Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4151 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 585-2018 proposto da:

AZIEDA SANITARIA LOCALE TARANTO (ASL TA), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI N. 30, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIANGELA CARULLI;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO

1, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 04/10/2017 R.G.N. 195/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 323 pubblicata il 4.10.2017 e notificata il 20.10.2017, accoglieva l’impugnazione di M.A. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale TA, e condannava l’ASL al pagamento in favore dell’appellante della somma portata dal decreto ingiuntivo emesso su ricorso della attuale controricorrente, educatrice addetta al Servizio Integrazione Scolastico Handicappati (SISH), per il pagamento di differenze retributive per il periodo indicato in atti;

2. la Corte territoriale riteneva innanzitutto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione a d.i. proposta dall’ASL evidenziando un difetto di legittimazione processuale di quest’ultima per la mancanza in atti della delibera autorizzativa necessaria secondo la regola dell’art. 75 c.p.c., comma 3 e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 502 del 1992 e del Reg. della Regione Puglia 20 dicembre 2002, n. 9, tale non potendo ritenersi la delibera di incarico a favore dell’avv. Domenico Semeraro comparso in sostituzione dell’avv. Loredana Carulli;

in ogni caso richiamava i propri precedenti (sentenze nn. 50, 51 e 52 del 2012, prodotte in causa) emessi in controversie tra l’Asl Ta e operatrici SISH aventi ad oggetto l’opposizione a decreti ingiuntivi pronunciati per gli stessi crediti vantati dalla parte appellante;

precisava come in tali precedenti pronunce fossero state affrontate tutte le questioni sollevate dall’Asl col ricorso in appello nel giudizio de quo e richiamava per relationem, ai sensi dell’art. 118 n. 2 disp. att. c.p.c. le motivazioni ivi contenute di rigetto dell’impugnativa proposta dall’Azienda, specificando come non sussistesse alcuna differenza tra la fattispecie oggetto di causa e quelle già decise con le citate sentenze e come la sentenza impugnata nel caso di specie non fosse idonea a determinare valutazioni difformi;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Locale TA, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso la lavoratrice;

4. l’Asl ha successivamente prodotto atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte;

5. è quindi intervento decreto del Presidente titolare della Sezione lavoro in data 8/6/2021 con il quale, visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. è stata dichiarato estinto il processo;

6. la controricorrente ha, quindi chiesto la fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c., comma 3, insistendo per la condanna del rinunciante alle spese;

7. entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. è intervenuta rinuncia al ricorso dell’ASL TA (determinata dell’essere intervenute successivamente al deposito del ricorso decisioni di questa Corte, in vicende analoghe, sfavorevoli all’Azienda);

non risulta alcuna formale accettazione;

la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio;

la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dall’art. 391, comma 4, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità;

3. il comportamento processuale dell’ASL ricorrente giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti di metà delle spese processuali che, per la residua quota, seguono la soccombenza;

4. non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa tra le parti le spese nella misura del 50% e condanna la rinunciante al pagamento, in favore della controricorrente, della residua quota che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimorso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell’avv. Michele Brunetti, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, dai parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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