Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4149 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4149 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 24393-2012 proposto da:
CALEFATO MICHELANGELO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO PRUNAS, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIUSEPPE FEDELI,: ANTONIO
MIMOLA;
– ricorrente contro

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AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 21/02/2018

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente incidentale contro

CALEFATO MICHELANGELO;
– intimato –

di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONIO GRECO;

avverso la sentenza n. 109/2011 della COMM.TRIB.REG.

FATTI DI CAUSA

Michelangelo Calefato, sottufficiale dell’Esercito Italiano
in quiescenza dall’il gennaio 1992, propone ricorso per
cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità del diniego
di rimborso, opposto dall’Agenzia delle entrate, dell’IRPEF
trattenuta sul 100% della indennità di volo compresa nell’importo

50% della detta indennità, come riconosciuta in attività di
servizio dall’art. 51, comma 6, del tuir.
Secondo il giudice d’appello, la detta disposizione
agevolativa ha la finalità di risarcire i lavoratori che svolgono
la propria attività in luoghi variabili e diversi dell’evidente
maggior disagio e delle maggiori spese sostenute per effetto
dalla lontananza dalla dimora abituale. L’indennità, perciò, non
può che essere parzialmente esentata solo qualora i suoi
beneficiari svolgano un’attività lavorativa che li ponga in
concrete condizioni di disagio fisico ed economico, condizioni
che non possono oggettivamente sussistere per coloro che hanno
cessato il lavoro e si trovano in situazione di quiescenza.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso
articolando un motivo di ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso il contribuente, denunciando
“violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art.
53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed all’art. 360, n. 3,
c.p.c. con riferimento al disposto dell’art. 51, coma 6, del
tuir che recita: “le indennità di navigazione e di volo previste
dalla legge o dal contratto collettivo … concorrono a formare il
reddito nella misura del 50% del loro ammontare”, assume che “le
aliquote dell’indennità di volo corrisposte in quiescenza
mantengono la natura di reddito di lavoro dipendente per il loro
carattere di retribuzione differita con coerente tassabilità, in
assenza di specifica previsione normativa, nei limiti previsti
dall’art. 51, coma 6, del tuir”.
Con il motivo

di ricorso incidentale condizionato

l’amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione

imponibile della sua pensione, anziché nella misura agevolata del

dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, eccependo la decadenza
del contribuente dal diritto al rimborso, essendo stata
presentata l’istanza, riferita agli importi indebitamente versati
a decorrere dal collocamento in quiescenza nel 1992, solo nel
2008.
Il ricorso del contribuente è infondato, alla luce del
principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui
“in tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria

917, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta
per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo (di
cui all’art. 59 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 “ratione
temporis” vigente) erogata al personale in servizio e non anche
al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se
commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività
lavorativa. Detta agevolazione si giustifica, invero, solo per la
particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può
essere estesa anche all’aumento della pensione e dell’indennità
“una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le
indennità di aeronavigazione e di volo” (Cass. n. 25642 del 2015,
n. 16319 del 2013).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con assorbimento
dell’esame del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti in
ragione della natura della materia controversa.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2017
Il Presidente
(Carlo Picc
(LI 9

t,

prevista dall’art. 51, coma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

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