Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4148 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4148 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 1277-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

TORNO INTERNAZ. SPA in persona dei suoi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio
dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DI CHIO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/02/2014

giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 108/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 09/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI CHIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La TORNO INTERNAZIONALE SpA, avendo omesso di versare per gli anni 1995-1996 e 1997 ritenute alla
fonte su corrispettivi di lavoro autonomo e dipendente, decideva -in data 16-5-2003- di aderire alla
definizione agevolata di cui all’art. 9 bis L. 289/2002 , in base alla quale (per quel che rileva nel caso di
specie) ai sostituti di imposta che provvedevano al pagamento delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31-10-2002 non si applicavano le sanzioni previste dall’art. 13 d. Igs 471/97; la

30-11-2004)
In data 13-2-2004 la contribuente, in risposta a specifico invito del concessionario, comunicava la sua
volontà di definire -ai sensi dell’art. 12 L. 289/2002, come modificato dall’art. 1 d.l. 24-6-2003 n. 143
(convertito in L. 212/2003)- il carico relativo al 1996 ed iscritto a ruolo nel corso del periodo 1-1/30-6-2001;
era accaduto, infatti, che il su citato d.I., nell’aggiungere all’art. 12 il comma 2 ter, aveva consentito ai
debitori di estinguere il debito, pagando il 25% dell’importo iscritto a ruolo e versando contestualmente
1’80% della detta somma, anche relativamente ai carichi (quale quello in questione) inclusi in ruoli affidati ai
concessionari dal 1°4-2001 al 30-,6-2001, e non più solo per i carichi inclusi in ruoli affidati ai concessionari
sino al 31-12-2000, così come previsto dall’art. 12 nella sua versione originaria.
La società, rilevato che la somma già versata ex art. 9 bis era superiore a quella occorrente per definire il
ruolo ex art. 12, presentava nel luglio 2004 e nel gennaio 2005 due istanze di rimborso, sulle quali si
formava il silenzio-rifiuto; avverso detto rifiuto la società, con due distinti ricorsi, adiva la CTP di Milano.
Con sentenza 241/46/05 l’adita CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava, rilevando che la dichiarazione ex art. 9 bis
non era stata mai revocata, sicchè i pagamenti effettuati non potevano mai ritenersi indebiti.
Con sentenza 108/45/07 la CTR Lombardia, in accoglimento dell’appello della società, riteneva fondate le
dette domande di rimborso, rilevando che la società aveva aderito al condono ex art. 12 L. 289/2002 e che
non vi erano disposizioni limitative della facoltà del contribuente di pagare il debito nei confronti dell’Erario
corrispondendo il 25% di quanto dovuto; in particolare, secondo la CTR, il su menzionato d.l. 143/2003
aveva trasferito un semestre di ruoli (primo semestre 2011) dall’art. 9 bis all’art. 12 L. 289/2002.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo;
resisteva con controricorso la società, che, quale “Fallimento Torno Global Contracting” SpA (già Torno
Internazionale SpA), presentava ulteriore memoria ex art. 378 cpc

società, quindi, effettuava il versamento della prima rata e, successivamente, quello delle altre (l’ultima il

131 TAL, . iLL.

.
,.1.ATERIA
TRIBUTARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 9
bis e 12 (come modificato dal d.l. 143/2003) della L. 289/2002 nonché dei principi generali
dell’ordinamento giuridico in materia di revocabilità delle dichiarazioni negoziali, rilevava che
erroneamente la CTR aveva ritenuto indebiti i pagamenti eseguiti dalla società in esecuzione della
procedura di condono ex art. 9 bis L. 289/2002; in particolare la CTR, in contrasto con il principio generale

ritenuto che la dichiarazione di volere aderire al condono ex art. 12 poteva costituire una tacita volontà di
revocare la precedente adesione alla procedura ex art. 9.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, nella vicenda in esame non vi è stata, da parte della
società contribuente, alcuna revoca, neanche tacita, della precedente dichiarazione di adesione alla
procedura di condono ex art. 9; la società, invero, in seguito alla su esposta modifica dell’art. 12 intervenuta
ex d.l. 143/2003 (in base alla quale potevano essere condonati ex art. 12, e quindi anche relativamente alle
imposte da pagare, i carichi inclusi in ruoli affidati ai Concessionari dal 10 gennaio al 30 giugno 2001, prima
invece condonabili ex art. 9 bis solo in relazione alle sanzioni) ha inteso aderire, relativamente alle ritenute
dell’anno 1996 (incluse appunto in ruoli emessi nel primo semestre 2001), al predetto condono ex art. 12;
siffatta adesione, manifestatasi quando ancora non si era perfezionata (per il non ancora intervenuto
pagamento integrale della somma dovuta) la definizione agevolata di cui all’art. 9 bis (Cass. 21364/2012),
ha determinato, in seguito al predetto mutamento legislativo (in base al quale un semestre di ruoli -primo
semestre 2011- era stato trasferito dalla previsione di cui all’art. 9 bis a quella di cui all’innovato art. 12 L.
289/2002) ed alla sopravvenuta possibilità di condono, non la revoca della precedente dichiarazione ex art.
9 bis ma una conversione di quest’ultima in quella ex art. 12 (nuova formulazione), consentita per l’identità
di oggetto (carichi tributari iscritti a ruolo) tra il condono ex art. 9 bis e quello ex art. 12.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione della peculiarità della questione in esame, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P. q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.
sì d iso in data 9-10-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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di irretroattività delle dichiarazioni negoziali che avevano prodotto i loro effetti, erroneamente aveva

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