Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4148 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24810-2017 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MENDOGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope leais

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

E contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE DELLA LIGURIA, UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PARMA E

PIACENZA SEDE DI PARMA, UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI LA

SPEZIA, SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 120/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/04/2017 R.G.N. 644/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

MARIO, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, coma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 19 aprile 2017 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva respinto la domanda proposta da R.D. – docente di ruolo della scuola statale, assunto in data 1.9.2012 per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) presso il Liceo Classico (OMISSIS) di (OMISSIS) (SP) – volta ad accertare l’avvenuto svolgimento del previsto anno di formazione e di prova, nell’anno scolastico 2012/2013, presso la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA.

2. In punto di fatto, il R. aveva insegnato presso la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA in forza del contratto biennale concluso con la suddetta SCUOLA e dell’aspettativa concessa dal dirigente scolastico del Liceo (OMISSIS).

3. La Corte territoriale osservava che dalle previsioni del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 17, relative al periodo di prova nel pubblico impiego e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 437, e art. 440, comma 3, concernenti il periodo di prova nelle scuole statali, risultava che il periodo di prova doveva essere svolto presso la scuola statale e sottoposto, quanto al periodo di formazione, al vaglio di un comitato di valutazione istituito presso ogni Istituto scolastico, non contemplato tra gli organi della SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA (in prosieguo, anche: SCUOLA PER L’EUROPA).

4. Dal punto di vista soggettivo, la SCUOLA PER L’EUROPA non poteva essere qualificata come amministrazione statale; dal punto di vista oggettivo il rapporto di lavoro con la SCUOLA PER L’EUROPA era a tempo determinato, non sottoposto a patto di prova ed interamente regolato dalla legge speciale, mentre quello presso la scuola statale era a tempo indeterminato, con patto di prova e con rapporto regolato dal D.Lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva.

5. Non poteva utilmente invocarsi la L. n. 155 del 2009, art. 1, comma 10, atteso che la disposizione prevedeva che il personale assunto a tempo determinato presso la SCUOLA PER L’EUROPA era collocato fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico, elemento che confermava la diversità della esperienza lavorativa presso la SCUOLA PER L’EUROPA. Peraltro, la stessa norma disponeva che il personale collocato fuori ruolo doveva avere superato il periodo di prova, escludendo implicitamente la possibilità di svolgere la prova presso la SCUOLA PER L’EUROPA.

6. L’art. 18 CCNL, comma 3, relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, che prevedeva l’aspettativa “per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”, si riferiva ad una prova riguardante una attività lavorativa diversa, funzionale al cambio di professione.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.D., articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA. Gli uffici scolastici Regionali della LIGURIA e dell’EMILIA ROMAGNA, gli uffici dell’Ambito territoriale per la Provincia di Parma e di La Spezia e la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA sono rimasti intimati.

8. Il procedimento, già avviato per la trattazione in Camera di Consiglio, in riferimento alla quale parte ricorrente aveva depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica con ordinanza del 23 febbraio 2021.

9. Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di censura parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione:

– della Convenzione per le Scuole Europee 21 giugno 1994, art. 6, comma 2;

– della L. 6 marzo 1996, n. 151, art. 6;

– della L. n. 115 del 2009, art. 1, comma 10;

– del D.M. n. 138 del 2010, art. 16, comma 3;

– della L. n. 115 del 2009, art. 1, comma 1;

– del D.M. n. 138 del 2010, art. 3, comma 4;

– del D.M. n. 138 del 2010, art. 6, comma 7;

– degli artt. 3 e art. 97 Cost. (principi di eguaglianza ed imparzialità);

– del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 437.

2. Nell’assunto di parte ricorrente, dalla corretta interpretazione della normativa di riferimento emergerebbe che la SCUOLA PER L’EUROPA fa parte a tutti gli effetti dell’ordinamento scolastico italiano sicché è possibile svolgere presso di essa il periodo di prova.

3. Con la memoria autorizzata il ricorrente ha altresì evidenziato che la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA non è una scuola Europea in senso stretto – ovvero di tipo I – ma un’istituzione scolastica statale associata al sistema della Scuole Europee – ovvero una scuola Europea di tipo II; essa è stata accreditata dal Consiglio Superiore delle Scuole Europee nell’ottobre 2006, con conseguente sottoscrizione, il 26 luglio 2007, della Convenzione di accreditamento e cooperazione tra le Scuole Europee e la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA. In sostanza, anche a livello Europeo, la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA sarebbe considerata una scuola statale; la specialità del suo ordinamento si riferirebbe soltanto alle norme di raccordo tra la disciplina statale e quella, di livello Europeo, attinente all’ordinamento scolastico delle Scuole Europee.

4. Il ricorso è infondato, sia pure previa correzione nei sensi che seguono – ex art. 384 c.p.c., u.c. – della motivazione della sentenza impugnata.

5. Giova premettere che lo Statuto delle Scuole Europee è contenuto nella convenzione conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (che ha sostituito lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962), ratificata in Italia con L. 6 marzo 1996, n. 151.

6. Scopo delle Scuole è l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità Europee; altri allievi possono beneficiare dell’insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore, organo comune a tutte le Scuole.

7. Secondo la Convenzione, art. 6, comma 2, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla medesima Convenzione.

8. Ai sensi della Convenzione, art. 1, comma 3, le Scuole Europee sono quelle elencate nell’allegato I (allegato che può essere adeguato dal Consiglio superiore). Trattasi delle Scuole Europee di tipo I, Istituti scolastici disciplinati dallo Statuto delle Scuole Europee ed amministrati direttamente dal sistema scolastico Europeo.

9. In tale allegato figura, nell’ambito del territorio italiano, la Scuola Europea di Varese.

10. Accanto alla Scuole Europee di tipo I, sono state istituite le Scuole Europee “accreditate” – o di tipo II – scuole, nazionali o internazionali, che, pur non facendo parte della rete delle Scuole Europee, impartiscono istruzione Europea ai figli del personale UE in luoghi in cui si trovano le Agenzie Europee. Tali scuole devono essere accreditate dal Consiglio Superiore delle Scuole Europee. A questa seconda categoria appartiene la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA.

11. Essa era già stata istituita in via sperimentale con D.I. 23 luglio 2004, n. 41 (fino al 31 agosto 2007, termine poi prorogato per un ulteriore triennio dal decreto interministeriale del 30 luglio 2007, n. 66), in ragione della assegnazione alla città di Parma della AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA). L’accordo di sede fra la Repubblica Italiana e I’EFSA – sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 e ratificato con L. 10 gennaio 2006, n. 17 – prevedeva, infatti, all’art. 3, comma 5, l’impegno dell’Italia a fornire un’adeguata istruzione scolastica – materna, primaria e secondaria – ai figli del personale dell’Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee, attraverso una istituzione scolastica “statale o paritaria” associata al sistema delle Scuole Europee.

12. La Scuola per L’EUROPA DI PARMA ha poi ottenuto l’accreditamento dal Consiglio Superiore delle Scuole Europee (con decorrenza dal 1 settembre 2007).

13. In questo quadro è stata emanata la L. n. 115 del 2009, il cui art. 1, stabilisce:

“1. La Scuola per l’Europa di Parma, istituita in attuazione dell’Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), art. 3, comma 5, ratificato ai sensi della L. 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata “Scuola”, a decorrere dal 1 settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola è associata al sistema delle Scuole Europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.

2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. La Scuola fornisce, ai sensi della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole Europee, art. 3, come ratificata ai sensi della L. 6 marzo 1996, n. 151, un’istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli ciei dipendenti dell’EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole Europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l’accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l’Autorità medesima, nonché ai fieli dei cittadini italiani….”.

14. L’art. 1, al comma 7, rinvia ad un regolamento, da adottare nelle forme previste dalla L. n. 400 del 1988, la disciplina dell’assetto amministrativo della scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; al comma 9, stabilisce che alla direzione è preposto un dirigente nominato dal MIUR.

15. Ai sensi dell’art. 2, le spese per la costruzione della nuova sede della scuola e per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola dall’anno 2010 sono a carico del bilancio dello Stato (e quanto alla manutenzione dell’edificio, l’arredamento e le utenze della Provincia e del Comune di Parma); le relative fonti di copertura sono individuate dalla medesima L., art. 3.

16. Il regolamento è stato adottato con D.M. n. 138 del 2010, che nelle premesse richiama, oltre al T.U. n. 297 del 1994, il D.P.R. n. 275 del 1999, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e contiene, all’art. 28, una norma di chiusura che rinvia, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e dell’area V nonché alle disposizioni relative al personale dirigente dello Stato.

17. L’art. 5, nel definire i compiti del dirigente, precisa che lo stesso risponde direttamente al Ministro (comma 3) e procede alla formazione delle classi “in base all’organico definito dal direttore generale per il personale scolastico del ministero” (comma 3, lett. c). Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro (art. 6) ed è presieduto da un direttore generale del Ministero designato dal Ministro. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal capo del dipartimento per l’istruzione del Ministero (art. 7). Al direttore generale per il personale scolastico del Ministero è riservata la determinazione della consistenza organica della scuola (art. 16); l’art. 18, comma 3, rinvia per gli adempimenti del segretario-capo in materia finanziaria e patrimoniale nonché di attività negoziale, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dettata dal D.I. n. 44 del 2001 – concernente la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali – ed alle norme del CCNL del Comparto Scuola. L’art. 22, ribadisce che il dirigente della scuola risponde direttamente al Ministro in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale e per il personale docente rinvia alla disciplina dettata per il personale statale quanto alla responsabilità disciplinare ed alle sanzioni. L’art. 26, disciplina le fonti di finanziamento.

18. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si desume che la SCUOLA PER l’EUROPA DI PARMA è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali; sul punto deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che dal punto di vista soggettivo la Scuola per L’Europa di Parma rappresenta una amministrazione pubblica che non può essere qualificata amministrazione statale (pagina 5, in fine).

19. Del resto, è decisivo considerare che l’ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L’AUTORITA’ (EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, ratificato ed eseguito dalla L. n. 17 del 2006, n. 17, all’art. 3, comma 5, impegna l’Italia a realizzare, per fornire una adeguata istruzione scolastica ai figli del personale dell’Autorità, una istituzione scolastica associata al sistema delle Scuole Europee “statale o paritaria”. Ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, articolo unico, le scuole paritarie sono le scuole private e le scuole degli enti locali che, in possesso dei requisiti indicati dal stesso art., comma 4, facciano richiesta per il riconoscimento della parità, impegnandosi ad attuare le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. La SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA non è scuola privata né scuola di un ente locale sicché, in assenza di un’espressa diposizione normativa in tal senso, non può qualificarsi scuola paritaria.

20. Tale considerazione non comporta, tuttavia, l’accoglimento del ricorso, essendo conforme a diritto la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale circa l’impossibilità di svolgere presso la Scuola per l’Europa di Parma l’anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal D.P.R. n. 297 del 1994.

21. Invero, nella L. istitutiva n. 115 del 2009, il personale della Scuola di Parma è distinto dal personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario “dei ruoli metropolitani” ovvero dal personale di ruolo della scuola statale ed è assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato di durata biennale, rinnovabile in caso di valutazione positiva, da stipulare previo espletamento di un’apposita procedura concorsuale definita dal regolamento della scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali (art. 1, comma 8).

22. Ai sensi della medesima L. n. 115 del 2009, art. 1, comma 10, in caso di incarico di insegnamento conferito dalla Scuola di Parma il personale “dei ruoli metropolitani” è collocato in posizione di fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico conferito.

23. Il successivo comma 11, dispone che al medesimo personale è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I “tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari”; tale retribuzione non è conservata all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza.

24. Secondo il D.M. n. 138 del 2010, art. 23, per il reclutamento del personale appartenente ai ruoli metropolitani si ricorre alla procedura di mobilità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001. Le procedure selettive sono disciplinate, con regolamento della Scuola, in conformità delle procedure di mobilità seguite dal Ministero degli Affari Esteri per la destinazione del personale docente ed amministrativo alle Scuole Europee.

25. L’unica valutazione del personale è quella, disciplinata dal D.M. n. 183 del 2010, art. 21, effettuata ai fini del rinnovo o dell’interruzione anticipata dell’incarico biennale, con relazione del dirigente, previo parere del consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di amministrazione.

26. E’ dunque evidente la diversità del regime di impiego del personale della Scuola per l’Europa di Parma rispetto al personale dei ruoli metropolitani, che impedisce di considerare il servizio svolto dal personale docente presso la suddetta Scuola come periodo di prova ai fini della conferma in ruolo.

27. L’impossibilità di svolgere il periodo di prova ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 437, presso la Scuola per l’Europa di Parma e’, del resto, coerente con la diversità dei programmi di insegnamento e dei requisiti professionali richiesti, in quanto, trattandosi di scuola Europea accreditata, gli stessi sono conformi a quanto previsto nelle Scuole Europee.

28. Ne’ a sostegno della tesi di parte ricorrente sono utilmente invocabili la L. n. 115 del 2009, art. 1, comma 10, ultimo periodo, e il D.M. n. 183 del 2010, art. 16, comma 3: dette norme stabiliscono una mera “equiparazione” e non un’identità tra il servizio prestato presso la SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA e quello prestato presso le scuole nazionali statali.

29. Il significato di tale equiparazione è chiarito dal Reg., successivo art. 24, che, nel ribadire che la corresponsione della retribuzione presso la Scuola di Parma non dà titolo alla sua conservazione all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza, aggiunge che il periodo di servizio prestato presso la Scuola è riconosciuto ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

30. Non è prevista, invece, l’utilità di tale servizio ai fini dello svolgimento del periodo di prova; anzi, l’impossibilità per il personale “dei ruoli metropolitani” di svolgere il periodo di prova presso la SCUOLA PER L’EUROPA si ricava indirettamente dalla L. n. 115 del 2009, art. 1, comma 10, a tenore del quale il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani collocato fuori ruolo per svolgere l’incarico conferito dalla Scuola per l’Europa di Parma “deve avere superato il periodo di prova”.

31. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

32. Le spese del presente giudizio di legittimità si compensano tra le parti per la novità della questione trattata.

33. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, all’art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella udienza, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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