Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4152 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4152 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3898/2011 R.G. proposto da

v

0.S.M.A.I.R.M. s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Aurelio Arnese, con domicilio eletto in Roma, via Circonvallazione Clodia ,
n. 171 , presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Nardelli;

ricorrente

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata ex lege
dall’Avvocatura Generale , presso i cui uffici domicilia in Roma via dei
Portoghesi , n. 12;

con troricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia,
sezione distaccata di Taranto, n.124/28/09 del 4/11/2009, depositata il
17/12/2009.

Data pubblicazione: 21/02/2018

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. dello Stato Maria Pia Camassa.

1.

L’O.S.M.A.I.R.M. s.r.I., in persona del I.r.p.t., ricorre con quattro

motivi contro l’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza
n.124/28/09 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia,
sezione distaccata di Taranto, in controversia concernente l’impugnativa
della cartella di pagamento n.0800411- Irpef 1984 – ritenute alla fontenotificata il 6 settembre 1990, e del relativo ruolo.
2.

Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale di

Bari esponeva che la società 0.S.M.A.I.R.M. s.r.l. aveva proposto ricorso
avverso la cartella di pagamento n.0800411- Irpef 1984 – ritenute alla
fonte-, sostenendo che le ritenute di imposta, relative al mese di dicembre
1984 ed iscritte a ruolo, erano state versate nel mese di aprile 1985,
insieme con quelle di marzo 1985, senza alcuna specificazione. L’Ufficio si
era costituito, affermando la legittimità dell’iscrizione a ruolo e chiedendo il
rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente con
memorie illustrative spiegava di aver commesso un errore nella
compilazione del Mod. 770, in quanto non aveva specificato la distribuzione
della ritenuta di acconto versata nell’aprile 1985, in parte afferente alla
ritenuta del dicembre 1984; inoltre allegava copia dell’istanza per la
definizione agevolata ex art. 21 del D.L. 69/89, con le copie dei versamenti
e della quietanza del versamento della cartella esattoriale impugnata. La
rigettava il ricorso, compensando le spese. La società

C.T.P.

0.S.M.A.I.R.M. s.r.l. impugnava la decisione innanzi alla C.T.R. della Puglia,
chiedendo

l’annullamento del ruolo ed il rimborso dell’importo

indebitamente pagato. L’Ufficio si costituiva, chiedendo il rigetto
dell’appello.
3.

Su queste premesse in fatto, il giudice di appello rigettava

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FATTI DI CAUSA

l’impugnazione, ritenendo che il contribuente non avesse provato i dettagli
del versamento del mese di marzo 1985 (effettuato nel mese di aprile).
Riteneva, inoltre, che non fossero applicabili al caso di specie i benefici di
cui all’art. 21 D.L. 69/89.
4. A seguito del ricorso dell’O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. avverso la sentenza
del giudice di appello, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Primo motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt.23,
comma 3, 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. in relazione all’art.
360, comma 1, n.3. Deduce la ricorrente di aver pagato le ritenute di
imposta per il mese di dicembre 1984 insieme con quelle del mese di marzo
1985, con unico versamento effettuato nell’aprile 1985, senza alcuna
specificazione, quietanzato dall’Amministrazione (doc. di cui al punto 2 del
ricorso). Secondo la ricorrente, l’Ufficio, che in primo grado si è costituito
tredici anni dopo la proposizione del ricorso, in violazione dell’art.23 D.Lgs.
n. 546/92, ha contestato il documento prodotto dal ricorrente solo
tardivamente all’udienza di discussione, in violazione dell’art. 24, comma 2,
D.Lgs. n. 546/92, in quanto il documento, prodotto ben sedici anni prima,
non giustificava l’integrazione dei motivi di rigetto del ricorso. Sostiene la
ricorrente che la C.T.P. avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la tardività ed
inammissibilità delle contestazioni dell’Amministrazione e che la C.T.R. della
Puglia, investita dell’appello sul punto, aveva omesso ogni pronuncia, in
violazione dell’art. 112 c.p.c.
1.2.11 motivo è infondato.
1.3.Ed invero, come rilevato dall’Ufficio, ai sensi dell’art.72, comma 1,
D.Lgs. n.546/92, nelle controversie pendenti alla data del 1 aprile 1996
innanzi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado previste dal
D.P.R. n. 636/72, la parte resistente poteva effettuare la costituzione in
giudizio entro il termine di cui all’art.32 , comma 1, D.Lgs. n.546/92, ovvero
fino a venti giorni liberi anteriori alla data dell’udienza di trattazione. Nel
caso di specie, la prima udienza si è tenuta in data 22/3/2006 (all’esito della
quale, per altro, vi è stato un rinvio per trattazione al 24 maggio 2006) e

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notificato 1’11/3/2011.

l’Agenzia delle entrate risulta costituita, con il deposito di controdeduzioni,
in data 15/7/2003, ampiamente nei termini di legge. Anche la doglianza
relativa alla violazione dell’art. 24 D.Lgs. n. 546/92, è infondata, poiché la
disposizione citata si riferisce all’integrazione dei motivi di ricorso da parte
del ricorrente e non alle eventuali memorie del controricorrente, che nel
caso di specie sono state depositate tempestivamente in data 23/3/2006 nei

illustrare le difese dell’Ufficio.
2.1. Secondo motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt.23,
comma 3, D.Lgs. n.546/92 e 115 c.p.c., nella formulazione anteriore alle
modifiche apportate con la legge 18 giugno 2009 n.69, in relazione
all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c. Deduce la ricorrente che la C.T.R. della
Puglia ha erroneamente rigettato l’appello avverso la decisione della C.T.P.
laddove non ha accolto il ricorso allo stato degli atti, sulla base del principio
di non contestazione, in quanto sarebbe stato onere dell’ufficio, ai sensi
dell’art. 2697 c.c., contestare l’effetto estintivo del pagamento. Secondo la
ricorrente, la C.T.R. della Puglia ha violato gli artt. 115 c.p.c. e 23 D.Lgs.
n.546/92, non ritenendo provato per mancata contestazione il fatto
estintivo della pretesa dell’Ufficio, consistente nel pagamento effettuato dal
contribuente.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
2.3. Nel caso in esame la ricorrente sollecita

l’accertamento della

mancata contestazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’Ufficio
tributario, che, costituendosi in primo grado, avrebbe solo genericamente
dedotto la sussistenza dei “presupposti giuridici e di merito posti a sostegno
della pretesa fiscale, i quali sono esplicitamente richiamati nella cartella
impugnata, le cui somme iscritte a ruolo sono scaturite ex art.36 bis del
D.P.R. n.600/72”. Ritiene la Corte che sia evidente, anche nel solo brano
sopra riportato, l’intenzione dell’Ufficio di affermare la fondatezza della
pretesa fiscale nei confronti della ricorrente, come per altro ritenuto
implicitamente dal giudice di merito nella pronuncia impugnata. L’unico
fatto pacifico e non contestato risulta essere il mancato pagamento nei
termini della ritenuta d’imposta di dicembre 1984, che secondo la ricorrente

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termini previsti dall’art.32 D.Lgs. n. 546/92, al fine di meglio chiarire ed

sarebbe stata versata ad aprile ’85, circostanza quest’ultima in alcun modo
ammessa dall’Amministrazione, né con l’atto di costituzione in giudizio, né
con i successivi atti difensivi.
3.1. Terzo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt.1199 e
2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Con
tale motivo, la ricorrente deduce la violazione delle norme sull’onere

dall’Amministrazione, sarebbe spettato a quest’ultima l’onere di provare la
diversa imputazione del pagamento.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Ed invero, il giudice di primo grado ha correttamente applicato le
norme sulla ripartizione dell’onere probatorio. Nella fattispecie in esame
non è in contestazione tra le parti la mancata indicazione, nei prospetti
riepilogativi della dichiarazione per l’anno 1984 (Mod. 770/85), delle
ritenute d’imposta di dicembre 1984, iscritte a ruolo dall’ufficio, né l’omesso
versamento delle suddette ritenute nel mese di gennaio 1985 a titolo di
conguaglio dell’anno 1984. In presenza degli elementi giustificativi
dell’emissione della cartella di pagamento e dell’iscrizione a ruolo, la società
aveva l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento, sia pure al di fuori delle
modalità e dei termini previsti dalla legge, degli importi richiesti
dall’Amministrazione finanziaria con la notifica della cartella. La
contribuente, doveva, quindi, dimostrare la riferibilità alla mensilità di
dicembre 1984 di parte dell’importo, corrisposto nell’aprile 1985 per il mese
di marzo 1985, cosa che, secondo l’apprezzamento del giudice di merito,
non è avvenuta. Ed invero, il giudice di appello ha rilevato che la quietanza,
cui fa riferimento il ricorrente, reca l’indicazione del pagamento delle
ritenute d’imposta relative all’anno 1985, senza alcuna menzione di quelle
di dicembre 1984. Dai prospetti riepilogativi del Mod. 770/85 per l’anno
1984 e del Mod.770/86 per l’anno 1985, prodotti in appello dalla società
ricorrente, non si evince alcuna indicazione che consenta di ricondurre parte
degli importi, versati a titolo di ritenute del mese di marzo ’85, alle
ritenute d’imposta di dicembre ’84. La C.T.R. della Puglia, quindi, facendo
una corretta applicazione delle norme sull’onere della prova, ha confermato

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probatorio, poichè, a fronte della quietanza di pagamento rilasciata

la decisione della C.T.P., ritenendo che la società, su cui incombeva l’onere
della prova, non aveva fornito sufficiente ed idonea dimostrazione
dell’avvenuto pagamento delle somme riferibili alla mensilità di dicembre
1984.
4.1. Quarto motivo- Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8, commi
1 e 2, D.L. n. 91/83 (deve intendersi in relazione all’art. 360, primo

speciale istanza, per lo sgravio di cui all’art. 8, comma 2, D.L. n.91/83,
avrebbe riguardato solo le soprattasse non ancora pagate alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto legge o di quelle pagate a partire dalla
data medesima. Nel caso di specie, la società, avendo pagato la cartella il
19 novembre 1990, non avrebbe dovuto presentare alcuna istanza speciale
e poteva usufruire dello sgravio di legge.
4.2. Il motivo è infondato.
4.3. In tema di condono fiscale, l’art. 8 del d.l. 16 marzo 1991, n. 83,
convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154, prevede
due distinte ipotesi di sanatoria: quella di cui al comma 1 attiene
essenzialmente a irregolarità formali, definibili con il versamento di una
somma contestualmente alla presentazione di apposita istanza; l’ipotesi di
cui al comma 2 concerne, invece, le sanzioni amministrative previste
dall’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall’art. 92 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, le quali non si applicano ai contribuenti ed ai
sostituti d’imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al
pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali e dalle liquidazioni periodiche dell’IVA relative ai periodi d’imposta
chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
Effettivamente in tale seconda ipotesi, l’articolo non subordina la sanatoria,
né alla presentazione di alcuna istanza, né al versamento della somma di
lire 1.000.000 per ciascuno dei periodi d’imposta, essendo tali adempimenti
previsti unicamente per la definizione delle violazioni contemplate dal primo
comma della medesima disposizione (Cass. n.15814/06). Deve, però,
rilevarsi che l’art.8 prosegue, disciplinando alcune ipotesi alternative, e che
la fattispecie in esame può riportarsi alla successiva previsione di legge,

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comma, n. 3, cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, la necessità di una

secondo cui “se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in
ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta
limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate
iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze
del ruolo”. Nel caso in esame, il ruolo è stato emesso nell’agosto 1990 con

decreto legge (17 marzo 1991) per cui la soprattassa resta dovuta.
5.1. Atteso il rigetto del ricorso, la società ricorrente deve essere
condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese
del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società 0.S.M.A.I.R.M. s.r.I al
pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 3.800,00, oltre S.P.A.D.
Così deciso in Roma il 6/12/2017
Il Presidente
dott. Aurelio Cappabianca

scadenza 10 novembre 1990, anteriore alla data di entrata in vigore del

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