Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41508 del 24/12/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/12/2021, (ud. 17/12/2021, dep. 24/12/2021), n.41508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7500/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. MICHELE

DI FIORE in virtù di procura speciale in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Banco di S. Spirito, 42;

– ricorrente –

contro

D.A. (C.F.)

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 7796/18/14, depositata in data 16 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2021 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il contribuente D.A., nell’impugnare i relativi estratti di ruolo, ha proposto contestualmente impugnazione avverso diverse cartelle di pagamento, relative a tributi dei periodi di imposta 1987, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 (come risulta dall’intestazione della sentenza impugnata), deducendo l’omessa notificazione delle cartelle e, in subordine, la prescrizione dei sottostanti crediti tributari. Il contribuente ha dedotto di essere venuto a conoscenza casualmente

2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso. La CTR della Campania, con sentenza in data 16 settembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, rilevando che il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva attraverso la visura dello stesso. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che le cartelle di pagamento, sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, non sono state notificate.

3. Propone ricorso per cassazione il concessionario della riscossione, affidato a tre motivi; il contribuente, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. Con ordinanza emessa a seguito dell’udienza del 5 novembre 2020, è stata disposta l’acquisizione del fascicolo in relazione all’allegazione da parte del ricorrente dell’avvenuta produzione con l’atto di appello, allegato al ricorso, delle relate di notificazione delle cartelle impugnate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, per avere la sentenza impugnata ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo. Deduce il ricorrente che l’estratto di ruolo costituisce documento interno all’Amministrazione finanziaria privo di efficacia esterna e, pertanto, non autonomamente impugnabile. Osserva, inoltre, come il processo tributario subordini l’impugnazione alla notificazione di un atto, sicché non procedendosi a notificazione dell’estratto di ruolo, lo stesso non sarebbe anche in tal caso autonomamente impugnabile. Osserva, inoltre, il ricorrente come il contribuente non avrebbe interesse a impugnare l’estratto di ruolo, stante l’assenza di alcun pregiudizio, laddove lo stesso potrebbe concretizzarsi in caso di notifica di atti successivi, come nel caso dell’iscrizione ipotecaria.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla prova della notificazione delle cartelle, mancando le ragioni per le quali la documentazione allegata all’appello dell’Ufficio non proverebbe l’avvenuta notifica delle cartelle. Il ricorrente riproduce, per rispetto del principio di specificità, le cartelle oggetto di notificazione.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe implicitamente ritenuto di non poter utilizzare i documenti prodotti in giudizio dal concessionario per la prima volta con la proposizione dell’atto di appello. Osserva il ricorrente che la CTR avrebbe ritenuto che il concessionario della riscossione sarebbe rimasto estraneo al processo, riferendo tale asserzione alla sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado, per cui l’affermazione del giudice di appello dovrebbe intendersi, a giudizio del ricorrente, quale impossibilità di utilizzo in appello della documentazione prodotta per la prima volta dal concessionario in appello. Affermazione che il ricorrente censura, essendo in contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, che consente la produzione di documenti in appello senza limiti.

2. Il terzo motivo, il quale assume ruolo preliminare, è fondato. Il giudice di appello ha analiticamente indicato nella sentenza impugnata che oggetto di impugnazione erano alcune (undici) delle (più numerose) cartelle indicate nell’epigrafe della sentenza. Dall’esame del fascicolo del grado di appello emerge che il concessionario ha prodotto tempestivamente nel giudizio di appello le copie delle relate di notificazione di alcune delle cartelle impugnate, le quali risultano allegate all’atto di appello (peraltro, riprodotte per specificità nel ricorso). Di contro, la sentenza impugnata ha accertato che il concessionario della riscossione era rimasto contumace in primo grado e che, essendo rimasto estraneo al “processo”, egli non ha provato l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento. Deve ritenersi, al riguardo, che nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 17921; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29568). Tale documentazione, in quanto prodotta per la prima volta tempestivamente in grado di appello, risulta utilizzabile ai fini della decisione.

3. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’estratto di ruolo è autonomamente impugnabile, ove il contribuente non sia stato reso edotto aliunde della pretesa impositiva, come nel caso di omessa notificazione delle cartelle di pagamento, realizzandosi, in questo caso, una tutela anticipata del contribuente rispetto agli atti oggetto della pretesa impositiva non ancora oggetto di notificazione al contribuente. L’impugnazione dell’estratto di ruolo diviene, pertanto, una impugnazione facoltativamente lasciata alla discrezione del contribuente, il quale non voglia attendere la successiva notificazione dell’atto che consolidi la pretesa tributaria nei suoi confronti, ove la pretesa impositiva sia stata veicolata dal rilascio di copia dell’estratto di ruolo su sua richiesta da parte del concessionario della riscossione. Questo presuppone, peraltro, che non sia stato precedentemente notificato al contribuente un atto che consolidi la pretesa nei suoi confronti e che, quindi, l’estratto di ruolo costituisca il primo atto, benché non recettizio, con il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva (Cass., Sez. U., 2 ottobre 2015, n. 19704; Cass., Sez. VI, 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., Sez. VI, 3 febbraio 2014, n. 2248; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2010, n. 724), posto che con tale impugnazione il contribuente impugna anche il ruolo e la cartella di pagamento mai notificata (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27799).

4. Ove invece, risulti la prova della preventiva notificazione della cartella di pagamento, ovvero di altro atto con il quale si porti a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva, l’impugnazione dell’estratto di ruolo (riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento, già notificata) diviene inammissibile, giacché, altrimenti, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 21289; Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31240; Cass., Sez. V, 16 luglio 2019, n. 19010).

5. Nella specie, il giudizio relativo alla ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo è stato tratto dal giudice di appello unitamente alla prova dell’omessa notificazione delle cartelle. Ma quest’ultimo giudizio è privo di alcuna indicazione dell’iter motivazionale. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, in caso di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, ovvero per motivazione apparente (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), avendo il giudice del merito l’onere di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Nella specie, il giudice di appello si è limitato ad asserire che “manca la prova della notifica delle cartelle contestate (…) la circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione acquisita agli atti del processo”, senza indicare il percorso argomentativo, né quali sarebbero i documenti visionati dal giudice di appello al fine di trarre il giudizio di omessa notifica delle cartelle di pagamento. La statuizione del giudice di appello, sul punto va, pertanto, cassata.

6. La causa va, pertanto, rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché il giudice del rinvio, preso atto della documentazione prodotta dal concessionario in grado di appello, verifichi preventivamente l’avvenuta notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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