Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4147 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.D., F.F., A.D., D.

O., elettivamente domiciliati in ROMA, V. ANTONIO CANTORE 5,

presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO MICHELE, che li rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EDIL PMQ SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3759/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

24/11/06, depositata il 20/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

udito per i ricorrente l’Avvocato Pontecorvo che si riporta agli

scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE che

concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Roma, con sentenza n. 12112/03, ha respinto le domande di risarcimento del danno per fermo cantiere proposte dall’appaltatore Edil PQM nei confronti dei committenti N., A., D. e F. ed ha accolto quella di condanna dell’appaltatore al pagamento di circa 87.000 euro a titolo di penale per l’arbitraria sospensione lavori.

La Corte d’appello di Roma il 20 settembre 2007, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda degli appellati ed ha accolto quella della Edil Pqm, condannando i committenti al pagamento di Euro 12.000,00 in favore di controparte.

I signori N., A., D. e F. hanno proposto ricorso per Cassazione, notificato il 24 luglio 2008. La societa’ appaltatrice e’ rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

La rubrica dei motivi di ricorso, a pag. 39 dell’atto, indica i seguenti motivi: violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove; illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’omessa o alla contraddittoria applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. (interpretazione del contratto – intenzione dei contraenti). Nelle successive dodici pagine di trattazione non vengono formulati, come rilevato dalla relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. i quesiti di diritto ne’, relativamente ai vizi di motivazione, si rinvengono le indicazioni specifiche del fatto controverso.

A norma dell’art. 366 bis c.p.c. l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4) si deve concludere, a pena di inammissibilita’, con la formulazione del quesito di diritto.

Nel ricorso in esame non e’ precisato alcun quesito sottoposto alla Corte. Vero e’ che il quesito non deve essere necessariamente posto a conclusione del motivo, purche’ esso sia contenuto nella esposizione e sia chiaramente indicato, ma nel caso di specie non e’ ravvisabile un’articolazione puntuale, tale da “circoscrivere la pronuncia nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte” (Cass. 23732/07). Ne’ puo’ ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla illustrazione del motivo di ricorso, perche’ in tal modo si abrogherebbe tacitamente il contenuto della norma, che vuole invece che sia la parte a realizzare l’assoluta precisa delimitazione del tema del decidere (SU 23019/07).

Il fondamento dell’art. 366 bis c.p.c. sta infatti (cosi’ Cass. 27130/06) “nell’esigenza di rendere piu’ agevole la lettura del ricorso per Cassazione e, quindi, la pronta identificazione delle questioni da risolvere, nella prospettiva di una decisione rapida, che non si attardi nella ricerca degli aspetti critici della decisione impugnata, che la parte interessata non abbia chiaramente illustrato”.

Con riguardo agli altri motivi di ricorso, prospettati in relazione al vizio di motivazione, argomenti non dissimili fanno ritenere del tutto carente la illustrazione del fatto controverso in relazione alla quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come vuole l’art. 366 bis c.p.c..

Le Sezioni Unite (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) hanno infatti chiarito che la censura ex art 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’. Allorche’ nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve pertanto essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. 8897/08;

16002/07). Tale formulazione non si rinviene nella deduzione dei motivi di ricorso, svolta con narrazione complessa, senza concentrare in un punto riassuntivo la censura specificamente dedotta, benche’ la prospettazione unitaria dei due profili (violazione di legge e vizio di motivazione) di per se’ sia foriera di confusione tra gli argomenti dedotti e imponga il massimo di chiarezza e specificita’ delle censure.

Va aggiunto a corollario che il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, riproponendo quella data dal tribunale di Roma, ma l’interpretazione dei testi contrattuali e’ censurabile in sede di legittimita’ solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell’asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorieta’ del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, non potendosi percio’ ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per Cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. 10203/008;

7058/03; 22536/07). Va infine ricordato che il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessita’ di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06). Nel caso di specie per contro il contenuto di alcuni documenti (v. per esempio pag 45) e’ stato menzionato per relationem, impedendo alla Corte il necessario esame della congruita’ della motivazione sul fatto controverso di cui era confutata la lettura tramite essi.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimata.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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