Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 415 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 13/01/2021), n.415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 25871-2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARBIA, 15,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA SERNICOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SICA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.A.P., + ALTRI

OMESSI;

– Intimati –

avverso l’ordinanza n. 19748/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.E. ricorreva per la correzione dell’errore materiale indicato come contenuto nell’ordinanza di questa Corte 23 luglio 2019 n. 19748, nella parte in cui, in dispositivo, diversamente da quanto chiaramente evincibile dalle espresse specificazioni della parte motiva, non era riportato l’accoglimento, parziale, del proprio ricorso incidentale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

l’istanza di correzione dell’errore materiale è fondata;

come evidenziato da parte ricorrente, infatti, nella parte motiva dell’ordinanza, in specie a pag. 50, emerge l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della ricorrente, mentre in parte dispositiva tale accoglimento, per un refuso pertanto univocamente desumibile, non viene riportato.

PQM

La Corte dispone correggersi l’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte 23 luglio 2019, n. 19748, come segue: al dispositivo, dopo la lettera g), devono aggiungersi le seguenti parole: “g-bis), accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di B.E.;”.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA