Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41479 del 24/12/2021
Cassazione civile sez. lav., 24/12/2021, (ud. 25/11/2021, dep. 24/12/2021), n.41479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12399-2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PROTEZIONE
CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI
12;
– ricorrente –
contro
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO
14, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SAVINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO GENOVESE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1566/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 29/01/2016 R.G.N. 71/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 29 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Catanzaro sulla domanda proposta da G.S. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, avente ad oggetto il pagamenti dei compensi relativi all’attività in esecuzione di incarichi conferiti dal Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, dichiarava improponibile l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la violazione dei termini di cui all’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, consumata con la notifica dell’appello per la prima udienza fissata nel decreto presidenziale senza il rispetto del termine di venticinque giorni di anticipo sull’udienza stessa, abbia comportato la decadenza dall’impugnazione con conseguente improcedibilità del ricorso insuscettibile di sanatoria con la successiva notificazione in riassunzione poi effettuata dall’allora appellante;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il G..
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la Presidenza del Consiglio ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3 e art. 291 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale circa l’improcedibilità del gravame, non ammettendo quindi la rinnovazione, mediante la quale, viceversa, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. il vizio della mancata notifica dell’atto d’appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione nel termine di venticinque giorni antecedenti l’udienza predetta risulta sanabile;
che, il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 22166/2018) secondo cui “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto d’appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell’appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.”;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Carte d’Appello di Catanzaro, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021