Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4149 del 02/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4149 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 24248-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
2154

AGNESE TREND SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato Nonché da:
AGNESE TREND SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 02/03/2016

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CESARE PAVESE
101, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELTRANI,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO RUSSO DE
LUCA giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimato

avverso la sentenza n. 356/2008 della COMM.TRIB.REG.

az

■ LA/ku
di…..wAtv, depositata il 19/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2015 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale e
rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale,
inammissibilità di quello incidentale.

contro

t

Svolgimento del processo
Sulla base di p.v.c. venne emesso nei confronti di Agnese Trend s.r.l. in
liquidazione avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1999 ai fini IRPEG,
IRAP e IVA per ricavi non dichiarati e costi non deducibili. Il ricorso della
contribuente fu accolto dalla CTP limitatamente alla ripresa a tassazione dei
maggiori ricavi. Sia l’appello dell’Ufficio, che quello incidentale della

Lazio sulla base della seguente motivazione.
Va confermato quanto statuito dalla CTP, e cioè che l’Ufficio ha poggiato
su “mere congetture”, avendo i “frammentari listini presenti sui files” mero
valore indicativo. Aggiunge la CTR: “l’appellante, anche in questa sede, non ha
assolutamente indicato, al di là del procedimento seguito dalla guardia di
finanza, alcun valido elemento che possa dare, in qualche modo, concretezza
alla ipotizzata mancata contabilizzazione dei ricavi omessi. Di contro, è stato
documentalmente provato che i ricavi dichiarati dalla società per l’anno 1999
trovano riscontro nell’applicazione dei parametri di cui ai D.P.C.M. del
29.11.1996 e del 27.3.1997…nemmeno risultano eseguite le opportune
verifiche dei conti bancari della società, che avrebbero potuto dare concretezza
agli ipotizzati incassi di ricavi non contabilizzati”. Circa i costi non deducibili,
afferma la CTR che “i primi giudici hanno dedotto che ‘la ricorrente si è limitata
a generiche osservazioni, non confutando analiticamente gli specifici rilievi
degli accertamenti, né ha prodotto la documentazione di riferimento’. Anche su
tale punto non può che essere confermato il giudizio di primo grado, giacché
parimenti in questa sede la società, lungi dal fornire un qualsiasi riscontro alle
proprie affermazioni, non ha assolutamente posto il collegio nella condizione di
modificare l’operato dell’Ufficio, che invece ha trovato idoneo supporto nel
verbale della guardia di finanza”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi. Resiste con controricorso la contribuente, che ha proposto altresì
ricorso incidentale.
Motivi della decisione

contribuente, vennero disattesi dalla Commissione Tributaria Regionale del

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 39, comma 1, lett.
d) d.p.r. n. 600/1973, 54, comma 2, d.p.r. n. 633/1972, 27272 e 2729 c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Espone la ricorrente di avere dedotto nell’atto
di appello che i verificatori si erano limitati a constatare la consistenza delle
rimanenze iniziali, gli acquisti e le rimanenze finali, ricavandone la quantità del
venduto e che per il valore della merce venduta avevano fatto riferimento alle

listini registrati su supporto informatico (floppy disk). Lamenta che la CTR ha
negato ogni validità probatoria alla contabilità in nero, che costituisce invece
valido elemento indiziario.
Il motivo è inammissibile. Esso non è pertinente alla ratio decidendi, la
quale non è imperniata sulla irrilevanza probatoria della documentazione extracontabile consistente in listini registrati su supporto informatico, ma, a parte la
mancanza in generale di elementi di supporto alla ipotizzata mancata
contabilizzazione dei ricavi, fa riferimento al riscontro costituito dall’
applicazione dei parametri e alle mancate verifiche dei conti bancari della
società.
Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR non ha spiegato
perché gli elementi offerti dall’Ufficio, indicati nel motivo precedente e risultanti
dai fogli nn. 40-41 del p.v.c., mancassero di validità, avuto riguardo anche alla
contestazione di irregolare tenuta dell’inventario e del comportamento non
collaborativo della contribuente. Aggiunge che risultano valorizzati i parametri,
i quali sono suscettibili, come affermato dalla stessa CTR, di prova contraria.
Il motivo è fondato. L’articolazione della motivazione, in termini di
mancanza in generale di elementi di supporto alla ipotizzata mancata
contabilizzazione dei ricavi, di riscontro costituito dall’applicazione dei
parametri e di mancate verifiche dei conti bancari della società, non è
esaustivo sul piano logico degli argomenti addotti dall’Ufficio in sede di appello.
Essi non neutralizzano infatti il dato della determinazione dei ricavi mediante il
confronto di rimanenze iniziali e acquisti con le rimanenze finali e il riferimento
per i valori di vendita alle fatture attive e alla documentazione extra-contabile

2

fatture attive acquisite ed alla documentazione extra-contabile consistente in

consistente in listini registrati su supporto informatico. L’affermazione di
mancanza di elementi di supporto della contestazione è anapodittica, il
riferimento ai parametri non è conferente, potendo esso essere neutralizzato
dalla prova contraria (in questo caso a sfavore del contribuente) ed, infine, la
documentazione bancaria non esclude di per sé la rilevanza probatoria del
procedimento seguito dall’Ufficio per la determinazione dei ricavi.

e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta
la ricorrente che la CTR si è limitata a riferirsi alla motivazione del primo
giudice non considerando che nel ricorso introduttivo era stata compiuta
un’analisi sistematica dei costi contestati, allegando i modelli 770/2000 relativi
alle provvigioni erogate ai rappresentanti, con il versamento delle relative R.A.
Irpef versate all’Erario su tali collaboratori, e che trattasi di costi inerenti
perché relativi alla pubblicità.
Il motivo è fondato. Anche in questo caso l’articolazione della
motivazione, in termini di generiche osservazioni e mancanza di riscontri, non
consente di verificare se ed in quali modalità il giudice di merito abbia valutato
la circostanza enunciata nel motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando
inammissibile il primo motivo, ed accoglie il ricorso incidentale; cassa la
sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 8 giugno 2015
Il consigliere

t.

Passando all’unico motivo di ricorso incidentale, si denuncia l’insufficienza

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