Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4148 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15351-2007 proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI – GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE DELLA

SARDEGNA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

VITE 7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STARA FRANCESCO, MOCCI

ANGELO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 18/07/2006 R.G.N. 179/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dei 10/5/2006 la Corte d’Appello di Cagliari – sezione Lavoro respinse sia l’appello principale che quello incidentale proposto rispettivamente dalla Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna che da S.M. avverso la sentenza del giudice del lavoro dei Tribunale di Sassari del 29/10 – 17/11/2004, con la quale era stato riconosciuto a quest’ultimo, formalmente inquadrato nel personale avventizio con la qualifica di guardia stazione, il solo diritto alle differenze retributive maturate per effetto dello svolgimento delle diverse mansioni affidategli di conducente di linea, ma non quello connesso all’invocato riconoscimento di tale qualifica, e compensò per l’intero le spese del grado tra le parti.

La Corte cagliaritana motivò il rigetto dell’appello principale affermando che l’esigenza di remunerazione dello svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle di assunzione discendeva principalmente dalle norme generali sulla necessità della corrispondenza della retribuzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto e che, in difetto di deroga espressa di fonte collettiva, non poteva non esservi parificazione retributiva piena dei personale avventizio a quello di ruolo nei casi di svolgimento di mansioni superiori proprie di quest’ultimo personale da parte del primo. Invece, in merito al rigetto dell’appello incidentale la stessa Corte osservò che non era possibile costituire un rapporto di pubblico impiego in conseguenza del preteso riconoscimento della diversa qualifica, la qual cosa avrebbe implicato anche una determinazione di immissione in ruolo di un dipendente facente parte del personale avventizio, mentre a tutto ciò ostava l’espresso divieto di carattere generale posto dal D.P.R. n. 165 del 2001, art. 36 nella materia del pubblico impiego.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero dei Trasporti – Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente Gestione Governativa Ferroviaria sarda lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 36 e del regolamento A. R.d.

n. 148 del 1931, art. 18, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, la suddetta Gestione contesta l’equiparazione professionale e retributiva del personale avventizio, del quale fa parte il S., col personale di ruolo. Ritiene che il riconoscimento del miglior trattamento retributivo connesso allo svolgimento delle superiori mansioni debba presupporre necessariamente un regolare passaggio di ruolo in base al R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, mentre l’art. 2103 c.c. richiamato in sentenza si riferirebbe al rapporto di lavoro privato e non a quello pubblico.

A conclusione del motivo viene posto il seguente quesito di diritto:

“Corrisponde a diritto il riconoscimento di un’equiparazione retributiva tra il dipendente pubblico di ruolo e il dipendente avventizio, per cui al secondo si deve riconoscere un compenso aggiuntivo per mansioni superiori per il periodo di tempo in cui non è in servizio?”.

II motivo è infondato.

Invero, in caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori, il dipendente ha diritto in ogni caso, anche quando non possa essergli riconosciuto il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte. Questo diritto deriva direttamente dall’ari 36 Cosi, comma 1, in base al quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente alla quantità e qualità del suo lavoro”. Nella fattispecie vi è da aggiungere, in base a quanto esattamente rilevato dal giudice d’appello, che anche la contrattazione collettiva aziendale non limitava in alcun modo alle sole giornate di effettiva prestazione, nè alle sole mensilità ordinarie, il miglior trattamento spettante per l’esercizio delle mansioni superiori, prevedendo, anzi, che al personale avventizio sarebbe stata corrisposta la differenza di stipendio corrispondente a quella delle mansioni attribuite. D’altronde, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. sez. Lav. n. 27887 del 30/12/2009), “in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell’art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all’art. 2103 cod. civ. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che, rispetto ad un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avente la nona qualifica professionale di direttore coordinatore ed adibito allo svolgimento di mansioni superiori presso l’Ufficio provinciale di Grosseto di detto Ministero per circa dodici anni, dal 1993 al 2005, andasse riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente a quello di primo dirigente di fascia B anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.M. 2 agosto 2000, n. 148 con il quale erano state fissate tutte le posizioni dirigenziali degli uffici periferici, tra le quali non era compresa quella dell’Ufficio occupato dal dipendente)”.

In pratica, tale precedente rappresenta l’applicazione dell’indirizzo già segnato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 25837 dell’11/12/07 per la quale “in materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, per la particolare importanza della questione di diritto risolta)”.

La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretta applicazione dei suddetti principi nel ritenere che l’esigenza di remunerare il lavoratore per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle di assunzione discendeva non solo e non tanto dalle disposizioni di carattere speciale proprie del rapporto degli autoferrotranvieri, ma dalle norme generali sulla necessità della corrispondenza della retribuzione alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, in omaggio alla previsione normativa di natura imperativa di cui all’art. 2103 c.c. ed in difetto di deroga espressa di fonte collettiva, con la conseguenza che non poteva non esservi parificazione retributiva del personale avventizio a quello di ruolo nei casi di esecuzione di mansioni superiori proprie di tale personale da parte del primo, anche per quel che concerneva le mensilità supplementari, il periodo feriale e quello di eventuale malattia.

Inoltre, è corretta l’argomentazione logico-giuridica utilizzata nell’impugnata sentenza per la quale dalla stessa disposizione del verbale di intesa aziendale del 6 marzo 1998, contemplante la corresponsione al personale avventizio della differenza di stipendio corrispondente a quello della nuova mansione attribuita, si ricavava che nella stessa non era contenuto alcun riferimento alle sole giornate di effettivo esercizio di fatto della superiore mansione, per cui alcuna limitazione poteva discenderne alla pienezza della equiparazione meramente retributiva.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, lett. D disposizioni transitorie del c.c.n.l. 27/11/00, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo l’erroneità della decisione di considerare applicabile, nella fattispecie, il parametro n. 158, previsto dalla suddetta norma collettiva per la categoria dei “Conducenti di linea” in ruolo, in quanto ciò comporterebbe la parificazione della posizione professionale del S., rivestente la qualifica inferiore di “Guardia Stazione”, a quella di un dipendente di ruolo, mentre era corretta l’applicazione da essa fatta de parametro n. 144, previsto per i conducenti di linea neo-assunti fino al 31/12/2000, e del parametro n, 140, previsto per gli operatori di esercizio dall’1/1/2001.

A conclusione del motivo viene posto il seguente quesito: – Può una norma del c.c.n.l. che riguarda dipendenti, con qualifica di Conducente di linea in ruolo, essere applicata ad un soggetto che non può vantare alcuna qualifica di ruolo, ma che svolge unicamente le mansioni superiori corrispondenti? Orbene, osserva la Corte che non può non rilevarsi l’erroneità della formulazione del quesito che è posto in maniera inammissibile, cioè in modo tale da far intendere, da una parte, che l’applicazione del trattamento economico connesso allo svolgimento delle mansioni superiori presupponga sempre necessariamente il possesso della qualifica in ruolo correlata a quelle mansioni di fatto praticate dal dipendente per disposizione datoriale, quando, invece, nella fattispecie ciò non è stato mai sostenuto dal giudice d’appello, e, dall’altra, che ciò comporti inevitabilmente una parificazione delle posizioni professionali di conducente di linea e di guardia stazione, quando, in realtà, ciò non è stato mai affermato nel caso concreto.

In realtà, come si è visto, l’estensione del trattamento economico dei conducenti di linea competeva al S. solo per effetto dell’espletamento di fatto di quelle mansioni, in omaggio al generale principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui dall’art. 36 Cost., comma 1, con conseguente estensione a tale ipotesi della previsione di cui all’art. 2103 cod. civ. esclusivamente per l’aspetto retributivo.

3. La insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è, invece, l’oggetto della terza censura.

Con tale motivo viene dedotta la carenza di motivazione sull’attribuzione del parametro 158 c.c.n.l. ed il quesito correlato allo stesso è il seguente: “Può considerarsi sufficientemente motivata la sentenza che giustifica l’applicazione del parametro n. 158 suddetto, ribadendo l’equiparazione tra la condizione professionale e retributiva di controparte a quella di un dipendente di ruolo? “.. Orbene, anche a voler prescindere, per le ragioni appena esposte, dalla inammissibilità della prospetta equiparazione della condizione professionale del S. a quella di un dipendente di ruolo a mò di presupposto della contestata equiparazione retributiva, ascrivibile, in realtà, al solo svolgimento di fatto di quelle superiori mansioni, non può non constatarsi, per altri aspetti, l’infondatezza del motivo. Invero, l’applicazione del parametro 158 è assolutamente coerente col riconoscimento retributivo spettante ai conducenti di linea, le cui mansioni erano di fatto esercitate dal S., nonostante egli non facesse parte di quel ruolo. Inoltre, con argomentazione assolutamente immune da vizi logico-giuridici, come tale sottratta ai rilievi di legittimità che le sono stati mossi, la Corte territoriale ha giustamente osservato che il diverso coefficiente proposto dalla parte datoriale avrebbe comportato, con evidente forzatura, l’equiparazione del lavoratore ai neoassunti (parametro 144 per i nuovi conducenti di linea assunti per l’anno 2000 e parametro 140 per gli operatori di esercizio che fecero ingresso in servizio alla data dell’1/1/2001), mentre, al contrario, all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 27/11/2000, il S. già svolgeva di fatto stabilmente, dalla data precedente dell’1/8/2000, le mansioni di conducente di linea, benchè non facesse parte del relativo ruolo, per cui non poteva non beneficiare del parametro 158 previsto dalla fonte collettiva per quest’ultima figura professionale.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e, liquidate come da dispositivo, vanno attribuite al difensore antistatario avv. Mocci.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, di cui Euro 27,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione all’avv. Mocci.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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