Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4151 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4151 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14121/2010 R.G. proposto da
Notari Alberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Manzi, che lo
rappresenta anche disgiuntamente al prof. avv. Cesare Glendi, con domicilio
eletto in Roma, via Federico Confalonieri, n.5 ;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n.12;

– con troricorrente avverso la sentenza n.53/01/09 della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna depositata il 31/03/2009.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso;
udito l’avv. Emanuele Coglitore, per delega degli avv.ti Luigi Manziie Cesare l

i Glendi per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA
1.

Notari Alberto ha proposto ricorso con cinque motivi contro

l’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in controversia concernente
l’impugnativa dell’avviso n.117/1989 di accertamento di maggior reddito ai
fini IRPEF per l’anno 1983, conseguente all’accertamento ai fini ILOR di
maggiori redditi della F.11i Notari s.n.c., di cui il ricorrente era socio al
33,33%.
2.

Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza
della Cassazione n.18778/06, aveva accolto l’appello in riassunzione
dell’Amministrazione Finanziaria, determinando la quota di maggior reddito
attribuibile

al

socio

Notari

Alberto

sulla

base

della

definitività

dell’accertamento del maggior reddito societario, oggetto di separato
giudizio. La CTR dell’Emilia Romagna rilevava che la sentenza della
Cassazione n.18778/06 aveva stabilito, con efficacia vincolante per il
giudice di rinvio, la legittimità dell’avviso di accertamento notificato a Notari
Alberto. Il giudice di rinvio, inoltre, escludeva l’efficacia del giudicato
esterno, formatosi con la decisione della CTP di Reggio Emilia in favore del
socio Notari Mauro per motivi strettamente personali, riguardanti l’omessa
notifica dell’avviso di accertamento, e non estensibili al ricorrente. Infine
riteneva che non si fosse formato il giudicato interno sull’infondatezza delle
pretese dell’Amministrazione Finanziaria e che non fosse vincolante né
rilevante nel caso di specie il giudicato penale di assoluzione nei confronti
dei soci (tra cui Notari Alberto).
3.

A seguito del ricorso di Notari Alberto, l’Agenzia delle Entrate si è

R.GM 14121/2010
Cons. est. Andreina Giudicepietro

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udito l’avv. dello Stato Maria Pia Camassa.

costituita con controricorso notificato il 28 giugno 2010.
4.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’8 giugno

2017 2017, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016,
n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197.
5.

In data 29 maggio 2017 il ricorrente ha depositato memoria, con

contendere per l’avvenuto pagamento della somma dovuta ai sensi dell’art.1
comma 618 L. n.147/2013. La Corte, a seguito della camera di consiglio,
con ordinanza dell’8/6/2017 ha rinviato alla pubblica udienza, chiedendo
chiarimenti al

ricorrente in contraddittorio con

l’amministrazione

controricorrente.
6.

Il ricorrente, in risposta ai chiarimenti richiesti, depositava ulteriore

memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza d’interesse.
1.2. Ed invero, ragioni di priorità logica impongono il preliminare esame
delle memorie depositate dal ricorrente, con cui quest’ultimo ha chiesto
dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo pagato l’imposta e le
sanzioni di cui alla cartella di pagamento n. 04820090018049458 ai sensi
dell’art.1, comma 618, L.n.147/2013.
1.3. In merito alla suddetta cartella esattoriale, il ricorrente ha, quindi,
dedotto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 618, che recita: “Relativamente ai carichi inclusi in
ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni,
affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere
il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo
originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione
degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dal D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, art. 20 e successive modificazioni, nonché degli
interessi di mora previsti dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 e
successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione

R.G.N 14121/2010
Cons. est. Andreina Giudicepietro

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documentazione allegata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del

prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 e successive
modificazioni”.
1.4. L’adesione alla procedura di estinzione del debito, disciplinata
dall’art. 1, comma 620, della citata Legge, comporta il versamento, in
un’unica soluzione, entro il termine di legge del 28 febbraio 2014, oggetto
peraltro di più proroghe, delle somme dovute, ai sensi dello stesso comma

agenti della riscossione entro il 30 giugno 2014, mediante posta ordinaria,
ai debitori che hanno effettuato il versamento entro il termine previsto, ai
sensi dell’art. 1, comma 622.
1.5. Nel caso in esame, il contribuente Notari Alberto ha documentato
l’avvenuto versamento di 106.139,50, producendo copia dell’assegno
circolare non trasferibile della Banca Intesa San Paolo n.3400458709-11
emesso il 31/3/2014 a favore di Equitalia Nord S.p.A., nonché il documento
estratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione in cui è indicato il
numero della quietanza (1480) relativa al pagamento di euro 106.139,50
effettuato il 31/3/2014.
1.6. L’importo pagato dal ricorrente corrisponde alla somma di quanto
dovuto per l’imposta IRPEF 1983 (48.123,45), le sanzioni (48.123,45) e le
spese (euro 8.662,68 per compensi, euro 1.218,88 per diritti esecutivi ed
euro 5,88 per spese varie), per un totale di euro 106.139,50, detratti
dall'”imposta lorda” (euro 174.779,64) gli interessi moratori (euro
78.527,58), che non sono dovuti ai sensi dell’art.1, comma 618, L.
n.147/2013. Tale somma trova rispondenza nel prospetto (allegato 2 alla
memoria depositata il 29 maggio 2017), con cui l’Equitalia Nord indica
analiticamente le singole voci ed i rispettivi importi.
1.7. La cartella di pagamento riporta l’indicazione del ruolo n.2009/516,
reso esecutivo in data 5/6/09, da cui è possibile desumere che il ruolo
stesso è stato affidato all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013.
1.8. Inoltre, tale cartella, nella causale, reca il riferimento preciso a
quanto dovuto dal contribuente in seguito alla sentenza della C.T.R. di
Bologna n.53/01/09, che ha accolto l’appello dell’Amministrazione.
L’importo indicato nella cartella di pagamento, quindi, ai sensi dell’art. 68,

R.G.N 14121/2010
Cons. est. Andreina Giudice pietro

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618; è previsto, inoltre, che l’estinzione del debito sia comunicata dagli

comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 546/1992, deve ritenersi corrispondente
all’intera somma dovuta in relazione all’avviso di accertamento di maggior
reddito ai fini IRPEF dell’anno 1983, atteso l’accoglimento dell’appello
dell’Amministrazione ed il conseguente rigetto del ricorso del contribuente
da parte della C.T.R. di Bologna.
1.9. L’Avvocatura dello Stato, sentita in pubblica udienza, non ha mosso

controparte, limitandosi a rilevare una generica e non meglio chiarita
“tardività” dei documenti allegati alle memorie del ricorrente e ad insistere
per il rigetto del ricorso.
1.10.

Deve, quindi, ritenersi che il ricorrente, avendo aderito alla

definizione agevolata prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618
ed avendo versato la somma di euro 106.139,50 per estinguere il debito
derivante dalla cartella esattoriale, relativa alle somme dovute a seguito
della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna n. 53/01/09, oggetto della
presente impugnazione, abbia tenuto una condotta incompatibile con la
volontà di coltivare l’impugnazione.
1.11.

Deve,

quindi,

dichiararsi

inammissibile

il

ricorso

per

sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di
interesse, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6/12/2017
Il Presidente
dott. Aurelio appabianca
Il consigliere estensore
dott.ssa Andreina Giudicepietro

alcuna contestazione specifica in ordine alla documentazione prodotta da

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