Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4150 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso lo
studio dell’avvocato VENETTONI ROBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 652/2005 del GIUDICE DI PACE di CIVITAVECCHIA,
depositata il 12/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che la sig.ra T.C. propose opposizione a ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma relativa a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada accertata dalla Polizia Municipale di Civitavecchia;
che il Giudice di pace della medesima citta’, instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune e del Prefetto, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto l’opposizione e compensato le spese processuali;
che il Comune di Civitavecchia ha quindi proposto ricorso per Cassazione contestando l’accoglimento dell’opposizione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria a seguito di verbale redatto da organo accertatore dipendente dal comune, legittimata passiva, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 cui rinvia l’art. 205 C.d.S., e’ unicamente l’autorita’ amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il prefetto; che, qualora il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato anche nei confronti del Comune e la sentenza di merito accolga l’opposizione, il Comune, in ragione del litisconsorzio processuale determinatosi in primo grado, e’ legittimato a ricorrere per cassazione contro la pronuncia;
che tuttavia nel giudizio di legittimita’, non ricorrendo (come nel caso che ci occupa) sul punto alcun giudicato interno, deve essere rilevato d’ufficio e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune medesimo nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni adottate nei confronti di tale Comune (Cass. 1502/2005);
che la sentenza impugnata va pertanto cassata nei sensi predetti;
che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, in difetto di attivita’ difensiva dell’intimato, mentre ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di merito tra l’opponente e il Comune di Civitavecchia, convenuto in giudizio per iniziativa dell’ufficio del Giudice di pace.
PQM
LA CORTE Pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui si riferisce al Comune di Civitavecchia e dichiara compensate le spese del giudizio di merito fra il predetto Comune e l’opponente.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010