Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41522 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 27/12/2021), n.41522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2570/2016 proposto da:

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in carica, e

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, in persona

del Prefetto, entrambi rappresentati e difesi ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio sono

domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrenti –

contro

C.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Giampietro Beghin,

giusta procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 1163/2015, pubblicata

il 29 ottobre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Prato, in accoglimento dell’appello proposto da C.S. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Prato in data 8 agosto 2014, ha annullato quattro verbali di accertamento del 6 dicembre 2012, con i quali la Polizia Stradale di Firenze gli aveva contestato 14 infrazioni della L. n. 727 del 1978, art. 19, perché, ad un controllo del mezzo pesante, quale dipendente della società Autotrasproti F.lli F., non aveva esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a 14 giorni di circolazione.

2. Il Tribunale di Prato ha affermato che il principio statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17073/2007, riguardava l’obbligo di conservazione dei dischi gravante sull’impresa di trasporto e non l’esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione, per il quale la condotta prevista dalla norma imponeva l’esibizione dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni antecedenti, con la conseguenza che la condotta era sanzionabile una sola volta indipendentemente dal numero di dischi non esibiti dal conducente.

3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Firenze hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Prato con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di censura.

4. C.S. ha resistito con controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria del 19 marzo 2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 15, comma 7, del Reg. CEE 3281/1985, come modificato dall’art. 23 del Reg. CE n. 561/2006.

6. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.

7. Il ricorso è stato esaminato in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo il Ministero e la Prefettura ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, art. 15, comma 7, lett. a) e b) del reg. CE 3821/86, come modificati dall’art. 23 del Reg. 561/06, nonché della L. n. 727 del 1978, artt. 15 e 18, essendo in contrasto con il dato normativo unificare in una sola condotta lo stesso molteplice comportamento omissivo del conducente, riferito a più giornate ed ad altrettanti fogli di registrazione, soltanto perché il controllo ad essi relativo era stato effettuato in un unico giorno; le infrazioni erano, quindi, molteplici, in quanto riferite e riferibili a vari fogli, relativi alle varie giornate della cui omissione si trattava.

Viene, in breve, dedotta l’erroneità della decisione gravata, la quale, in tema di violazione alla citata normativa in materia di fogli di registrazione del cronotachigrafo installato su veicolo, aveva ritenuto che l’omessa esibizione di detti fogli potesse esser sanzionata solo nel limite di quanto richiesto dalla normativa (“fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti”, art. 15, Reg. cit.) con una unica sanzione per una unica infrazione e non anche con multiple sanzioni, relative ai singoli più brevi periodi rientranti dell’intero arco temporale considerato dalla normativa.

1.1 Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e che si debbano rigettare, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, i profili di censura sollevati dal controricorrente sulla valutazione della ritualità o meno della notificazione del ricorso al controricorrente e dell’inammissibilità del ricorso per acquiescenza tacita.

1.2 Va, infatti, rilevato che questa Corte, con ordinanze interlocutorie nn. 5627 e 5628 dell’8 marzo 2018 e nn. 29469 e 29555 del 14 novembre 2019, aveva disposto trasmettersi gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 15, comma 7, del Reg. CEE 3281/1985, come modificato dall’art. 23 del Reg. CE n. 561/2006.

In particolare, la questione posta, che rileva anche nel caso in esame, era se l’art. 15, comma 7, citato, potesse essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell’automezzo, quale norma che prescriveva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione, ovvero potesse dare luogo, con l’applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti erano i giorni in relazione ai quali non erano stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell’ambito del previsto lasso temporale (“giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”).

1.3 Ciò posto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 24 marzo 2021, nella cause riunite C-870/19 e C-871/19, ha statuito che “L’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l’art. 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione”.

1.4 I giudici Europei, in particolare, hanno affermato che la disposizione dell’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento n. 3821/85 prevede che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto, in particolare, a presentare, dopo il 1 gennaio 2008, i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.

Tale disposizione, precisa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, stabilisce un obbligo unico applicabile all’intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento n. 3821/85 costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione e tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione, conformemente all’art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, che prevede che nessuna infrazione del regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione.

Si tratta di un’interpretazione, che come riconosciuto anche dai giudici Europei, non è messa in discussione dalle disposizioni dell’allegato III della direttiva 2006/22, che non mira a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limita ad individuare, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali regolamenti, con la conseguenza che tali orientamenti non possono derogare all’interpretazione dell’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 derivante dal suo tenore letterale; né l’interpretazione risultante dal testo dell’art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85, subisce gli effetti correlati agli obiettivi perseguiti dai regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ovvero il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti cui si applicano tali regolamenti, nonché della sicurezza stradale in generale e la definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo.

1.5 La sentenza del Tribunale di Prato si è uniformata ai principi sopra richiamati, avendo affermato che per quanto concerne l’esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione, la condotta prevista dalla norma imponeva l’esibizione dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni antecedenti, con la conseguenza che la condotta era sanzionabile una sola volta indipendentemente dal numero di dischi non esibiti dal conducente.

2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.

Le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale e della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 marzo 2021, giustificano la compensazione delle spese processuali.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, stante l’impedimento dell’estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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