Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4152 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 34037/2006 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSTRIANA

12, presso lo studio dell’avvocato DU BESSE’ Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCHETTI MICHELE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBESE CON CASSANO – POLIZIA LOCALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 389/2005 del GIUDICE DI PACE di ERBA, del

19/12/05 depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

e presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha respinto l’opposizione proposta dal Sig. Z.A. a verbale di contestazione di violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Albese con Cassano;

che il Sig. Z. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito la parte intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato al titolare del Comando di Polizia Locale del Comune.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è rivolto nei confronti del “Comune di Albese con Cassano – Polizia Locale – nella persona del Titolare dell’Ufficio pro tempore” ed è stato notificato in conformità;

che esso è pertanto inammissibile per errore nell’individuazione della parte intimata, dato che lo statuto del Comune di Albese con Cassano non prevede poteri di rappresentanza in giudizio del funzionario titolare del predetto ufficio;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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