Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4150 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30413-2007 proposto da:

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CEARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO MARCELLO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNILIVER ITALIA S.R.L., già SAGIT S.R.L. – DIV. ICE CREAM &

FROZEN

FOOD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI, 133, presso lo studio legale DE

ZORDO & BRAGAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMEZ

D’AYALA

GIULIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7361/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2006 R.G.N. 1707/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.S., dipendente della società SAGIT quindi UNILEVER ITALIA s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione, lamentava di essere stato dalla prima illegittimamente licenziato ex lege n. 223 del 1991, il 31.10.02.

Lamentava che il Tribunale non aveva ammesso i mezzi istruttori diretti a dimostrare la insussistenza di una reale riduzione del personale, che era comunque onere della società di provare, e che la procedura risultava viziata della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, avendo la società omesso di trasmettere agli organi competenti un elenco completo dei dipendenti.

La UNILEVER ITALIA s.r.l. deduceva la infondatezza delle doglianze alla luce della prova documentale tempestivamente prodotta. La Corte di Appello di Napoli respingeva la domanda, ritenendo in particolare che la L. n. 223 del 1991, art. 24, facendo riferimento alla riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, escludeva che l’ambito applicativo della disciplina potesse essere limitato ad una riduzione dell’attività produttiva, con conseguente irrilevanza, peraltro, della dedotta successiva assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero del successivo svolgimento di lavoro straordinario da parte del restante personale. Evidenziava che l’esigenza di riduzione del personale risultava insindacabile nell’an ma vincolata nel quomodo, id est nella correttezza procedurale dell’operazione, salvi i casi di fittizietà di quest’ultima.

Nella specie accertava, all’opposto, che si era in presenza di una effettiva e rilevante riduzione di personale e trasformazione aziendale, senza che emergessero intenti elusivi o discriminatori.

Che tale esigenza si era in particolare evidenziata, come risultava dalla procedura di informazione sfociata poi in accordo sindacale, nello stabilimento di (OMISSIS) e nel settore distribuzione cui il C. era addetto come operaio magazziniere.

Con riferimento al venir meno degli esuberi in tale settore, avendo l’accordo sindacale del 22 novembre 2001 individuato in esso un solo esubero di posizione operaia presso il magazzino ed essendosi colà dimesso altro lavoratore, la Corte partenopea osservava che il ricorrente non aveva indicato con precisione nè il profilo professionale del dimissionario, nè la data delle dimissioni, risultando così corretta la decisione del Tribunale di non ammettere tale generica prova.

La Corte di merito riteneva poi inammissibile la dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, per non essere stata ritualmente proposta, così come sopra riportato, nel ricorso introduttivo del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidato a tre motivi.

La UNILEVER ITALIA s.r.l. ha resistito con controricorso, presentando memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e dell’Accordo Collettivo Nazionale del 22 novembre 2001, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente lamenta a tal fine che successivamente all’Accordo sindacale indicativo degli esuberi, un lavoratore con qualifica operaia presso il magazzino dello stabilimento di (OMISSIS) si era dimesso ( A.), denunciando che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare, ex art. 4, comma 9, se al momento del licenziamento esistessero o meno gli esuberi di cui al menzionato Accordo.

Sottoponeva quindi alla Corte il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “dica la Corte se, in tema di licenziamento collettivo, una volta individuate con accordo sindacale le unità lavorative in esubero, le sopravvenute dimissioni di un lavoratore riducono proporzionalmente il numero in precedenza determinato, incidendo così sul nesso causale con il disposto licenziamento”.

Il motivo è infondato.

Deve innanzitutto evidenziarsi che, applicandosi nella specie l’art. 366 bis c.p.c., “la decisione della Corte di cassazione deve essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione”, Cass. sez. un. 9/3/09 n. 5624.

La Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato nè la qualifica nè la data di dimissioni del lavoratore in questione, che peraltro la società aveva chiaramente e tempestivamente dedotto essersi dimesso nel dicembre 2002 e dunque successivamente al licenziamento del D.C..

La censura oggi proposta non incide minimamente su tali circostanze, sicchè deve respingersi.

2. – Con secondo motivo il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e dell’Accordo Collettivo Nazionale del 22 novembre 2001, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che la Corte di merito aveva ritenuto legittimo il licenziamento nonostante il ricorrente avesse denunciato che sia prima che dopo la procedura di riduzione di personale nel reparto in questione avevano sempre operato otto lavoratori, concretando ciò una violazione sia dell’ACN che dell’art. 4, comma 9, che impone al datore di lavoro di licenziare il personale eccedente così come individuato dalle parti.

Formulava pertanto il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, in tema di procedura di mobilità, una volta individuate con l’accordo sindacale le unità lavorative in esubero presso i vari reparti dell’Azienda, è giustificato il licenziamento di un lavoratore il cui reparto ha mantenuto lo stesso numero di addetti sia prima che dopo il provvedimento espulsivo con il trasferimento presso il medesimo di altri dipendenti.

Il motivo è infondato posto che non incide minimamente sull’accertato effettivo ridimensionamento e trasformazione dell’attività aziendale operato dalla Corte di merito, anche con riferimento al reparto cui era addetto il D.C.. Dalla lettura del ricorso a questa Corte emergerebbe solo che in un lasso di tempo indeterminato, precedente e successivo al licenziamento in questione, le due figure lavorative cessate (il D.C. stesso e l’ A., quest’ultimo come visto dimessosi dopo il licenziamento del primo) sarebbero state rimpiazzate, senza che il ricorrente specifichi neppure quando ed attraverso quali strumenti contrattuali ciò sarebbe avvenuto.

La mancanza di tali indicazioni non consente di valutare la fondatezza o meno della censura, essendo evidentemente i tempi della nuova copertura ed i moduli contrattuali utilizzati, specie se flessibili, fondamentali al fine di valutare l’eventuale fittizietà della procedura, in ogni caso incontestatamente esclusa dal giudice di merito.

Va inoltre considerato che solo con riferimento alla disciplina normativa preesistente l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, per la configurabilità della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione del personale occorreva la sussistenza di due distinti ma indefettibili presupposti: l’uno, di natura formale, consistente nel previo espletamento delle procedure conciliative sindacali; l’altro, di natura sostanziale, consistente nel dimostrato, effettivo ridimensionamento aziendale determinante la necessità di ridurre il personale, Cass. n. 2426 del 17/03/1999. Il ricorso alla procedura di riduzione del personale regolata dalla L. n. 223 del 1991 non presuppone invece necessariamente una crisi aziendale, e neppure un ridimensionamento strutturale dell’attività produttiva; il requisito della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, previsto dall’art. 24 della stessa legge, ricorre infatti (anche indipendentemente da una diminuzione dell’attività di impresa) nei casi in cui una modifica dell’organizzazione produttiva comporti soppressione di uffici, reparti, lavorazioni, oppure soltanto contrazione della forza lavoro, purchè l’operazione che giustifica il ridimensionamento occupazionale sia effettiva, e plurimis: Cass. n. 11794 del 21/10/1999.

Nella specie, a prescindere dalla censura inerente i due lavoratori del reparto Magazzini, di cui si è detto, il D.C. non contesta quanto accertato dalla Corte territoriale in ordine all’effettivo ridimensionamento o trasformazione dell’attività di impresa, in linea con la menzionata giurisprudenza di legittimità. Al riguardo deve dunque ribadirsi quanto osservato da questa Corte con sentenze n. 11455 del 12/10/1999, n. 21541 del 06/10/2006, n. 5089 del 03/03/2009 secondo cui “In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva. Ne deriva che, a differenza di quanto accadeva prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 cit., condotte datoriali – quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, l’assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all’esterno dell’impresa di parte della produzione – successive al licenziamento collettivo non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso una volta che la procedura per mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti”.

Considerato che tale ultima circostanza è pacifica, avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibili le relative censure ed avendo il ricorrente qui lamentato solo una dedotta corrispondenza numerica degli addetti al reparto presso cui operava prima e dopo il licenziamento de quo, il motivo deve senz’altro respingersi.

3. – Con terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ravvisato nella omessa motivazione della censura attorea laddove questi aveva denunciato che il datore di lavoro aveva rigettato istanze di esodo volontario di altri dipendenti per procedere al licenziamento del ricorrente che avrebbe voluto continuare a prestare la propria attività lavorativa. Evidenziava il ricorrente di avere espressamente dedotto i nomi dei lavoratori, anche di diversi reparti, che avevano proposto domanda di esodo volontario e che erano state respinte, unitamente alla circostanza che l’A.C.N. prevedeva una mobilità “interrepartiale”. Anche tale motivo è infondato.

Ritiene infatti la Corte che, non essendo sindacabili nel merito le scelte imprenditoriali, non sia possibile censurare la decisione datoriale di accogliere o meno altre domande di esodo agevolato, tanto più che il ricorrente neppure chiarisce se trattavasi o meno di dipendenti eccedentari in base all’accordo sindacale raggiunto.

Quanto alla mobilità tra reparti, il ricorrente omette di chiarire la decisività della questione, non risultando specificato, difettando anche l’indicazione di qualifiche e mansioni dei pur nominativamente individuati richiedenti, se, all’esito di tale eventuale mobilità, l’accertata (col medesimo A.C.N.) esigenza di ridurre le posizioni lavorative del reparto cui era addetto il D. C. sarebbe venuta meno.

Deve in ogni caso considerarsi che, come esposto dallo stesso ricorrente (pag. 24 del ricorso), l’A.C.N. prevedeva semplicemente la possibilità, e non l’obbligo, di mobilità interrepartiale o di area (“le parti convengono che sarà possibile procedere a mobilità interrepartiale o di area..”). Il ricorso deve essere in definitiva respinto.

In applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 32,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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