Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4149 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4149 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2102-2008 proposto da:
RICCI MARIA LUISA, CICCARELLI CARLO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo
studio dell’avvocato DI MATTEO GIANNI, che li
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrenti 2013
2793

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– contrari corrente –

Data pubblicazione: 21/02/2014

avverso la sentenza n. 339/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 28/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MATTEO che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza redatto il 30-8-1997 l’Ufficio provvedeva a rettificare le
dichiarazioni redditi presentate per gli anni d’imposta 1995 e 1996 dalla snc COS.MET di Ciccarelli Carlo e C.
e, conseguentemente, notificava a Ciccarelli Carlo distinti avvisi di accertamento (RCT1003043 per il 1995 e
RCT3010093 per il 1996) ex art. 41 bis dpr 600/73 (accertamento parziale, senza pregiudizio dell’ulteriore
azione accertatrice), con i quali provvedeva a rettificare i redditi di partecipazione da quest’ultimo

Con sentenza 206/01/02, depositata il 24-5-02, la CTP di Viterbo accoglieva i ricorsi proposti dal Ciccarelli
(unitamente al coniuge Ricci Maria Luisa) avverso i detti avvisi di accertamento.
In data 25-7-02 l’Ufficio procedeva allo sgravio totale delle somme provvisoriamente iscritte a ruolo; in data
9-2-2004 parte contribuente presentava separate domande di definizione delle lite fiscali pendenti ex art.
16 L. 289/2002.
Nelle more l’Ufficio, a seguito di nuovo esame del predetto p.v.c. 30-8-1997 elevato nei confronti della
società, evidenziava uscite di cassa a favore del socio Ciccarelli Carlo non giustificate, e ravvisava in tali
uscite compensi da quest’ultimo percepiti per l’attività svolta quale amministratore della società e non
contabilizzati; emetteva, pertanto, nuovi atti di accertamento nei confronti del Ciccarelli e del coniuge in
sostituzione dei precedenti, integrando (con i redditi di lavoro autonomo di cui sopra) i maggiori redditi di
partecipazione in precedenza accertati; siffatti avvisi di accertamento divenivano definitivi per mancata
opposizione del contribuente e l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme complessivamente dovute, provvedendo
alla notifica della relativa cartella.
Avverso detta cartella parte contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Viterbo, sostenendone
l’illegittimità in quanto l’Ufficio aveva emesso i nuovi avvisi di accertamento in assenza del presupposto
(sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi) richiesto dall’art. 43, comma 3, DPR 600/73 per poter
procedere ad integrazione o modifica dell’accertamento.
Con sentenza 17-1-05 l’adita CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la pretesa dell’Erario in
relazione alle somme già oggetto di sgravio da parte dell’Ufficio, e confermando, per la restante somma, la
legittimità dell’iscrizione a ruolo, in quanto riferita ad accertamenti (RCT1104513 per il 1995 e RCT
1104529 per il 1996) ritenuti pienamente legittimi e definitivi in quanto non impugnati.
Con sentenza 339/34/06, depositata il 28-11-2006, la CTR Roma rigettava l’appello dei contribuenti; in
particolare la CTR condivideva le motivazioni della CTP in ordine sia alla definitività degli accertamenti sia
alla legittimità dello sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo.

dichiarati quale socio della detta società.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Ciccarelli Carlo, unitamente al coniuge -per
vincolo di solidarietà- Ricci Maria Luisa, affidato a due motivi; resisteva con controricorso l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 7
L. 212/2000 (Statuto del contribuente), rilevavano che l’Ufficio, in contrasto con il principio di chiarezza di
motivazione di cui al cit. art. 7, aveva emesso plurimi avvisi di accertamento riferiti al medesimo

oggetto nel frattempo di sgravio parziale.
Con il secondo motivo, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione o falsa applicazione dell’art. 16 L.
289/2002, nonché -ex art. 360 n. 5 cpc- omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso
per il giudizio, deduceva che la sentenza della CTP depositata il 24-5-02 e l’avvenuta definizione delle liti
pendenti ex art. 16 L. 289/2002 non consentivano l’emissione dell’atto di riscossione coattiva, in quanto era
preclusa ab origine (non sussistendo elementi di reddito nuovi) l’emissione di nuovi avvisi di accertamento;
soggiungevano che la CTR, rinviando meramente alla motivazione della sentenza di primo grado, avevano
omesso di pronunciarsi in relazione ad un fatto (definizione della lite) che esplicava conseguenze di
definitività rispetto alla medesima pretesa tributaria in sede di riscossione coattiva della cartella di
pagamento.
Entrambi i motivi sono infondati. °
Rileva questa Corte che l’odierno giudizio ha ad oggetto la cartella di pagamento mentre i su denunciati vizi
attengono a due avvisi di accertamento, non impugnati e divenuti quindi definitivi.
Con i detti vizi, invero, parte ricorrente sostiene che l’Ufficio non poteva emettere plurimi avvisi di
accertamento (primo motivo) e che non poteva essere emessa la cartella perché non potevano essere
emessi nuovi avvisi di accertamento (secondo motivo); entrambi i rilevi contrastano con la circostanza (non
contestata) che gli awisi di accertamento (legittimamente o meno) sono stati emessi e sono divenuti
definitivi in quanto non impugnati; di conseguenza, non potendo dedursi vizi concernenti l’avviso di
accertamento e non essendo stati neanche dedotti vizi della cartella, i rilievi (come detto) sono infondati.
Inammissibile in quanto non concluso con adeguato motivo di sintesi è, infine, l’ipotizzato vizio di
motivazione.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

presupposto impositivo, senza sostanziali modifiche integrative o elementi innovativi di maggior reddito,

7gSEN -75:
‘.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in data 9-10-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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