Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 415 del 13/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 13/01/2021), n.415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 25871-2019 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARBIA, 15,
presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA SERNICOLA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SICA;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.A.P., + ALTRI
OMESSI;
– Intimati –
avverso l’ordinanza n. 19748/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
B.E. ricorreva per la correzione dell’errore materiale indicato come contenuto nell’ordinanza di questa Corte 23 luglio 2019 n. 19748, nella parte in cui, in dispositivo, diversamente da quanto chiaramente evincibile dalle espresse specificazioni della parte motiva, non era riportato l’accoglimento, parziale, del proprio ricorso incidentale;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
che:
l’istanza di correzione dell’errore materiale è fondata;
come evidenziato da parte ricorrente, infatti, nella parte motiva dell’ordinanza, in specie a pag. 50, emerge l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della ricorrente, mentre in parte dispositiva tale accoglimento, per un refuso pertanto univocamente desumibile, non viene riportato.
PQM
La Corte dispone correggersi l’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte 23 luglio 2019, n. 19748, come segue: al dispositivo, dopo la lettera g), devono aggiungersi le seguenti parole: “g-bis), accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di B.E.;”.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021