Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4150 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16464-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LUCCHESE CONFEZIONI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1094/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il

28/03/2014 e depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate a fronte della mancanza di prova del perfezionamento della notifica alla contribuente Lucchese Confezioni s.r.l., non costituita, essendo stati allegati gli “avvisi di ricevimento di raccomandate non consegnate al destinatario perchè trasferito o sconosciuto”;

2. la ricorrente censura la decisione violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, e artt. 145, 291 e 350 c.p.c., in quanto il giudice d’appello non si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, ma avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica, non perfezionatasi non perfezionatasi nè presso la sede legale (ove la società era risultata trasferita) nè presso l’apparente liquidatore M.A. (risultato sconosciuto).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2. anche in questa sede la notifica del ricorso per cassazione non risulta regolare, con riguardo sia a quella effettuata all’erede del legale rappresentante della società, deceduto (v. Cass. Sez. L, sent. n. 355/1996: “In ipotesi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante pro tempore senza indicazione delle relative generalità, l’affermazione dell’ufficiale giudiziario, contenuta nella relata, di non aver potuto eseguire la notifica dell’atto per aver rinvenuto chiusa la sede della società, cessata da tempo dall’attività, e per avvenuto decesso del suo legale rappresentante, indicato (dal p.u. notificante) in una determinata persona fisica, comporta che il ricorso deve essere notificato non già agli eredi del defunto (non potendo il giudizio proseguire nei confronti dei medesimi e non succedendogli essi nella qualifica di rappresentante legale) ma alla stessa società con il rito degli irreperibili, essendo sufficiente per l’adozione di tale rito l’accertamento, da parte dell’ufficiale giudiziario, della chiusura della sede sociale e, quindi, della mancanza di persone atte a ricevere il ricorso”, sia a quella rivolta al “commissario liquidatore” della medesima società, in concordato preventivo (v. Cass. Sez. 5, sent. n. 133402009: “L’avviso di accertamento tributario emesso nei confronti di società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni deve essere notificato al rappresentante legale e non al commissario liquidatore, atteso che il debitore concordatario è l’unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l’omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione”);

3. le suddette irregolarità integrano ipotesi non di inesistenza bensì di nullità della notificazione (cfr. Cass. S.U. sent. n. 14916/2016; Cass. sez. 5, n. 21865/2016), di cuiva pertanto disposta la rinnovazione.

PQM

dispone rinvio a nuovo ruolo per il rinnovo della notifica del ricorso entro giorni 60 dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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