Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4151 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4151 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 3757-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CERAMICA ALTHEA SPA;
– intimato –

sul ricorso 6560-2008 proposto da:
CERAMICA ALTHEA SPA in persona del Presidente del
C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

Data pubblicazione: 21/02/2014

BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato AULETTA
FERRUCCIO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale
condizionato contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 209/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata 1’11/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
respinto il ricorso incidentale condizionato;
udito per il controricorrente l’Avvocato AULETTA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso
incidentale condizionato, in subordine remissione alle
SS.UU.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento notificato il 21-10-2001 l’Agenzia delle Entrate di Viterbo, in esito a due
p.v.c. della Guardia di Finanza, dai quali era emersa un’indebita detrazione di quota di ammortamento
per costi inesistenti nonché un’omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi, rideterminava
l’ammontare dei redditi della Ceramica Althea srl per l’anno di imposta 1996.
La CTP di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso detto avviso,
relativa al disconoscimento di costi.
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Con sentenzagéposil 12.6-2006 la CTR di Roma rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la
CTR rilevava che con sentenza ,n. 470/04, passata in giudicato, il GIP di Viterbo aveva prosciolto il
contribuente in quanto “la perizia esperita in sede penale aveva escluso che il sistema descritto nel
verbale della Guardia di Finanza potesse configurare in fatto un’ipotesi criminosa”; ne conseguiva che
l’ipotizzato sistema evasivo che aveva dato luogo all’avviso di accertamento impugnato, essendo stato
escluso in punto di fatto in sede penale perché non ritenuto provato, non poteva ritenersi dimostrato
in sede tributaria, in mancanza di diverse ed idonee prove tali da inficiare gli accertamenti probatori
effettuati in sede penale.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un solo motivo;
resisteva la Ceramica Althea SpA (già Ceramica Althea srl) con controricorso e ricorso incidentale
condizionato, anch’esso affidato ad un motivo; la società depositava, inoltre, ulteriore memoria
difensiva ex art. 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la società rilevava -ex art. 360 n. 4 (in relazione
all’art. 49 dls 546/1992 e 327; comma 1, e 330 cpc)- che erroneamente la CTR, pur in presenza di
specifica eccezione sollevata da essa società nelle controdeduzioni depositate il 18-10-2005, aveva
giudicato nel merito il gravame proposto dall’Ufficio (sia pure per respingerlo) e non ne aveva invece
dichiarato l’inammissibilità; l’appello, invero, non era stato notificato al contribuente in nessun luogo
al medesimo accessibile, e si era quindi consumato (per la formazione del giudicato interno) il potere
di impugnazione; al riguardo precisava che l’appello dell’Ufficio era stato notificato all’avv. Roberto
Ferrazzani, già difensore della società ma sostituito nel corso del giudizio di primo grado dai dottori
Pietro Benucci e Maurizio Longhi, ai quali era stata conferita rituale procura, con elezione di domicilio
presso uno di essi e con revoca del precedente difensore.

annullando la ripresa fiscale relativa ai maggiori ricavi e confermando invece la legittimità di quella

Il motivo, pur se formulato dalla società come condizionato all’accoglimento del ricorso principale, è
da esaminarsi con priorità in quanto avente ad oggetto una questione pregiudiziale (Cass. 4795/2007;
9598/2007)
Siffatto motivo è infondato.
Rileva, invero, questa Corte che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs 546/1992, “le variazioni del
domicilio… hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria
tenore letterale di detta disposizione, che la variazione di domicilio, per essere opponibile, deve essere
notificata non solo alla segreteria ma anche alle parti costituite; l’avvenuta notifica di detta variazione
alle parti costituite non è stata, nel caso di specie, neanche rappresentata, sicchè correttamente, la CTR
ha esaminato il merito del gravame, rigettando (sia pur implicitamente) la sollevata eccezione
d’inammissibilità.
Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia, denunziando -ex art. 360, comma 1 n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione dell’art. 654 cpp nonché dell’art. 2697 cc, rilevava che la CTR aveva
deciso la controversia sulla base dell’esclusiva considerazione dell’esito di un procedimento penale
senza considerare che tra i due giudizi (penale e tributario) vi era completa autonomia e quindi non
poteva individuarsi nessun effetto vincolante dell’esito del giudizio penale su quello tributario; al
riguardo soggiungeva che l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile ed
amministrativo nei confronti di coloro che avevano partecipato al processo penale era sottoposta alla
duplice condizione che nel giudizio tributario la soluzione dipendesse dagli stessi fatti materiali che
furono oggetto del giudizio penale e che la legge civile non ponesse limitazioni alla prova della
posizione soggettiva controversa.
Il motivo è fondato.
Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, “ai sensi dell’art. 654 del cod. proc. pen., che
ha implicitamente abrogato l’art. 12 del d.l. n. 429 del 1982 (convertito nella legge n. 516 del 1982),
poi espressamente abrogato dall’art. 25 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’efficacia vincolante del
giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poiché in questo, da un lato,
vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere
anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Nessuna automatica
autorità di cosa giudicata può quindi attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale
irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti
accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso
l’accertamento nei confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a
rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone

della Commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione”; ne consegue, alla stregua del

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automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma,
nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale
probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza
nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare” (Cass. 3724/2010; v. anche 1014/2008;
10945/05; 9109/2002).
Nella impugnata sentenza la CTR ha fondato la sua decisione solo e soltanto sul “giudicato in sede
penale” (e, precisamente, sulla sentenza del GIP di Viterbo n. 370/04, unico elemento “in concreto”
probatorio acquisito, in ordine al quale ha solo genericamente evidenziato la “mancanza di diverse ed
idonee prove che risultino tali da inficiare gli accertamenti probatori effettuati in sede penale”; in tal
modo, quindi, la CTR, basandosi sul giudicato penale e invertendo (in virtù dello stesso giudicato)
l’ordinario onere probatorio, non ha fatto corretto uso del su affermato principio, ed è incorsa nel
denunciato vizio di violazione di legge (e non, come erroneamente sostenuto dal resistente, in vizio
motivazionale).
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va rigettato il ricorso incidentale ed accolto quello principale;
va quindi cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Lazio, diversa
composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie quello principale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia
per nuovo esame alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione
delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in data 9-10-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

preso in considerazione), senza alcuna specifica valutazione della condotta delle parti e del materiale

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