Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4147 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4147 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SECLI’ SERGIO,

nella qualità di liquidatore della ASE-

Automation System Engineering s.r.1.,

difeso,

per

procura

in

calce

rappresentato
al

e

ricorso

dall’Avv.Antonio Damascelli ed elettivamente
domiciliati in Roma, via Giovanni Paisiello presso lo
studio dell’Avv.Giovanni Bellomo.

264g

-ricorrentecontro

AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente

Data pubblicazione: 21/02/2014

domiciliata.

controricorrente-

avverso la sentenza n.144/06/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata il giorno
11.3.2008;

udienza del 26.9.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per la controricorrente l’Avv.Gianna Galluzzo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate- Ufficio di Lecce notificò
alla ASE-Automation System Engineering s.r.1., nella
persona dell’odierno ricorrente e nella sua qualità di
liquidatore della Società, quattro distinti avvisi di
accertamento, ai fini irpeg ed ilor degli anni 1987,
1988, 1989, 1990 conseguenti al mancato riconoscimento
dell’esenzione chiesta dalla società.
Identici avvisi vennero notificati alla medesima
Società, nella persona dell’amministratore unico
Eleonora Tortorella.
Entrambi,

liquidatore

ed

amministratore,

impugnarono gli avvisi loro notificati.
I ricorsi proposti dal liquidatore, riuniti nel

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

corso del giudizio, furono decisi dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza
n.18124/05, depositata il 2.3.2005 la quale wdato atto
che avverso gli stessi avvisi erano stati presentati,
nell’interesse della società, analoghi ricorsi

decisione confermata anche in appello e che, pertanto,
gli atti ed il rapporto tributario erano stati definiti
in altro contesto giudiziale

“insussistenti

l’oggetto del contendere ed il conseguente interesse
tutelabile in giudizio e, quindi, preclusa la pronuncia
nel merito pena la violazione del ne bis in idem”.
Nelle more, avverso la sentenza di appello sopra
citata (emessa nel giudizio promosso dalla Società in
persona dell’ammministratore unico Eleonora Tortorella)
favorevole alla Società, veniva proposto dall’Agenzia
delle Entrate ricorso per cassazione, deciso da questa
Corte con cassazione della sentenza impugnata e rinvio
ad altra Sezione della Commissione Tributaria della
Puglia.
Riassunto il giudizio innanzi alla predetta
Commissione ad opera dell’Agenzia delle Entrate, il
Giudice del rinvio, con la sentenza indicata in
epigrafe, in accoglimento dell’appello, dichiarava non
dovuta l’esenzione iperg ed ilor richiesta dalla

3

dall’amministratore unico, accolti in primo grado con

Società per gli anni 1987,

1988,

1989 e 1990;

dichiarava deducibili gli emolumenti corrisposti
all’amministratore della Società e confermava il
recupero a tassazione degli altri costi non ammessi in
detrazione per difetto di inerenza.

di liquidatore della ASE-Automation System Engineering
s.r.1., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi ed illustrato da successiva memoria ex
art.378 c.p.c.
L’Agenzia

delle

Entrate

ha

resistito

con

controricorso.
Motivi della decisione.

1.Con il primo motivo -rubricato

“nullità della

sentenza, omessa pronuncia. Violazione dell’art.112
c.p.c..denuncia al sensi dell’art,360 n.4 c.p.c.Sergio Seclì, nella qualità di liquidatore dell’ASE
s.r.l. -premesso che l’atto di riassunzione, a seguito
del rinvio disposto da questa Corte era stato a lui
notificato, malgrado mai stato parte nei precedenti
gradi di giudizio, e che tale circostanza aveva
rilevato innanzi alla Commissione Tributaria Regionale
chiedendo di essere estromesso dal processo- denuncia
la mancata pronuncia da parte della Commissione
Tributaria pugliese su tale domanda.

4

Avverso detta sentenza Seclì Sergio, nella qualità

2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi
dell’art.360 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per
nullità del processo e la violazione dell’art.63 d.lgs
546/92 in combinato disposto con gli artt.394 e 161
c.c.

rimasto estraneo al giudizio di impugnazione svoltosi
tra l’Agenzia delle Entrate e la Società, rappresentata
dall’amministratrice Eleonora Tortorella, la quale ebbe
a costituirsi con controricorso- rileva come il
giudizio avrebbe dovuto svolgersi unicamente tra queste
parti che avevano dato vita al contraddittorio innanzi
alla Corte di Cassazione. Ne conseguiva che, nella
specie, il contraddittorio esteso ad esso ricorrente
aveva viziato di nullità l’intero procedimento e,
quindi, la sentenza.
Detta sentenza, sempre secondo la prospettazione
difensiva, era, altresì, nulla in quanto pur avendo
omesso ogni pronuncia sulla richiesta di estromissione
avanzata dal resistente liquidatore aveva accolto per
quanto di ragione l’appello dell’Ufficio “quindi anche
l’appello proposto e notificato in riassunzione al
liquidatore”.
L’Agenzia

delle

Entrate,

nel

controricorso,

„premesso di avere notificato il ricorso in riassunzione

5

In particolare, il ricorrente- premesso di essere

innanzi alla Commissione Tributaria pugliese alla
Società sia in persona dell’amministratrice Eleonora
Tortella

che

al

liquidatore

Sergio

Seclì
i

in

considerazione del fatto che la sentenza di questa
Corte era stata emessa contro “ASE Automation System

rappresentante%. ha fatto presente che entrambi i
soggetti, nelle loro rispettive qualità, si
costituirono in quel giudizio, ed entrambi, nelle loro
rispettive qualità, ebbero a proporre avverso la
sentenza

della

Commissione

Tributaria

Regionale

pugliese, indicata in epigrafe, ricorso per cassazione.
3.Ciò posto va, preliminarmente, dato atto (in
virtù del principio per cui nel giudizio di cassazione
la cognizione della Corte dei suoi precedenti può
avvenire, d’ufficio, mediante quell’attività di
istituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce
corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal
senso deponendo il duplice dovere incombente sulla
Corte di prevenire il contrasto tra giudicati e di
conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del
dovere istituzionale derivante dall’esercizio della
funzione nomofilattica di cui all’art. 65
dell’ordinamento

giudiziario;

cfr.

tra

le

altre

Cass.n.30780 del 30/12/2011) che il ricorso proposto,

6

Engeneering s.r.1., in persona del legale

nella persona dell’Amministratore unico della Società
Eleonera Tortorella, risulta definito con decreto
n.23791/2012 con il quale il processo è stato
dichiarato estinto per intervenuto condono.
Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda

inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero -rilevata l’insussistenza del vizio di
omessa pronuncia dedotto con il primo mezzo in quanto
il Giudice di appello, nel dare atto in sentenza che
risultavano costituiti, per la Società, entrambi i
soggetti (amministratore e liquidatore), ha, decidendo
nel merito la controversia, implicitamente rigettato la
richiesta di estromissione- tutti gli altri mezzi di
ricorso, con i quali sostanzialmente si deduce la
nullità del processo e della sentenza per la mancanza
in capo al liquidatore, sig.Seclì, della qualità di
parte processuale, si appalesano inammissibilmente
proposti.
Non appare, infatti, revocabile in dubbio che
parte processuale e sostanziale, in tutti i gradi di
giudizio, ivi compresa la fase di rinvio innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale della Puglia, è sempre
stata unicamente ed esclusivamente la Società ASEAutomation System Engineerin s.r.1., nei cui confronti

7

processuale, l’odierno ricorso va dichiarato

risulta emessa sia la sentenza di cassazione con rinvio
di questa Corte che la sentenza oggi impugnata, emessa
a seguito di quel rinvio; pronunce aventi ad oggetto
unicamente rapporti tributari della medesima Società.
Di detta Società Sergio Sedi non ha mai

che anche l’odierno ricorso viene proposto, nella
spiegata qualità di liquidatore della ASE Automation
System Engineering s.r.1., onde correttamente, nella
sua persona quale mero organo rappresentativo dell’ente
collettivo, è stato notificato il ricorso per
riassunzione destinato alla predetta Società.
Da quanto sin qui esposto, consegue che l’odierno
ricorso proposto contro la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia emessa nei confronti
della Società va dichiarato inammissibile, per
sopravvenuto difetto di interesse, per essere già stato
il giudizio, proposto dalla Società avverso la medesima
sentenza, dichiarato estinto per intervenuto condono
con il decreto sopra citato.
La peculiarità della vicenda processuale induce a
compensare integralmente tra le parti le spese
processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

8

contestato di essere il legale rappresentante, tant’è

Compensa integralmente tra le parti le spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

26.9.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA