Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4148 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1741-2019 proposto da:

B.O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO VENTOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;, ope legis

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2009/2018 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 31 ottobre 2018 il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso proposto da B.O.E., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Lecce al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale riteneva che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal paese di origine a causa del suo orientamento omosessuale) non fosse credibile, escludendo di conseguenza in caso di rimpatrio il ricorrere di alcun motivo di persecuzione o la sussistenza di un danno grave idoneo a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b);

il collegio di merito aggiungeva poi che in Ghana non esisteva una situazione di conflitto armato cui astrattamente riconnettere l’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c);

infine il Tribunale constatava, ai fini di disattendere la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, da un lato che non sussistevano gravi motivi umanitari che impedissero il ritorno del richiedente nel paese di origine, dall’altro che il migrante non aveva neppure avviato un percorso effettivo di integrazione nel nostro paese;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia B.O.E., al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9: il Tribunale, pur essendo tenuto ad avvalersi delle informazioni più recenti e maggiormente attinenti alla situazione sociopolitico-economica del paese di provenienza, avrebbe assunto la propria decisione in ordine al ricorrere dei presupposti previsti al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), avvalendosi di generiche informazioni sulla situazione socio politica dello stato di provenienza del migrante, trascurando le informazioni sul paese di origine depositate dalla difesa e valutando così la domanda non in considerazione della completezza delle prove disponibili ma sulla scorta di mere presunzioni;

3.2 il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

la proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio (Cass., 17069/2018, Cass. 27336/2018, Cass. 3016/2019);

nel caso di specie il Tribunale ha rilevato una serie di contraddizioni e genericità, nel racconto del ricorrente, tali da rendere la narrazione dei fatti di nessuna credibilità, di modo che il dovere di cooperazione istruttoria – invocato dal ricorrente con il richiamo al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – a fronte di tale difetto di allegazione non sarebbe stato neppure attivabile;

il Tribunale, facendo corretta applicazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35-bis, comma 9, ha inoltre fatto riferimento a molteplici fonti di informazione sulla situazione socio-politico-economica esistente nel paese di provenienza del richiedente asilo, arrivando a ritenere, sulla base delle notizie tratte dai documenti citati, che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

il motivo di ricorso, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge di natura processuale, assume la mancata valutazione delle informazioni depositate dalla difesa (di cui tuttavia la stessa parte qui non allega, in ossequio al principio di autosufficienza, neppure gli estremi identificativi nè indica quando siano state prodotte) e tenta così di introdurre un inammissibile sindacato di fatto sull’esito della valutazione delle informazioni raccolte, istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, se non negli attuali limiti del vizio di motivazione (vizio peraltro che non ricomprende l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; Cass., Sez. U. 8053/2014);

4.1 il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’erronea o falsa applicazione del disposto dell’art. 16 della direttiva 32/2013/ UE e la conseguente nullità della decisione adottata, anche per il mancato accoglimento delle richieste istruttorie di primo grado: il Tribunale, al pari di quanto già aveva fatto la commissione territoriale, avrebbe violato il diritto del ricorrente a un pieno contraddittorio e a una valutazione imparziale della propria domanda, poichè a sorpresa aveva giudicato inattendibili le dichiarazioni del migrante, senza dargli modo di risolvere eventuali dubbi dell’organo giudicante, e non aveva accolto le richieste istruttorie avanzate, in particolare la richiesta di ascolto del richiedente asilo, omettendo di evidenziarne i motivi e attivare i propri poteri officiosi;

4.2 il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile;

il ricorrente assume che il richiedente asilo debba avere modo di presentare gli elementi necessari a motivare la sua domanda di protezione nel modo più completo possibile, sia in sede di colloquio personale – che dunque sarebbe sempre obbligatorio e mai rinunciabile -, sia tramite le produzioni documentali giudicate più opportune, senza preclusioni temporali o formali;

in realtà nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018);

ciò tuttavia non significa che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione “Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”;

il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può infatti esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al d.gs. cit., art. 35-bis, comma 8 – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019);

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

la mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza di comparizione non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme nazionali ed Europee in materia prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere;

risultano poi inammissibili le critiche mosse al mancato) accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalla difesa del richiedente asilo o alla mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio: quanto al primo profilo) la doglianza è del tutto priva di autosufficienza, dato che non indica i mezzi istruttori asseritamente tralasciati e l’occasione in cui la richiesta era stata avanzata; rispetto al secondo profilo il motivo non si correla con il contenuto della decisione impugnata, che è stata assunta proprio all’esito dell’attività di cooperazione del giudicante nell’accertamento delle condizioni utili per il godimento della protezione internazionale;

5.1 con il terzo mezzo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 50-bis c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 378 c.p.c., in quanto l’udienza istruttoria si sarebbe tenuta in forma monocratica e non collegiale, malgrado il giudice relatore possa fungere, su questioni di primaria importanza riguardanti la titolarità di diritti o status giuridici, quale organo funzionale alla snellezza del rito camerale, privo però di alcun autonomo potere in merito all’assunzione delle prove;

5.2 il motivo risulta in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile;

le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale sono regolate, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35-bis, comma 1, dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss.;

esse dunque si svolgono nelle forme del procedimento camerale, che prevede, a mente dell’art. 738 c.p.c., u.c., la nomina di un relatore per la fase istruttoria, mentre il solo momento decisionale è riservato, anche sulla ammissibilità e rilevanza delle prove (Cass. 10615/1999), al collegio, in ossequio al disposto dell’art. 50-bis c.c., u.c.;

rispetto a quest’ultimo profilo la censura tuttavia è priva di autosufficienza, dato che non indica i mezzi istruttori asseritamente vagliati dal giudice relatore piuttosto che dal collegio;

6.1 con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: il Tribunale, pur dovendo effettuare una valutazione comparativa fra la situazione di integrazione raggiunta in Italia dal richiedente asilo e la situazione di vulnerabilità, per violazione o impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili, a cui sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio, aveva ritenuto di definire velocemente la richiesta senza alcun approfondimento e adeguato riscontro; il Tribunale così non avrebbe adeguatamente valorizzato il percorso di integrazione socio-lavorativa nel territorio italiano del migrante, nè avrebbe valutato la sua condizione di vulnerabilità in caso di eventuale rimpatrio, da apprezzarsi non solo in termini di integrità psico-fisica ma anche di generale benessere;

6.2 il Tribunale si è preoccupato di svolgere l’indagine comparativa asseritamente tralasciata, laddove, esclusa la credibilità del richiedente asilo (e quindi la sussistenza di pericoli ricollegati all’asserita condizione di omosessualità), da una parte ha constatato come il migrante non avesse fornito elementi utili a lasciar ritenere che egli avesse avviato un serio percorso di integrazione in Italia, dall’altra ha ritenuto) che, alla luce della sua situazione personale e delle condizioni del paese d’origine, non sussistessero gravi motivi umanitari che impedissero il rimpatrio;

il motivo si rivela perciò inammissibile, poichè tenta di sovvertire il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quando in questa sede non è ammissibile la prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo e della complessiva congerie istruttoria, trattandosi di censura attinente al merito;

7.1 in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in e. 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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