/12/2021), n.41525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37159/2019 proposto da:

C.O.F., elettivamente domiciliato Napoli, via Ponte di

Tappia, 47, presso l’avvocato Andrea Cannata.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, Via dei

Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. – C.O.F. è cittadino del Ghana. Ha raccontato di essere espatriato per una relazione con una ragazza di religione diversa dalla sua – lui è cristiano pentecostale – rimasta peraltro incinta. Il padre della giovane, appena saputo della relazione, ha malmenato il ricorrente ed ha minacciato di ucciderlo, inducendolo a fuggire insieme alla fidanzata, che, però, durante il percorso, nel deserto libico, ha perso la vita.

2. – Il Tribunale di Napoli ha ritenuto inverosimile il suo racconto, per via delle contraddizioni emerse – in un primo momento la ragione dell’espatrio era indicata come di natura economica – e della incompatibilità della persecuzione religiosa con la situazione esistente in Ghana.

Ha poi ritenuto insufficienti le allegazioni del ricorrente quanto alla protezione umanitaria, ed irrilevante il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il suo inserimento in Italia.

3. – Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3. Il ricorrente ritiene che il Tribunale ha espresso giudizio sulla verosimiglianza del racconto in violazione dei criteri legali.

In particolare, avrebbe dovuto dedurre la credibilità del racconto dal clima di violazione dei diritti esistente in Ghana ed a tutti noto.

Il motivo è infondato.

Intanto il Tribunale ha fatto un raffronto del racconto con la situazione del Ghana, onde verificare se le persecuzioni lamentate siano effettivamente verosimili in quella società (p. 9).

In secondo luogo, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Il ricorrente non contesta la violazione dei criteri né indica in modo specifico quali sarebbero stati violati, tra quelli indicati nel citato art. 3.

Per il resto, la credibilità del ricorrente non può affermarsi solo per deduzione dalla situazione del paese di origine, che, comunque, come si è detto, è stata ritenuta diversa da come emergerebbe dal suo racconto.

6. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, ed addebita al Tribunale di non aver compiuto una adeguata valutazione della situazione del paese di origine.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, da un lato, ritiene che il ricorrente può dirsi integrato in Italia, avendo tra l’altro un contratto di lavoro a tempo indeterminato; per altro verso assume che avrebbe dovuto, lui, allegare quale violazione o quale perdita di diritto rischia di subire, e non avendolo fatto, la sua richiesta va respinta.

Il motivo è fondato.

Come di recente argomentato e deciso da questa Corte “Il riconoscimento della protezione umanitaria postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, estensivamente interpretato, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi d’indagine, ed eventualmente di acquisizione documentale (Cass. n. 28435/2017; Cass. 18535/2017; Cass. 25534/2016) – essendo quel giudice investito di singole vicende aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona e non di cause cd. “seriali”, improvvisamente risolte con motivazioni “di stile” altrettanto seriali – in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; e al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019), ma senza incorrere nell’errore di utilizzare le fonti informative che escludano (a torto o a ragione) l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della mancata tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile – valutazione, questa, del tutto assente, nel provvedimento impugnato, che si limita a riportare il contenuto dello COI utilizzate al solo fine di escludere l’esistenza di un conflitto armato.

Va pertanto riaffermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio si atterrà nel riesaminare la domanda di protezione umanitaria, alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva, oltre che eventualmente soggettiva, del richiedente asilo con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione, se isolatamente ed astrattamente considerato – non potendo darsi seguito ad una risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21424/2016) che esige la presenza “di riscontri oggettivi tali da permettere una verifica sotto il profilo della attendibilità e della specificità (così confondendosi la rilevanza probatoria delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in sede penale con quelle di un richiedente asilo, che ben possono essere ritenute credibili alla luce della valutazione complessiva di un racconto privo di tali riscontri, ma integrato, se necessario, dal doveroso esercizio di poteri officiosi di indagine da parte del giudice di merito) (sez. 3, c.c. del 9.3.2021. in ricorso RG 38077/ 2019)

7. – Il ricorso va dunque accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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