Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 415 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 415 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: D’ALONZO MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
(I) il Ministero dell’ Economia e delle Finanza, in persona del Ministro pro
tempore, e
(2) i’ Agenzia delle Entrate, in persona del Direttorepro tempore,
entrambi
elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’ Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
RICORRENTI
CONTRO
la s.p.a. MIRABELLA, con sede in Napoli alla Via Cervantes n. 55/5, in persona del
L.S’g

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo
Mirabello n. 26 presso l’ avv. Pasquale IANNUCCILLI che la rappresenta e difende
«giusta mandato a margine» del controricorso,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n. 151/41/06 depositata il 6 ottobre 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Corte Suprema di Cassazione RG. n. 29924/07 – i/6 –

Data pubblicazione: 10/01/2013

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2012 dal Cons.
dr. Michele D’ ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Affilio SEPE,
il quale ha concluso per 1′ accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
— premesso (1) che detta società («costituita per fitsione con la … Mirabella Finanziaria
spa») aveva impugnato l’ «avviso di accertamento IRPEG 1992» esponendo che il
«reddito di fabbricati» non era soggetto ad ILOR perché gli immobili «usufruivano di
un’ esenzione venticinquennale … dal 7 dicembre 1968 al 6 dicembre 1993» e (2) che
«l ‘ Ufficio aveva notificato … questionario … che era rimasto inevaso» —, in forza di tre

motivi, chiede di cassare la sentenza n. 151/41/06 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 6 ottobre 2006) che ha accolto «parzialmente l’ appello del contribuente nella parte relativa all ‘ esenzione … ILOR» e confermato «nel
resto la sentenza impugnata per quanto concerne l’ inesistenza del rapporto di lavoro».
La società intimata insta per la declaratoria di inammissibilità e, «in subordine»,
per il rigetto del l’ impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevata e dichiarata ex officio l’ inammissibilità del ricorso del Ministero in quanto la sentenza impugnata è stata resa su appello (depositato il 4
febbraio 2006) proposto, in epoca successiva alla piena ed esclusiva operatività della
stessa, unicamente dall’ Ufficio locale del!’ Agenzia.
Le spese di questo giudizio di legittimità tra detto ente e la contribuente possono
essere integralmente compensate essendo la partecipazione di quello limitata alla mera
sua contemplazione nella epigrafe del ricorso.

2. La Commissione Tributaria Regionale — esposto che «con sentenza n. 561/04
depositata il 7 gennaio 2005 il ricorso» della contribuente «era respinto in quanto la
sentenza [recte: il provvedimento impugnato] non era priva di motivazione» e «la ricorrente non ha fornito la prova dell’ esenzione» -, visti i «certificati dell’ Ufficio II.
DD.» (prodotti «in sede di appello») «emessi a nome della Coppola Pinetametre snc,

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Con ricorso notificato alla s.p.a. MIRABELLA, l’ AGENZIA delle ENTRATE

che in seguito ad atto di fusione con la Immobiliare Mirabella spa, dava vita all’ Edilmare spa, giusta atto … del 5 agosto 1981», ha accolto «parzialmente l’ appello del
contribuente nella parte relativa all’ esenzione … ILOR» e confermato «nel resto la
sentenza impugnata per quanto concerne l’ inesistenza del rapporto di lavoro» osservando:

tornare che, trasferiti alla Edilmare e successivamente alla Mirabella spa, come documentato, possono essere usufruite da quest’ ultima in ossequio al principio secondo cui
1′ esenzione ha carattere oggettivo ed opera ipso iure».
Lo stesso giudice di appello, quindi, dopo avere affermato che «da quanto prece-

de consegue l’ accoglimento parziale del ricorso riferito alle posizioni … relative alle
ritenute d’ acconto ed ILOR», scrive:
– «questa società» [scilicet: la «Coppola Pinetamare»1 «con atto … del 5 agosto
1981 si era fitsa con l’ Immobiliare Mirabella spa, dando vita alla Edilmare spa»;
– «nell’ atto di fusione non vi è traccia del conferimento dei beni immobili di proprietà della Coppola snc»;
– «dal che si desume che la sussistenza dei benefici a favore di Coppola Pinetamare per gli edifici indicati andava precisata nei relativi atti di fusione con le altre società»;
– «da ciò si rileva che l’ affermazione che alcuni fabbricati godono di esenzione
dopo una serie di conferimenti e fusioni è generica e non vale a contestare 1′ accertamento relativo all ‘ ILOR non corrisposta per il periodo precisato».

3. L’ Agenzia denunzia

(1) «violazione» dell’ art. 52 DPR n. 633/72 («l’ omessa produzione della eventuale documentazione giustificativa a seguito dell’ invito notificato … comporta … i’
impossibilità di produrre tali documenti in sede contenziosa e la definizione della controversia sulla base degli atti in possesso delle parti alla data della notifica del controllo»), sintetizzata nel “quesito” ex art. 366 bis c.p.c.
“se, ex art. 52 del DPR n. 633/1972 sia incorsa in violazione di legge la C. T.R. come nella fattispe-

cie …, che abbia ammesso in giudizio, pur in presenza di rituale eccezione, documentazione prodotta da

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«le esenzioni risultano far riferimento agli immobili della società Coppola Fine-

parte del contribuente che se pur invitato dal!’ Ufficio in sede precontenziosa, aveva omesso di rispondere”;

(2) «vizio motivazionale», non essendo stato «dimostrato» che i «fabbricati» indicati nelle «certificazioni … datate 3 luglio 1986» («attestanti l’ esenzione ILOR») fossero «quelli il cui reddito è stato recuperato ai fini ILOR»;

dente» («che non sarebbe stata inerente la … ricorrente in quanto derivante da un accesso su un cantiere che non faceva riferimento alla … contribuente») atteso che «le affermazioni [dalle] quali è scaturito il rilievo non riguardano il momento dell’ accesso
presso il cantiere ma le annualità precedenti e sono state rese spontaneamente dal …
dipendente».

4. 11 ricorso — nel quale Agenzia non lamenta, quanto all’ ILOR, la pur sussi-

stente intima contraddittorietà motivazionale, agevolmente evincibile dalle contrastanti
affermazioni del giudice di appello innanzi riprodotte nel loro tenore testuale — non ha
fondamento.
A. La disposizione dettata dal quinto comma dell’ art. 52 DPR 26 ottobre 1972 n.

633 (richiamato dall’ art. 33, primo comma, DPR 29 settembre 1973 n. 600), secondo
cui

“i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’ esibizione” (“per rifiuto di esibizione

si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti

e

scritture e la

sottrazione di essi alla ispezione”) “non possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente ai fini dell’ accertamento in sede amministrativa o contenziosa” —

della quale la

ricorrente denunzia la violazione con il primo motivo di ricorso -, come noto (Cass.,
trib., 14 luglio 2010 n. 16536), costituisce “eccezione a regole generali”; essa, pertanto,
“non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati e, soprattutto, deve
essere interpretala in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli arti. 24 e 53

Casi.”.
Conseguentemente, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità
(Cass., trib.: 25 gennaio 2010 n. 1344; 16 settembre 2011 n. 18921), l’ applicazione del
divieto “presuppone uno specifico comportamento del contribuente,

che, in quanto vol-

to a sottrarsi alla prova, fornisca validi elementi per dubitare della genuinità dei documenti la cui esistenza emerga nel corso del giudizio”: “la norma, pertanto, trova appli-

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(3) «difetto di motivazione» in «merito al mancato inquadramento di un dipen-

cazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’ Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente,

non essendo

sufficiente che quest’ ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria (v. tra le altre Cass. n. 9127 del 2006)”.
Da tali principi discende l’ assoluta insufficienza del fatto, unico addotto dalla ri-

11/18260 anno 1998, che era rimasto inevaso» perché l’ Agenzia (come precisato nella
giurisprudenza citata) “avrebbe dovuto allegare (e in maniera autosufficiente, ossia riportando in ricorso gli atti e/o documenti dai quali tali circostanze emergevano) che vi
era stata una specifica richiesta dell’ amministrazione in ordine alla documentazione
de qua e che il contribuente ne aveva rifiutato l’ esibizione dichiarando di non possederla o comunque sottraendola al controllo, con uno specifico comportamento volto a
sottrarsi alla prova”.
B. Il «vizio motivazionale» sulla idoneità o meno della documentazione prodotta
dalla contribuente a «giustificare la non imponibilità ad ILOR» (espressamente proposto «ex art. 360 n. 5 c.p.c.») è manifestamente inammissibile per violazione dell’ art.
366 bis c.p.c.: a parte la pur sussistente assoluta carenza di autosufficienza (art. 366, n.
4, e.p.e.) del motivo (non essendo stato neppure adombrato il tenore delle «certificazioni … datate 3 luglio 1986», sulle quali il giudice di appello ha basato la sua decisione,
ritenute insufficienti e/o inidonee), il motivo manca, materialmente, sia della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa
o contraddittoria” che (soprattutto) delle “ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, ovverosia di tutti quei

requisiti prescritti dalla norma processuale citata, proprio a pena di inammissibilità “nel
caso previsto dell’ articolo 360, primo comma, n. 5′.

C. Il «difetto di motivazione» in «merito al mancato inquadramento di un dipendente» denunziato dall’ Agenzia, infine, è frutto di evidente erronea lettura del decisum
del giudice di appello: questo (che non ha speso neppure una riga motivazionale sul
punto, con conseguente violazione [non rilevabile ex officio] dell’ art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia), infatti, ha espressamente scritto (nel dispositivo) di «confermem) … la sentenza impugnata» (che aveva rigettato in toto il ricorso della contribuente) «per quando concerne l’ inesistenza del rapporto di lavoro» .

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corrente, secondo cui «l Ufficio aveva anche notificato questionario Mod. 55 n.

Lo specifico motivo di appello della contribuente, quindi, non è stato accolto dalla
commissione regionale per cui chiaramente 1′ Agenzia difetta di qualsivoglia interesse
(art. 100 c.p.c.) a censurare un punto della decisione a sé favorevole.

5. Per la sua totale soccombenza l’ Agenzia, ai sensi dell’ art. 91 c.p.c., è tenuta a

ra indicata in dispositivo) tenendo conto del valore della controversia e dell’ attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le spese del
giudizio di legittimità tra tale ente e la contribuente; rigetta il ricorso dell’ Agenzia che
condanna a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi E. 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui E. 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
per onorario, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2012.

rifondere alla controparte le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misu-

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