Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4147 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4147 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 12414-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AUREA SALUS SRL, elettivamente domiciliatcL in ROMA
2017
18

VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato
LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUIGI QUERCIA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 49/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il

Data pubblicazione: 21/02/2018

18/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2017 dal Consigliere Dott.

ANTONIO GRECO;

FATTI DM CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, accogliendo
l’appello della srl Aurea Salus, ha annullato la revoca parziale
del credito d’imposta concesso in base all’art. 63 della legge
27 diceMbre 2002, n. 289, per le nuove assunzioni di lavoratori
per gli anni dal 2003 al 2006, revoca disposta dal Centro

emerso che, attraverso la presentazione di diverse istanze,
ciascuna di importo inferiore ai limiti consentiti, era stata
aggirata la regola cd. de minimds, secondo cui il beneficio non
può eccedere l’importo complessivo di euro 100.000 per il
triennio 2003-2006.
Secondo il giudice d’appello, i benefici in discorso non
rientrano nelle previsioni dei contributi minimi alle imprese, ma
costituiscono aiuti ai lavoratori sottratti ai divieti ed ai
limiti degli aiuti di Stato, e sono assoggettati alla disciplina
del Regolamento UE n. 2204/2002 sugli aiuti finalizzati alla
creazione di posti di lavoro, che si sottraggono alla regola del
de minimis di cui all’art. 7, coma 10, della legge n. 388 del
2000. Il richiamo operato a tale disposizione dall’art. 63 della
legge n. 289 del 2002 non vale a conferire all’agevolazione la
natura di aiuto di Stato, dovendosi piuttosto escludere che fosse
tale quello previsto dallo stesso art. 7 della legge n. 388 del
2000, in quanto privo del carattere di selettività. Il detto
rinvio a tale disposizione ad opera dell’art. 63 va pertanto
disapplicato in ragione della prevalenza del diritto comunitario
sul diritto interno. “Conclusivamente, il credito d’imposta ex
art. 63 legge n. 289 del 2002 non costituisce aiuto di Stato ex
art. 87 Trattato CE e non soggiace al relativo regime, neppure
nella forma de mindmds, trattandosi di aiuti ai lavoratori e di
provvidenze dirette alla creazione

di

nuovi posti di lavoro”.

La società contribuente resiste con controricorso.
ma= DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando “violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000 e 63 della
legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.

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operativo di Pescara a seguito di un controllo dal quale era

proc. civ. ed all’art. 62, comma 1, della legge n. 289 del 2002”,
l’amministrazione ricorrente si duole che la Commissione
regionale abbia disapplicato la norma interna, ritenendo che il
limite di cui all’art. 7 cit. contrasti con i principi
comunitari; con il secondo motivo la ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 388
del 2000 e dell’art. 63 della legge n. 289 del 2002, in relazione
agli artt. 87 e 88 del Trattato CE, per avere la Commissione

costituirebbero aiuti di Stato, ma un aiuto ai lavoratori, in
relazione ai quali non dovrebbero trovare applicazione le
disposizioni dettate dal diritto comunitario in materia di aiuti
di Stato, in applicazione dei principi fondamentali contenute
nell’art. 87 del Ttattato CE; con il terzo motivo, denunciando
“violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 388
del 2000 e 63 della legge n. 289 del 2002, in relazione al
Regolamento CE del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, ed al Regolamento
UE n. 2204/2002”, assume che alla luce di tale ultimo Regolamento
sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione non sarebbe
consentita la concessione di contributi alle imprese ai sensi
dell’art. 63 della legge n. 289 del 2002 oltre il limite
stabilito dalla regola de minimis, senza adempiere agli obblighi
di comunicazione prescritti in via generale dall’art. 88, par. 3,
del Ttattato CE.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 16, coma 5, e 51, coma 1, del d.lgs.
n. 546 del 1992, nonché dell’ art. 140 cod. proc. civ., con
riguardo alla notifica a mezzo posta censura la sentenza
impugnata, in quanto errata “nella parte in cui ha dichiarato
tardivo, e perciò inammissibile, l’appello incidentale
dell’ufficio, ancorché esso sia stato spedito nel giorno ultimo
di scadenza del termine di impugnazione”.
I primi tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto
strettamente legati, sono fondati.
Questa Corte ha chiarito come “in tema di agevolazioni
fiscali, l’art. 63 della legge n. 289 del 2002, nel riconoscere
il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta di cui all’art. 7,
comma 10, della legge n. 388 del 2000, per l’assunzione di

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regionale ritenuto che i benefici di cui trattasi non

lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, in misura limitata e
non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti,
ha fatto proprio il criterio comunitario cd. “de minimis”, che
nell’ambito dell’ordinamento sovranazionale, fissa, nell’importo
di euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto
del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui
all’art. 92 (poi, art. 87), parag. 1, del Trattato CE” (Cass. n.
21594 del 2015, n. 21605 del 2015).

tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da
parte del giudice nazionale della norma dell art. 63, coma 1,
della legge 27 diceffibre 2002, n. 289, nella parte in cui,
rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma
la disposizione di cui all’art. 7, coma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 che circoscrive il riconoscimento del
credito di imposta nei limiti della regola de Inindmis

e cioè

nell’importo di euro 100.000 nel triennio, quale limite
quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non
incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE
– sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un
aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della
normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di
Stato in misura eccedente alla regola

de mindmis e non se

circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali,
benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate “per
relationem” rispetto a norme dell’ordinamento comunitario” (Cass.
n. 21797 del 2011, n. 20245 del 2013)Il quarto motivo, come correttamente rileva la difesa della
contribuente, è manifestamente inammissibile, in quanto evidente
frutto di un refuso, dal momento che giammai i giudici di secondo
grado hanno pronunciato una declaratoria di inammissibilità.
In conclusione, i primi tre motivi del ricorso devono
essere accolti, mentre il quarto motivo va dichiarato
inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo
della contribuente.

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Ed ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “in

Le spese del presente giudizio seguono la soccoMbenza, e si
liquidano come in dispositivo, mentre vanno cornpensate le spese
relative ai gradi di merito in considerazione dell’epoca di
formazione dell’indirizzo giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo
del ricorso e dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 4.500, oltre alle spese
prenotate a debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2017

introduttivo della contribuente.

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