Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4151 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROVIGO, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 629/2006 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO, del

23/09/05, depositata il 30/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il sig. R.A. propose opposizione a verbale di accertamento dell’illecito di cui all’art. 41 C.d.S., comma 10, e all’art. 146 C.d.S., comma 3, elevato dai Carabinieri, lamentando, tra l’altro, essergli stata applicata la decurtazione di dodici punti di patente anziche’ sei come previsto dalla legge;

che il Giudice di pace di Rovigo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed annullato l’intero verbale per vizio di forma, in quanto era stata barrata, nel modulo a stampa, la casella corrispondente all’assenza di sanzioni accessorie e, cio’ nonostante, era stata applicata la sanzione della decurtazione di dodici punti pur essendo prevista, peraltro, la decurtazione di soli sei punti in quanto il conducente non era neopatentato;

che il Ministero della Difesa e l’Ufficio territoriale del Governo di Rovigo hanno quindi proposto ricorso per Cassazione per tre motivi, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando extrapetizione, si lamenta che il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione per un vizio formale – l’erronea indicazione dell’assenza di sanzioni accessorie – in realta’ non denunciato dall’opponente;

che tale motivo e’ manifestamente fondato, trovando riscontro, in punto di fatto, nella lettura dell’atto di opposizione e, in punto di diritto, nella costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. (cui rinvia l’art. 204 bis C.d.S., comma 2, per la disciplina del ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento di illecito stradale), configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto e’ delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione, con la conseguenza che il giudice, salve le ipotesi – nella specie non ricorrenti – di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullita’ del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (Cass. Sez. Un. 3271/1990 e successive conformi);

che con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 200 C.d.S. e 383 reg. esec. C.d.S., si deduce che quest’ultima norma non contempla quale contenuto necessario del verbale di accertamento l’indicazione delle sanzioni (principali e accessorie);

conseguentemente la mancata o errata indicazione di esse non inficia la validita’ dell’atto;

che con il terzo motivo, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 si deduce che sarebbe stato comunque sufficiente annullare il verbale solo nella parte relativa alla indicazione della sanzione accessoria, rettificandone l’entita’, senza annullare l’intero atto;

che detti motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono l’uno manifestamente infondato e l’altro manifestamente fondato, nei sensi che seguono;

che, infatti, se in un verbale di accertamento di illecito stradale sia inserita l’indicazione di una sanzione accessoria, detta indicazione, pur non rientrando nel contenuto necessario dell’atto legalmente tipizzato, fa tuttavia parte del contenuto dell’atto in concreto adottato ed e’, dunque, per un verso sottoposta, con esso, alla valutazione di legittimita’ o illegittimita’ (sicche’ va rigettato il secondo motivo di ricorso), ma, per altro verso, l’erroneita’ della indicazione dell’entita’ della sanzione non puo’ comportare, per il principio di conservazione valevole anche per gli atti amministrativi, l’annullamento dell’intero atto, essendo sufficiente l’annullamento parziale dello stesso con rettifica della erronea indicazione (e dunque va accolto il terzo motivo di ricorso);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento delle censure accolte, con rinvio (non essendo possibile la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, dato che quelli esaminati in giudizio non esauriscono i motivi di opposizione proposti dal sig. R.) al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Rovigo in persona di altro giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA