Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4149 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell’Avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAPPELLI ROBERTO, giusta Delib. G.C. 28
settembre 2006, n. 85 e giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 111/2 006 del GIUDICE DI PACE di BORGO SAN
LORENZO, del 25/01/06 depositata il 03/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
udito per il ricorrente l’Avvocato Lorenzoni Fabio che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha accolto l’opposizione proposta dal sig. M.A. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, (eccesso di velocita’) elevato dalla Polizia Municipale di San Pietro a Sieve avvalendosi di apparecchiatura di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S.;
che il Giudice ha infatti considerato decisiva la circostanza che nel verbale non era esattamente indicata l’entita’ della decurtazione operata, ai sensi del richiamato art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 2 sulla velocita’ quale risultante dall’apparecchiatura utilizzata, nel senso che non era chiaro se la velocita’ indicata di 142 Km/h – a fronte di una velocita’ massima consentita di 70 Km/h – fosse al lordo o al netto di tale decurtazione;
che il Comune di San Pietro a Sieve ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolando un solo motivo, cui non ha resistito l’intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., e’ manifestamente fondato;
che, invero, e’ indiscusso l’obbligo degli accertatori di applicare, sulla velocita’ come rilevata dall’apparecchiatura utilizzata, la decurtazione del 5%, con un minimo di 5 Km/h, ai sensi dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 2;
che, tuttavia, la mancata espressa indicazione di tale decurtazione nel verbale di accertamento non comporta, di per se’, nullita’ del verbale stesso;
che, infatti, il verbale deve obbligatoriamente contenere – ai sensi dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 1, e per quanto qui rileva – “la sommaria esposizione del fatto”, nella quale indubbiamente rientra, ove si tratti di violazione dei limiti di velocita’, l’indicazione della velocita’ massima consentita e della velocita’ in concreto tenuta dal trasgressore, onde consentire la comparazione delle stesse ai fini del riscontro della integrazione dell’illecito;
che detta finalita’ segna, appunto, i limiti del dovere di indicazione della velocita’ anche con particolare riguardo alla specificazione della decurtazione di cui si discute, nel senso che detta specificazione e’ necessaria tutte le volte che, altrimenti, non risulti chiara l’integrazione dell’illecito; con la conseguenza che, ove pure tale indicazione non sia contenuta nel verbale, e tuttavia, per l’entita’ del rilevato scostamento dal limite massimo di velocita’ consentito, l’integrazione dell’illecito sia comunque certa (come nella specie, in cui la velocita’ rilevata e’ di 142 Km/h, a fronte del limite massimo di 70 Km/h, sicche’ anche a decurtare la prima del 5% resterebbe comunque integrata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9), il precetto dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 1, e’ rispettato e non sussiste nullita’ del verbale;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata; che, essendo l’opposizione del sig. M. basata anche su motivi non attinenti alla questione qui esaminata, la causa non puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, e va, pertanto, disposto il rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Borgo San Lorenzo in persona di altro giudicante.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010