Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4152 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4152 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 12335-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SPINELLI UMBERTO, BOLDRINI ANNAMARIA;

– intimati –

sul ricorso 16687-2008 proposto da:
SPINELLI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 21/02/2014

PIZZONIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ZOPPINI GIANCARLO, RUSSO
CORVACE GIUSEPPE giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente al ricorso incidentale sul ricorso 16689-2008 proposto da:

BOLDRINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato
PIZZONIA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ZOPPINI GIANCARLO, RUSSO
CORVACE GIUSEPPE giusta delega a margine;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 35/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 21/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO

principale, accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dei
ricorsi incidentali.

CORVACE che ha chiesto il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi proposti dinanzi alla CTP di Milano Boldrini Anna Maria e Spinelli Umberto impugnavano
due cartelle esattoriali, notificate il 9.2.2005, concernenti IRPEF, addizionali e sanzioni relative all’anno
1998, deducendo sia il difetto di motivazione, in quanto le stesse non consentivano di individuare i
presupposti della pretesa erariale (in particolare l’ammontare della base imponibile), sia l’intervenuta
decadenza , in quanto la notifica era avvenuta il 9-2-2005, e quindi oltre il termine di cui all’art. 1, comma

L’adita CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo non motivata la cartella; la CTP , tuttavia, rigettava
l’eccezione di tardività della notifica della cartella, sostenendo che l’accertamento dell’Ufficio (anche se
non impugnato) interrompeva la prescrizione.
Con sentenza 35/31/07, depositata il 21-3-07, la CTR Milano rigettava l’appello dell’Ufficio, e, in
accoglimento dell’appello incidentale dei contribuenti, dichiarava la decadenza dell’Ufficio a riscuotere le
somme indicate nelle impugnate cartelle; in particolare la CTR: 1) in ordine al gravame dell’Ufficio,
evidenziava che la cartella non era adeguatamente motivata, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio
(nella stessa contenuto) “per relationem” all’accertamento anno 1998, notificato il 6-11-2003; al riguardo
precisava che la motivazione “per relationem” richiedeva sempre o che l’atto cui si faceva riferimento fosse
allegato, o che venisse riprodotto nel successivo titolo, mentre non si poteva fare riferimento ad un atto
che poteva non essere conosciuto dal debitore; 2) in ordine all’appello incidentale dei contribuenti, rilevava
che la decadenza della pretesa erariale (per decorso dei termini previsti per la notifica della cartella) non
poteva ritenersi interrotta a seguito della notifica dell’atto di accertamento; tanto proprio per la natura
decadenziale del detto termine, non soggetto come tale (ex art. 2964 cc) ad interruzioni.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a quattro motivi; resistevano
con controricorso sia Spinelli Umberto sia Boldrini Anna Maria, che proponevano anche ricorsi incidentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, conclusosi con idoneo quesito di diritto, l’Agenzia, denunziando -ex art. 360
n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/1990, 7 L. 212/2000 e 25 dpr 602/1973,
sosteneva che, allorquando una cartella si fondava (come nel caso di specie) su di un avviso di
accertamento già notificato e quindi già conosciuto, la stessa doveva ritenersi sufficientemente motivata,
senza alcun obbligo di allegazione o riproduzione dell’avviso.
Il motivo è fondato.

5 bis L. 156/2005.

Non vi è dubbio, invero, che la cartella esattoriale che segua uno specifico atto impositivo già notificato al
contribuente (nel caso di specie: avviso di accertamento relativo all’anno 1998 notificato il 6-11-2003)
possa essere motivata (come appunto avvenuto nel caso in questione) attraverso l’espresso rinvio a detto
avviso, del quale infatti il contribuente ha già integrale e legale conoscenza per effetto della precedente
notificazione e ben può quindi esercitare il suo diritto di difesa; lo stesso avviso, invece, non deve essere
necessariamente allegato alla cartella, non potendosi aderire ad una interpretazione puramente
formalistica dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente); in tal

Nessuna specifica contestazione in ordine all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento è stata
ritualmente e tempestivamente sollevata dal contribuente, che invero, solo nel controricorso in Cassazione
ha sostenuto che la motivazione della cartella era incompleta in quanto faceva riferimento “ad altro atto
mai notificato in precedenza”
Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 4 cpc- vizio di ultrapetizione, violazione
dell’art. 112 cpc e dell’art. 18 d. Igs 546/92, rilevava che la CTR, nell’accogliere sul punto l’appello
incidentale proposto dal contribuente, aveva annullato le cartelle esattoriali per un motivo (intervenuta
decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione) formulato dalla parte non nel ricorso
introduttivo ma irritualmente solo nelle memorie illustrative d’udienza.
Con il terzo motivo l’Agenzia, denunziando in via subordinata —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 18 d.lgs 546/1992, sosteneva che la CTR doveva comunque rilevare l’inammissibilità e
tardività della predetta eccezione di decadenza (per le ragioni enunciate nel motivo precedente) e
rigettare quindi, l’appello incidentale, confermando (sia pur con detta diversa motivazione) la sentenza di
primo grado.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati.
Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, “Il termine di decadenza stabilito, a carico
dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura
sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non
concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del
contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del
fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa
eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio né proponibile per la
prima volta in grado d’appello; ne discende, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la validità della
cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del
termine di decadenza di cui all’art.43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora I

enza

senso anche Cass. 11722/2010, 11446/2011 e 12373/2013.

dell’Amministrazione dalla pretesa fiscale non sia stata ritualmente dedotta dal contribuente” (Cass.
14028/2011; v. anche Cass. 1154/2012).
Va poi rilevato che “in tema di contenzioso tributario, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di
accertamento, non rilevabile d’ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere
eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l’integrazione dei motivi
di ricorso è consentita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla

sessanta giorni dalla data in cui si è avuta notizia di tali documenti)” (Cass. 24970/2005).
La CTR, prendendo in esame l’eccezione di decadenza sollevata dal contribuente solo nelle memorie
illustrative al ricorso di primo grado ed oggetto del gravame incidentale, non ha fatto corretto uso di tali
principi, sicchè anche su tale punto l’impugnata sentenza va cassata.
L’accoglimento di tali motivi comporta l’assorbimento del quarto, con il quale l’Agenzia, denunziando —ex
art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 bis d.l. 106/2005 e dell’art. 25 dpr
602/73, deduceva che la CTR aveva fatto riferimento, sia pur implicitamente, al termine di cui all’art. 1,
comma 5 bis d.l. 106/2005 (termine concernente le cartelle esattoriali che costituivano il primo atto
impositivo, ossia quelle che derivavano da una liquidazione dell’imposta ex art. 36 bis dpr 600/73), mentre
nella fattispecie in esame (cartella esattoriale derivante da avviso di accertamento) il termine di decadenza
era quello previsto dall’art. 25 lett. C) dpr 602/1973 (due anni successivi alla data in cui l’accertamento era
divenuto definitivo).
Venendo ora ai ricorsi incidentali proposti dai contribuenti, con il primo motivo censuravano la sentenza
impugnata nella parte in cui non aveva accolto le sollevate eccezioni di inammissibilità dell’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate di Desio 1 per violazione dell’art. 52, comma 2, d. Igs 546/92 (omessa
autorizzazione da parte della Direzione Regionale delle Entrate a proporre appello nei confronti dello
Spinelli).
Il motivo è infondato.
Non v’è invero alcuna ragione per discostarsi dal principio secondo cui “nel processo tributario, la
disposizione dell’art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici
periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere
previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del
servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio
del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di
applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000 – l di cip *na

contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (e comunque entro

recata dall’art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la
gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero
delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi
secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli
uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992,
infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie (nella specie,
l’Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali”

Con il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti censurava la sentenza per omessa
motivazione (art. 360 n. 4 cpc, in relazione agli artt. 1 e 36 d.lgs 546/92, 132, comma 2, n. 4 cpc e 118 disp.
att.), e comunque per avere implicitamente rigettato (art. 360 n. 4, in relazione alla violazione dell’art. 53,
comma 1 e 2 d.lgs 546/92) la sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto proposto solo nei
confronti dello Spinelli e non anche nei confronti della Boldrini, che pure invece aveva partecipato al
giudizio di primo grado (e viceversa).
I motivi sono entrambi infondati.
Al riguardo va rilevato che non sussiste la dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione,
dovendosi ritenere che la CTR, esaminando nel merito il gravame, abbia implicitamente rigettato la su
esposta eccezione; siffatta (implicita) decisione appare, inoltre, corretta, non tenendo conto il rilievo che,
come risulta dalla stessa intestazione della sentenza, avverso la statuizione di primo grado l’Agenzia ha
proposto separati appelli (1827/06 e 1851/06), poi riuniti, rispettivamente nei confronti di Boldrini Anna
Maria e di Spinelli Umberto.
In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso principale proposto dall’Agenzia e vanno, invece, rigettati i
ricorsi incidentali proposti da Boldrini Anna Maria e Spinelli Umberto; va, quindi, cassata l’impugnata
sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384
cpc con il rigetto degli originari ricorsi proposti dai contribuenti.
In considerazione dell’evolversi delle intervenute decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di lite relativamente ai gradi di merito.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.

LU

(Cass. sez. unite 604/2005).

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.

La Corte accoglie il ricorso principale proposto dall’Agenzia; rigetta i ricorsi incidentali proposti da Boldrini
Anna Maria e Spinelli Umberto; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta gli originari
ricorsi proposti dai contribuenti; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relativamente ai gradi di
merito; condanna i contribuenti al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità,
che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così eciso in data 9-10-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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