Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4150 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19572-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.V.F., AGENTE RISCOSSIONE CATANIA –

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1934/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, SEZONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza n. 1934/6/17 della Commissione tributaria Sicilia, sez. dist. Catania, che aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione con cui si lamentava l’erroneità della decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto la decadenza dalla pretesa tributaria poichè la notifica della cartella tributaria al contribuente P.V.F. era avvenuta oltre i termini di legge.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della Commissione regionale che ha ritenuto l’Amministrazione decaduta dalla pretesa tributaria per avere provveduto a notificare la cartella di pagamento entro i termini di legge al contribuente il quale, interessato dal sisma in Sicilia del 1990, non aveva provveduto a versare l’Irpef dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Sostiene l’Amministrazione che nel caso di specie doveva applicarsi la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, per il quale il termine di decadenza per la notifica delle cartelle doveva essere individuato nel 31 dicembre 2009.

Con il secondo motivo deduce la non applicabilità del rimborso al contribuente in quanto lavoratore autonomo.

Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso deve considerarsi tempestivo in quanto, essendo stato proposto il ricorso introduttivo del giudizio il 24.4.08, si applica per la proposizione del ricorso di cassazione il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nella sua versione anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che la Commissione regionale ha accertato che il contribuente non aveva provveduto a regolarizzare e/o definire la propria posizione contributiva ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 138 e della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Ciò posto, questa Sezione ha già avuto modo di precisare con svariate sentenze, (vedi Cass. nn. 956/14 e Cass. 7274/14, Cass. 16074/14; Cass. 3987/17) alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito, che, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’Ufficio, l’atto impositivo.

La disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede infatti un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dallo stesso articolo, comma 1, da effettuare entro il 15.12.2002.

Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15.12.2002 l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione; come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito in base ad un’applicazione retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 ter.

Tale norma ha stabilito, sostituendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L’Amministrazione ricorrente censura invero l’applicabilità di quest’ultima norma alla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta con l’univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato l’efficacia retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 ter (Cass. 16-11-2011, n. 24048; Cass. 16990/12; Cass15661/14) affermando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice” (Cass. n. 4745 e n. 1435 del 2006; Cass. 24767/15; Cass8321/18).

Il motivo va in conclusione respinto.

Il secondo motivo di ricorso appare inammissibile non risultando dalla sentenza impugnata e neppure dal ricorso la proposizione in appello della questione della non applicabilità ai lavoratori autonomi dei benefici fiscali previsti per le vittime degli eventi sismici del 1990 in Sicilia.

Il ricorso va dunque respinto. Non avendo il contribuente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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