Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4149 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8963/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.B.K.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO

PONTESILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TIZIANO BORLINA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 3/02/2014, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA;

esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente ex art. 378

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, osserva quanto segue.

1. In fattispecie in cui tanto la C.T.P. di Pordenone quanto la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia avevano annullato due avvisi di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonchè imposta sostituitva su operazioni di credito a medio e lungo termine D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 15 e segg., a seguito di revoca delle agevolazioni cd. “prima casa” – stante l’impossibilità per la contribuente, cittadina straniera dipendente della base NATO di (OMISSIS), di ottenere la residenza anagrafica nel Comune di Budoia (dove pure risiedeva di fatto) ai sensi della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ritenuta integrare un’ipotesi di “forza maggiore” che impediva la formalizzazione dell’effettivo utilizzo dell’immobile come “prima casa” – l’amministrazione ricorrente ha denuziato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., artt. 12 e 14 preleggi, art. 43 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 16 e 54, art. 1, nota 2-bis, lett. a), Tariffa 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 86, D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 18, nonchè artt. 1, 3, 9 e 10 Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle forze armate del 19 giugno 1951, ratificata dalla L. n. 1335 del 1955.

2. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiesto affermarsi il principio di diritto per cui “i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa” – che in quanto integranti “agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale sono di stretta interpretazione” – “spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile, senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultane degli atti dello stato civile”, perciò “restando irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato”, potendosi tener conto solo “della sopravvenienza di un caso di fora maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata e dalla inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento”.

3. Le proposta del relatore, formulata ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., recava l’indicazione di manifesta fondatezza del ricorso, esplicitata in Camera di consiglio anche con riguardo alla possibilità di applicare, in sede di rinvio, il principio affermato da questa Corte in un recente precedente specifico (Cass. sez. 5, n. 13346/16), in cui è stato valorizzato il concetto di “residenza del nucleo familiare”.

4. Nella memoria difensiva la controricorrente invoca una attenta valorizzazione dell’art. 9 della citata Convenzione 19 giugno 1951 – nel cui par. 8 si legge che “una forza armata, un elemento civile, i loro membri o le persone a loro carico possono avvalersi del presente articolo per rivendicare l’esonero da imposte o tasse applicabili agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi in forza della regolamentazione fiscale dello Stato ricevente” (interpretando il termine “esonero” come “agevolazione”) – quale norma con “funzione di garanzia”, diretta ad “eliminare eventuali discriminazioni”.

5. All’esito della Camera di consiglio, il Collegio ritiene che la causa non sia di immediata evidenza decisoria, con conseguente opportunità della sua trasmissione alla sezione semplice per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., u.c..

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del fascicolo alla Quinta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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