Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 415 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.11/01/2017),  n. 415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10220/2015 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NISCO BERNARDI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E.S., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 829/2013 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato NISCO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

S.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 829/2013 depositata dal Tribunale di Pordenone in data 4.10.2013, che lo vede soccombente in una domanda di riscatto agrario nei confronti di S.E.S. e C.M.. L’appello del S. avverso la predetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Trieste è infatti stato dichiarato inammissibile dalla corte d’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., depositata in cancelleria in data 9.10.2014 e comunicata, come da verifiche espletate presso la cancelleria della corte d’appello, il giorno successivo, ovvero in data 10.10.2014.

Il ricorso è stato notificato alla controparte in data 4.9.2015.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato note scritte d’udienza avverso le conclusioni tratte dalla Procura Generale.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare destinato ad essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Conformemente ad un principio di diritto già più volte affermato da questa Corte, nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015).

Si aggiunga che, come chiarito da Cass. n. 2594 del 2016, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione.

Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo.

Nel caso di specie, questa specifica allegazione manca, essendosi il ricorrente limitato a precisare che la ordinanza della corte d’appello non è stata notificata. Poichè sulla copia della ordinanza di inammissibilità prodotta in giudizio è presente solo l’attestazione concernente la data di deposito e non quella di comunicazione alle parti, peraltro, questa Corte ha proceduto d’ufficio ad acquisire informazioni in merito all’esecuzione della comunicazione della predetta ordinanza presso la cancelleria della Corte d’appello di Trieste, che ha inviato la copia di tutte le comunicazioni effettuate alle parti della predetta ordinanza, eseguite in data 10.10.2014.

Il ricorso per cassazione è stato notificato solo in data 4.9.2015; il termine perentorio di sessanta giorni per notificare alla controparte il ricorso era pertanto ampiamente scaduto quando il ricorrente vi ha provveduto; il ricorso stesso è pertanto tardivo.

L’inammissibilità del ricorso esime dall’esaminare ed anche dal dover dare conto dei motivi di ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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