Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4151 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8349/2014 R.G. proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Marco

Serra, con il seguente domicilio digitale:

marcoserra.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rapp.te

p.t.;

– resistente –

avverso la decisione n. 656/2013, depositata in data 18/2/2013, non

notificata, della Commissione Tributaria Centrale sezione di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo.

 

Fatto

Con ricorso del 23 dicembre 1987, Giuseppe F. (d’ora in poi, anche “il ricorrente” o anche “il contribuente”) impugnò l’avviso di liquidazione del 27 ottobre 1987, notificato il 17/11/1987, con il quale l’Ufficio liquidò l’imposta complementare di registro in dipendenza della sentenza del Tribunale di Roma n. 5498/61 registrata il 7/10/1961 al n. 3228 “sul valore di 80.000.000 delle vecchie lire resosi definitivo a seguito della mancata riassunzione del D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 44 sul contenzioso tributario, come da ordinanza di estinzione del 9/10/1987 n. 111”.

L’odierno ricorrente si lamentò che l’ordinanza di estinzione del precedente contenzioso tributario non gli fosse stata notificata, così impedendogli di difendersi.

Inoltre, non gli si sarebbe dovuto applicare l’onere di riassunzione di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, entrato in vigore successivamente alla pronuncia di cassazione con rinvio emanata nell’ambito del precedente contenzioso tributario.

Dedusse, inoltre, che il credito tributario si era prescritto e che, in punto di fatto, si erano verificati eventi (risoluzione del contratto di compravendita immobiliare da cui ebbe origine l’accertamento fiscale e successivo esproprio del terreno medesimo da parte del Comune di Roma) che avrebbero posto nel nulla l’obbligazione tributaria.

La Commissione tributaria di primo grado di Roma, con deCisione del 7/7/1992, depositata in data 2:3/9/1992, rigettò il ricorso del contribuente, sulla base della legittimità dell’ordinanza di estinzione emessa nell’ambito del precedente contenzioso tributario. Detta ordinanza, inoltre, era stata notificata a cura della segreteria della commissione tributaria di primo grado a norma del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32.

La Commissione tributaria di secondo grado accolse l’appello del contribuente, sia ritenendo che la pronuncia della Corte di Cassazione del 26 luglio 1971 avesse determinato la risoluzione del contratto con la conseguente caducazione del presupposto impositivo; sia ritenendo la illegittimità dell’ordinanza di estinzione emessa nell’ambito del precedente contenzioso tributario, sul presupposto che il contribuente non avesse alcun onere di riassunzione del D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 44; sia ritenendo l’illegittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio.

Quest’ultimo propose ricorso dinanzi alla CTC, che lo accolse totalmente.

Avverso la decisione della CTC, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione il F., sulla base di tre motivi.

Nell’adunanza camerale del 6/2/2020, la Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato nonostante che quest’ultima non avesse assunto le difese dell’Amministrazione nell’ambito del giudizio a quo, ha rinviato la causa a nuovo ruolo onerando il ricorrente di rinnovare la notificazione all’Agenzia delle Entrate, eseguendola presso la sua sede entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Rinnovata la notifica, la causa è stata chiamata e decisa all’adunanza camerale del 5/11/2020.

L’Amministrazione è rimasta intimata.

Diritto

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, il contribuente si duole, benchè in forma non del tutto chiara, che il giudice a quo non ha affrontato la questione se dovesse applicarsi al contenzioso tributario avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, computata in esito alla rettifica del valore di un immobile oggetto di una sentenza del Tribunale di Roma del 1961, il disposto del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44.

1.1 IIlmotivo è infondato.

1.1.1 Benchè concisa nell’apparato motivazionale, ed involuta nell’esame delle questioni ad essa sottoposte, la decisione della CTC mostra di ritenere che legittimamente la Commissione tributaria di primo grado, subentrata alla ex Commissione distrettuale e provinciale alla quale la Commissione centrale aveva rinviato la causa in seguito ad una sentenza di cassazione con rinvio pronunciata nell’ambito del procedimento contenzioso svoltosi a cavallo tra la vecchia disciplina del contenzioso tributario e quella recata con il D.P.R. n. 636 del 1972, aveva dichiarato l’estinzione di quel procedimento in applicazione del citato D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44.

Nè, è appena il caso di aggiungere in questa sede, avrebbe potuto ritenere diversamente, visto che il detto art. 44 era in vigore dal 1 gennaio 1973 e che, dunque, per il principio tempus regit actum, esso doveva applicarsi anche nella fattispecie di causa.

Sicchè, nel trapasso tra le vecchie Commissioni tributarie ante 1973 e quelle costituite in base al D.P.R. n. 636 del 1972, l’omessa istanza, da parte del contribuente, di trattazione del ricorso, nel termine e con le modalità di cui al citato D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44, ha legittimamente determinato l’estinzione del contenzioso svoltosi contro l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta sulla sentenza del 1961 pronunciata dal Tribunale di Roma. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “, il contribuente ha dedotto che il credito tributario si sarebbe prescritto a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in quanto il dies a quo del termine decennale di prescrizione dovrebbe collocarsi nel 1961, anno della registrazione della sentenza del Tribunale di Roma.

2.1 II motivo è infondato.

2.2 L’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale di Roma del 1961 è stato impugnato a suo tempo ed il contenzioso si è protratto fino all’emanazione dell’ordinanza di estinzione del D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 44 da parte della Commissione tributaria di primo grado, in data 9/10/1987, sicchè solo da quest’ultima data poteva iniziare a decorrere il termine decennale di prescrizione del credito dell’amministrazione finanziaria, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78; termine, comunque, interrotto con l’emanazione dell’avviso di liquidazione del 27/10/1987, la cui impugnazione, dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado, ha dato l’avvio al contenzioso che ancora prosegue nella presente sede.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44 – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il contribuente ha riproposto nuovamente la tesi della inapplicabilità dell’onere della presentazione dell’istanza di trattazione del ricorso a cura del contribuente, di cui al del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44.

Ha dedotto, in particolare, che il termine per l’istanza non avrebbe potuto decorrere in danno del contribuente se non dalla notificazione di un avviso dell’onere di proposizione dell’istanza di riassunzione, in applicazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 111 del 1998 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, comma 2.

3.1 II motivo è infondato.

3.1.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, comma 2, è totalmente inconferente nella presente sede, visto che al tempo dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, cioè al 15 gennaio 1993 (art. 80, comma 1), la presente controversia non era ancora pendente dinanzi alla CTC.

3.1.2 In ogni caso, il principio espresso dalla citata sentenza della Corte Costituzionale non può applicarsi in relazione all’onere di proposizione dell’istanza di trattazione del ricorso di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44: tale istanza andava proposta nell’ambito del contenzioso avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro emessa con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma del 1961, e la sua omissione ha determinato l’estinzione del “vecchio” contenzioso e l’emanazione del “nuovo” avviso di liquidazione del 1987, la cui impugnazione ha dato vita ad un nuovo ed autonomo contenzioso rispetto a quello precedente definito con l’ordinanza di estinzione; contenzioso nuovo ed autonomo che continua in questa sede di legittimità.

3.1.3 Nè ha rilievo che il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44 sia stato abrogato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 71 con effetto a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali: al tempo dell’emanazione dell’ordinanza di estinzione in data 9/10/1987 il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 44 era ancora in vigore.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

4.1 II mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata Agenzia delle Entrate esime il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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