Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41516 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 27/12/2021), n.41516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14778/2016 proposto da:

Bonatti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme n.

4, presso lo studio dell’avvocato Gherardi Marco, rappresentata e

difesa dagli avvocati Di Martino Gaetano, Di Martino Roberto G.,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 50-a, presso lo studio

dell’avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ferrari Fabio Maria, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 4729/2015 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto di citazione del 19/12/2010 la società Bonatti SPA chiese al Tribunale di Napoli di accertare la inefficacia della rinuncia, contenuta nell’atto di sottomissione del 13 gennaio 2005, alle quattro riserve iscritte in data 30 aprile 2004 in calce al Sal n. 26 per un importo di Euro 1.587.327,00, nell’ambito di un rapporto di appalto pubblico intercorso con il Comune di Napoli e durato dal 2000 al 2007, e di condannare l’ente pubblico al pagamento dei danni indicati nelle riserve.

Le riserve avevano ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno derivante dall’andamento irregolare dei lavori ed ascritto al ritardato pagamento degli acconti in corso d’opera ed alla ritardata approvazione di una perizia di variante (riserva n. 1), ai costi sostenuti per il prolungamento dei lavori (riserva n. 2 e n. 4), al mancato riconoscimento, nel senso di ricognizione di debito, degli interessi moratori per i ritardati pagamenti.

La Bonatti, con l’atto di sottomissione sottoscritto il 13 gennaio 2005, aveva rinunciato alle riserve, a fronte dell’impegno espresso dal Comune di Napoli di pagare gli interessi normativi per i ritardati pagamenti già maturati; successivamente la società, avendo rilevato che il Comune persisteva nella sua condotta inadempiente, aveva trascritto nuovamente le riserve nel registro di contabilità, in occasione della sottoscrizione del conto finale il 15 novembre 2007, con la specificazione che esse sarebbero decadute all’atto dell’adempimento, da parte dell’ente appaltante, di quanto previsto al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 – Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici – (di seguito CGA) in riferimento ai ritardi dei pagamenti degli acconti e dei saldi, così dovendo intendersi, per concorde indicazione delle parti, il riferimento erroneo agli artt. 29 e 30 del CGA contenuto nell’atto di sottomissione.

Il Tribunale, considerato il contenuto dell’atto di sottomissione del 2005, respinse la domanda affermando che detto atto prevedeva una rinunzia sottoposta ad una condizione meramente potestativa, con la conseguente nullità della medesima condizione e l’efficacia definitiva della medesima rinunzia.

Il gravame proposto dalla Bonatti è stato respinto dalla Corte d’appello, che ha diversamente motivato.

La Corte di appello ha ritenuto che la menzionata pattuizione, di cui all’atto aggiuntivo del 2005, – a differenza di quanto sostenuto dalla società e ritenuto dal Tribunale – integrava una transazione con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1976 c.c., la parte poteva ottenere tutela delle proprie pretese, a cui aveva contrattualmente rinunziato, solo nel caso di inadempimento della transazione ascrivibile alla controparte. Tanto premesso, la Corte ha affermato che, nel caso concreto, vi era stato adempimento da parte del Comune, con la conseguente efficacia della rinunzia alle riserve formulata da Bonatti; ha poi ritenuto che il versamento degli interessi moratori comprendesse ogni ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2; ha inoltre ritenuto che le pretese della Bonatti, di cui alla riserva n. 1, fossero generiche.

Bonatti SPA ha proposto ricorso per Cassazione con tre mezzi, corroborato da memoria; il Comune di Napoli ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1224,1976 e 2697 c.c..

La ricorrente, attraverso un lungo percorso argomentativo, sostiene che: la decisione impugnata viola gli artt. 1218 e 2697 c.c., non essendo mai stati corrisposti gli interessi per ritardato pagamento, malgrado il loro riconoscimento; omette completamente di considerare i fatti storici, invero principali – cioè il ritardato pagamento di alcuni acconto in corso d’opera, il mancato pagamento di altri (oltre al mancato pagamento degli interessi) – la cui esistenza risultava chiaramente dal testo della stessa sentenza e dagli atti processuali; contraddittoriamente, dà atto che l’impresa aveva rinunziato alle riserve, in ragione dell’obbligo del Comune di pagare tempestivamente gli acconti in corso d’opera e, poi, non considera affatto la circostanza del relativo inadempimento, dando rilievo erroneamente solo al preteso (ma inesistente) pagamento degli interessi (fol. 44 del ricorso).

1.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi e non la censura pertinentemente.

1.3. Va premesso che la ricorrente, nel criticare la sentenza impugnata, non contesta la qualificazione dell’atto di sottomissione del 13/1/2005 come atto transattivo, ma mira ad interpretare l’accordo transattivo in termini diversi da quelli seguiti dalla Corte distrettuale – ed in ragione dei quali la statuizione è stata assunta -, nonché a sostenere che lo stesso si sarebbe risolto ex art. 1976 c.c, per inadempimento della controparte, rendendo così nuovamente attuali le richieste risarcitorie insite nelle riserve iscritte il 30 aprile 2004, ivi rinunciate, anche se – come è opportuno rammentare – la ricorrente attualmente insiste solo sulle richieste risarcitorie connesse alla riserva n. 1, avendo già rinunciato a coltivare le domande connesse con la riserva n. 3 nell’atto di appello ed avendo dichiarato nel ricorso per cassazione di non voler insistere nelle richieste formulate con le riserve nn. 2 e 4 (fol. 65/66 del ric.).

1.4. Orbene, posto che è non è contestato il carattere transattivo dell’atto di sottomissione per la parte in esame, va osservato che la decisione impugnata non presenta il profilo di contraddittorietà denunciato (fol. 34 del ricorso), giacché – seguendo un percorso logico/giuridico immune da vizi – l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1976 c.c., viene affermata in astratto, salvo ad escludere poi, in concreto, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento alla luce delle concrete emergenze fattuali accertate dalla stessa Corte distrettuale (fol. 9 della sent. imp.).

Va quindi osservato che nemmeno ricorre la contraddittorietà che la ricorrente prospetta (fol. 34 del ricorso) tra l’interpretazione dell’accordo transattivo e l’esame dell’eventuale inadempimento da parte del Comune.

Dalla lettura del motivo, sembra desumersi che, secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che l’accordo transattivo prevedesse da un lato la rinuncia alle riserve sottoscritte nel 2004 e dall’altro l’obbligo del Comune di provvedere, non solo al pagamento degli interessi per il ritardo nel pagamento dei SAL ai sensi dei citati artt. 35 e 36 CGA, ma anche di provvedere tout court a pagamenti tempestivi, di guisa che – essendo a suo dire, pacifico l’inadempimento dell’obbligo dei pagamenti tempestivi la Corte distrettuale erroneamente avrebbe ritenuto che il Comune aveva rispettato l’accordo transattivo solo perché vi sarebbe stato il pagamento degli interessi ex artt. 35 e 36 CGA (circostanza che, comunque, la ricorrente contesta).

E’ evidente che la ricorrente non coglie la ratio decidendi.

Nell’interpretazione del contratto stipulato tra le parti, la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all’intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 21371 del 06/10/2020, Cass. n. 23064 del 11/11/2016; Cass. n. 15444 del 14/7/2011, Cass. n. 4008 del 23/2/2006).

Come si evince dalla sintetica, ma chiara, motivazione sul punto, In quest’ottica, la Corte distrettuale ha opportunamente valorizzato, nell’ambito di una interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c., dell’accordo, la circostanza che la Bonatti era addivenuta ad una definizione transattiva delle pregresse pretese risarcitorie, cristallizzate nelle quattro riserve sottoscritte nel 2004, al fine di comporre l’oggettiva situazione di contrasto che si era creata, in ragione sia dell’ampliamento della commessa rispetto a quanto previsto nell’originario contratto, sia dell’interesse a conseguire nel prosieguo dello svolgimento del rapporto futuri tempestivi pagamenti contrattuali e normativi; quindi, altrettanto chiaramente, ha puntualizzato il carattere novativo dell’accordo transattivo che aveva visto, da un lato, l’impresa rinunciare in toto alle pregresse quattro riserve e, dall’altro, il Comune assumere l’impegno a pagare solo gli interessi normativi ex artt. 35 e 36 CGA sugli acconti corrisposti in ritardo, con esclusione, quindi, delle altre pretese di pagamento in precedenza cristallizzate dall’impresa nelle riserve (fol. 8 della sent. imp.). Tale essendo il contenuto transattivo dell’atto, è evidente che esorbita dallo stesso la regolamentazione del contratto di appalto in relazione alle obbligazioni future nascenti ex novo dall’atto di sottomissione in ragione dell’ampliamento della commessa.

Invero la Corte di appello ha interpretato il contenuto transattivo dell’atto, ove era previsto “L’impresa fa espressa rinuncia a tutte le riserve sinora iscritte nel registro di contabilità nel presupposto del rispetto, sia da parte dell’appaltatore che dell’ente appaltante, delle condizioni di cui al contratto, capitolato speciale d’appalto e al capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, in particolare per quanto previsto agli artt. 29 e 30 (rectius, artt. 35 e 36) del Capitolato generale d’appalto”, collocandolo all’interno delle più ampie e complessive previsioni dell’atto di sottomissione, dalle quali emergeva che, a seguito dell’affidamento di ulteriori lavori rispetto a quelli originariamente assegnati alla Bonatti, questa aveva interesse al tempestivo futuro adempimento da parte del Comune degli obblighi di pagamento contrattuali e normativi conseguenti all’affidamento degli ulteriori lavori, rimarcando che, le parti, al fine di comporre una oggettiva situazione di contrasto, si erano fatte reciproche concessioni “consistenti nell’impegno di entrambe a rispettare le norme del Capitolato, con rinuncia, da parte dell’impresa, a pretese ulteriori rispetto ai diritti stabiliti dal capitolato e con l’impegno, da parte del Comune ad adempiere all’obbligo di pagare gli interessi per il ritardato pagamento, normativamente previsti” (fol. 8 della sent. imp.). A riprova del carattere transattivo dell’atto di sottomissione, la Corte distrettuale evidenzia quanto dichiarato dalla Bonatti in occasione della sottoscrizione del conto finale il 15 novembre 2007, ove l’impresa trascrisse nuovamente le quattro riserve con la precisazione “che sarebbero decadute “all’atto del pagamento previa certificazione all’appaltatore degli interessi maturati per i ritardati pagamenti degli stati di avanzamento”” (fol. 9 della sent. imp.), di guisa che veniva rimarcata l’obbligazione assunta ex novo dal Comune in esito all’accordo transattivo.

In sintesi, la Corte di appello ha affermato che l’impresa, avendo interesse a mantenere buoni rapporti con la committente in vista di tempestivi adempimenti per i maggiori lavori affidati ed ancora in corso di esecuzione, aveva concluso una transazione destinata a definire le potenziali controversie connesse alle riserve in precedenza iscritte, con la rinuncia alle stesse mitigata dall’impegno assunto dal Comune a provvedere al pagamento degli interessi per il ritardato adempimento nella misura prevista dagli artt. 35 e 36 del CGA, escluse tutte le altre pretese contenute nelle riserve.

A ciò consegue che erroneamente la ricorrente sostiene la contraddittorietà della pronuncia impugnata perché, “pur essendo pacifico l’inadempimento dell’obbligo dei pagamenti tempestivi da parte del Comune” la Corte di appello non avrebbe ravvisato il presupposto per dichiarare risolta la transazione (fol. 34 del ricorso): invero, come rettamente accertato dalla Corte distrettuale, l’impegno a pagare tempestivamente non faceva parte del contenuto della transazione, ma conseguiva all’ampliamento dei lavori concessi alla Bonatti e gli inadempimenti a ciò riferiti, di cui si duole la società, non potevano – ove sussistenti – rilevare come causa di risoluzione della transazione, essendo esterni al contenuto novativo della stessa, circoscritto alle pretese originariamente cristallizzate nelle riserve già iscritte ai numeri da 1 a 4. E’, pertanto, priva di decisività l’enumerazione delle controversie pendenti relative a pretesi inadempimenti del Comune all’obbligo di pagare gli acconti in corso d’opera nel rispetto dei termini contrattuali (fatto di cui, a parere della ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto), atteso che, secondo la Corte di appello, la transazione, per la parte pubblica, prevedeva solo l’obbligo di pagare gli interessi per il ritardato pagamento in relazione ai SAL interessati dalla riserve rinunciate, obbligo di cui, peraltro, la Corte di appello ha ravvisato l’adempimento.

1.5. Esclusa ogni contraddittorietà nella statuizione impugnata, risulta evidente che la ricorrente sostanzialmente intende avvalorare una interpretazione della transazione in termini diversi da quelli seguiti dalla Corte partenopea, senza tuttavia formulare alcuna pertinente censura concernente la eventuale violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

1.6. Sotto un ultimo profilo la ricorrente sostiene la erroneità della decisione impugnata, laddove la Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione dell’accordo transattivo per inadempimento e per la condanna del Comune al pagamento degli interessi per il ritardato pagamento, sulla considerazione che la società, nell’atto di appello, aveva dichiarato che il Comune aveva spontaneamente riconosciuto la fondatezza della riserva n. 3, avente ad oggetto gli interessi legali e moratori per gli acconti in corso d’opera versati con ritardo ed aveva rinunciato a tale voce di danno, così concludendo “In definitiva, il Comune ha provveduto (in epoca non precisata, ma presumibilmente in corso di causa) a dare esecuzione alla transazione sottoscritta dalle parti nel 2005, corrispondendo gli interessi legali e moratori maturati in favore della Bonatti a seguito del ritardato pagamento degli acconti, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale. Ne consegue il rigetto delle domande dell’appellante, fondate sull’inadempimento del Comune agli obblighi stabiliti dalla transazione.” (fol. 9 della sent. imp.) di seguito specificando che gli interessi legali e moratori costituivano proprio la liquidazione dei danni operata ex artt. 35 e 36 del CGA.

La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe travisato il contenuto esposto nell’atto di appello, in quanto l’impresa essendoci stato il riconoscimento da parte del Comune del diritto agli interessi (ma non il pagamento) aveva rinunciato solo all’accertamento; sostiene che, malgrado il riconoscimento, il pagamento non vi era stato e che sarebbe stato onere del debitore (il Comune) provare di avere adempiuto, ma che non lo aveva fatto.

Anche questa censura va disattesa.

Va osservato che la stessa pecca sul piano della specificità, perché la Corte distrettuale ha precisato che società aveva rinunciato anche alla relativa voce di danno: orbene, non solo questa statuizione non è censurata, ma il motivo (fol. 35 del ric.) non trascrive le conclusioni rese sul punto in sede di gravame, né l’atto di appello in maniera sufficiente, necessarie per valutare i termini della questione sottoposta alla Corte partenopea e la fondatezza della doglianza in relazione alla complessiva statuizione.

Alla stregua della decisione in esame, non risulta pertinente la denuncia di violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in tema di onere della prova a carico del debitore, poiché – come si evince dalla sentenza non efficacemente impugnata – l’impresa non aveva svolto e/o coltivato una domanda specifica contestando questo inadempimento, di guisa che non vi era necessità di provare, a cura della controparte, ciò che non era contestato.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1224,1460,1976 c.c.; la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33, 34, 35 e 36; l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali.

La censura concerne il passaggio motivazionale con cui la Corte di appello ha conclusivamente affermato “per completezza” che gli interessi legali e moratori costituivano la liquidazione operata ex artt. 35 e 36 del CGA dei danni subiti dall’impresa in caso di ritardo nel pagamento degli acconti, per cui “la stessa avrebbe dovuto specificamente allegare e provare l’esistenza di danni ulteriori derivati da detto ritardo, nella specie solo genericamente indicati nella riserva n. 1” (fol. 9/10 della sent. imp.), riserva che – a parere della ricorrente – sarebbe stata formulata, invece, in maniera specifica in merito ai danni conseguenti al rallentamento dei lavori per andamento anomalo ed alle sospensioni parziali operate in autotutela ex art. 1460 c.c., dalla stessa impresa (rimborso spese generali, rimborso mancato utile, danno per la c.d. ritardata formazione dell’utile, ristoro per l’aumento dei costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori, rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo delle polizze fideiussorie costituite in favore dell’Amministrazione).

2.2. Il motivo non coglie la ratio decidendi, attesa l’interpretazione della transazione compiuta dalla Corte di appello già esaminata e confermata con la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Come si evince dalla stessa formulazione della frase, si tratta di una motivazione ad abundantiam, posto che la Corte di appello aggiunge “per completezza” la conclusiva considerazione che l’impresa, comunque, non aveva allegato e provato specificamente l’esistenza di ulteriori danni, attesa la genericità della riserva n. 1, alla prima e decisiva ratio costituita dall’accertamento dell’intervenuta rinuncia a tutte le riserve da parte dell’impresa ed alla contestuale assunzione dell’obbligazione da parte del Comune a corrispondere gli interessi normativi maturati per i ritardati pagamenti degli stati di avanzamento, già oggetto di richiesta con l’appostazione di riserve.

2.3. Il secondo motivo e’, quindi, assorbito dalla pronuncia di inammissibilità del primo motivo, posto che la ratio decidendi relativa alla genericità della riserva n. 1, anche ove ritenuta autonoma, è ulteriore rispetto a quella della rinuncia alla stessa, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata ed il motivo non risulterebbe in nessun caso idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della prima censura dichiarata inammissibile (Cass. n. 15399 del 13/06/2018; Cass. n. 15350 del 21/06/2017; Cass. n. 21490 del 07/11/2005).

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c.. Sull’assunto della fondatezza delle pretese fatte valere sia in primo che in secondo grado, la ricorrente chiede che il Comune sia condannato alle spese di giudizio per i tre gradi con riforma della statuizione relativa al raddoppio del contributo unificato.

3.2. Il terzo motivo è assorbito in ragione della declaratoria di inammissibilità dei motivi primo e secondo.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Napoli, che liquida in Euro 9.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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