Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4147 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17993-2007 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale incorporante il SANPAOLO IMI S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/33, presso lo studio

dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C., nella qualità di erede di F.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

F.G., nella qualità di erede di F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 535/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 14/06/2006, r.g.n. 44541/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14 giugno 2006, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, respingeva l’impugnazione svolta da P.C. ed altri, in qualità di eredi di F. F., già dipendente del Banco di Napoli, contro la sentenza di rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo per differenze pensionistiche spettanti al loro dante causa, derivanti da precedente controversia risoltasi, nell’an con giudicato a questi favorevole.

2. I Giudici del gravame hanno puntualizzato che il periodo di corresponsione e la causale delle somme una tantum contenute nel giudicato offrivano elementi sicuri per la concreta identificazione delle erogazioni cui il giudicato si riferiva.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto:

– processualmente corretta la richiesta di decreto ingiuntivo sulla base del giudicato che sanciva il diritto all’integrazione dell’assegno di pensione mediante il computo dell’ una tantum, con la produzione degli accordi collettivi e degli atti del Banco che ne disciplinavano l’erogazione e l’ammontare, e l’allegazione del conteggio delle differenze economiche rivendicate;

– preclusa, dal giudicato, la possibilità di verificare l’esistenza e la validità di clausole di accordi collettivi volte ad escludere l’una tantum in questione dal computo dei trattamenti previdenziali aziendali;

– l’ammissibilità della domanda di decreto ingiuntivo in base ad un calcolo fondato su dati desunti dal precedente giudicato (periodo temporale di erogazione dell’una tantum), in parte dalla documentazione prodotta nel procedimento monitorio, con la quale è stata chiesta la quantificazione di un credito pecuniario la cui esistenza era già stata accertata in giudizio;

– il mancato assolvimento, da parte del Banco, dell’onere di indicazione degli importi da sottrarre, a titolo di scala mobile e perequazione legale, dal quantum.

4. Avverso l’anzidetta sentenza del Tribunale napoletano, Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante la Sanpaolo Imi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

5. Ha proposto controricorso la sola P.C., la quale, data preliminarmente notizia del decesso del litisconsorte F. G., ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

6. La Corte, decidendo in camera di consiglio, preso atto della dichiarazione della controricorrente costituita e giusta le risultanze del certificato di morte allegato al controricorso, ha ritenuto – non avendo il suo difensore dichiarato l’evento – l’ultrattività del mandato ad litem e la conseguente validità della notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore stesso a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 1, (Cass. 9394/2005 e 19947/2004) e ha disposto la notifica del ricorso agli eredi di F. G., assegnando termine per la costituzione (Cass. ord. 12/12/2008).

7. Gli intimati E.A., F.F., F. V., in qualità di eredi di F.G., non si sono costituiti e non hanno svolto attività difensiva.

8. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione fatto valere con il ricorso in appello (art. 360 c.p.c., n. 4). L’illustrazione del motivo, secondo cui la sentenza d’appello aveva omesso ogni esame circa la fondamentale questione dell’incompatibilità tra la quantificazione prospettata dai ricorrenti ed il sistema perequativo dai medesimi invocato, quale oggetto del precedente giudicato, si conclude con il quesito con il quale si chiede alla Corte di dire se costituisca violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia, da parte della sentenza d’appello impugnata, sul motivo di impugnazione relativo alla non corrispondenza del petitum (diritto ad una quota percentuale delle somme una tantum erogate al personale in servizio) rispetto alla causa petendi (sistema perequativo di cui alla Delib. 17 gennaio 1983 che prevede un assegno perequativo mensile).

10. Il motivo è infondato. Osserva il Collegio che la denunzia della violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, quindi dell’ error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, all’esito della quale la Corte di cassazione è investita del potere-dovere di sindacato pieno, con possibilità di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, conseguentemente, delle istanze e delle deduzioni delle parti, attiene al diritto all’una tantum e alla correlativa causa petendi coperti da giudicato sull’an. Invero, questa Corte, con sentenza n. 12032 del 1995, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice del gravame che aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stato riconosciuto il diritto degli ex dipendenti del Banco al computo, nella pensione, dei miglioramenti riconosciuti ai dipendenti in servizio per il periodo di vacanza contrattuale successivo al luglio 1985. Il Giudice del gravame aveva rilevato che gli emolumenti erogati una tantum rappresentavano una quota degli aumenti re tributivi attribuiti con il rinnovo del contratto collettivo, anche se destinati a coprire, diversamente dagli aumenti futuri delle retribuzioni non ancora maturate, i mesi compresi tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il suo rinnovo; non costituendo una voce retributiva autonoma, rientravano nella previsione dell’allegato F al regolamento del personale relativa alla voce stipendi. Questa Corte aveva così delimitato, nel giudizio sull’an, l’ambito dell’accertamento al “diritto al computo ai fini pensionistici dei miglioramenti economici forfettari attribuiti al personale in servizio con decorrenza dal 1 luglio 1985, sul presupposto della natura retributiva di detti emolumenti”. Nella motivazione si legge, fra l’altro, che la denunciata insufficiente prospettazione degli argomenti di diritto a sostegno della domanda dei pensionati, con riferimento all’obbligo del Banco di precisare a quali specifici effetti computare i miglioramenti (riliquidazione del trattamento originario, perequazione del trattamento in atto, percezione diretta delle somme come arretrati di retribuzione, ecc.), poteva rilevare ai soli fini della pronuncia in merito alla fondatezza della domanda e non, come invece dedotto, come censura di inammissibilità della domanda proposta.

11. Pertanto, non introdotte ritualmente, nel giudizio sull’an, le eccezioni quoad effectum del computo dei miglioramenti, il Giudice del gravame ha correttamente ritenuto preclusa la possibilità di riproporre questioni riguardanti l’esistenza del diritto al computo nel trattamento di pensione delle somme una tantum individuate nel ricorso per ingiunzione ed, in particolare, la possibilità di verificare l’esistenza e la validità di clausole di accordi collettivi volte ad escludere l’una tantum in questione dal computo nei trattamenti previdenziali. La decisione impugnata si è così informata al consolidato principio, come puntualizzato da questa Corte, per cui il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (cioè il giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito) (ex plurimis, Cass. 15343/2009, Cass. 9544/2008, Cass. 5514/2004).

12. Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in alternativa o in subordine al primo motivo, sul presupposto che la cosa giudicata riguardasse l’assegno perequativo mensile di cui alla delibera del gennaio 1983, mentre il decreto opposto riguardava una quota percentuale delle una tantum già erogate al personale in servizio. L’illustrazione del motivo si conclude con il quesito con il quale si chiede alla Corte di dire se costituisca violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, liquidare nel giudizio di quantificazione successivo ad una pronuncia di condanna generica un diritto diverso (quota percentuale delle una tantum erogate dal Banco di Napoli al personale in servizio per la vacatio contrattuale del 1985-1987) rispetto a quello già accertato e dichiarato (diritto di computare nel trattamento pensionistico le indennità erogate dal Banco di Napoli al personale in servizio per la vacatio contrattuale del 1985-1987, secondo il meccanismo della perequazione delle pensioni di cui alla Delib. 17 gennaio 1983, che prevede un assegno perequativo mensile, ad integrazione dell’assegno pensionistico).

13. Ritiene il Collegio inammissibile il motivo, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che sanziona di inammissibilità il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione che, invece, deve avere un’ autonoma collocazione (ex multis, Cass. 9470/2008).

14. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della delibera del 17.1.1983 del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione alla Delib. 17 gennaio 1983 del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, omessa, carente, illogica e contraddetto ria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Nell’illustrazione del motivo e nella conclusiva formulazione del multiplo quesito di diritto, la ricorrente evoca una delibera del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, incorrendo in errore materiale nella redazione dell’atto processuale che, non diversamente da analogo errore con riferimento ad un provvedimento giudiziale, è all’evidenza dovuto a mera svista e chiaramente rilevabile dal testo stesso dell’atto (ex multis, Cass. 3820/1998).

15. La complessità dei quesiti non consente, tuttavia, di distinguere il vizio motivazionale dalla censure di violazione di legge, onde, come nel punto 12 che precede, va dichiarata l’inammissibilità del motivo.

16. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, ed oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del difensore della sola controricorrente dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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