Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4147 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8893/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persola del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.B.A., D.B.F., quali procuratori della madre

Sig.ra M.R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G

PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE, giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 11836/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 1.10.2015 la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, proposta dal Ministero della Giustizia contro il decreto monocratico della stessa Corte che lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 10.000,00 in favore di D.B.A. e F. a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di una causa civile. Riteneva la Corte distrettuale che fosse infondato l’unico motivo dell’opposizione erariale, basato sulla tesi della tardività della domanda di equa riparazione, per l’inapplicabilità della sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, al termine previsto dall’art. 4 Legge citata.

Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso D.B.A. e F..

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lì dove la Corte territoriale ha ritenuto applicabile al termine di decadenza di cui all’art. 4 Legge cit. la sospensione dei termini del periodo feriale. Richiamata Cass. S.U. n. 16783/12, che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione, in quanto impedito dal termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, la difesa erariale deduce che da tale premessa non può che discendere, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di istituti che, come la sospensione dei termini del periodo feriale, sono propri dei termini processuali.

2. – Il secondo motivo denuncia, del pari, la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè, si sostiene, il procedimento monitorio previsto della L. n. 89 del 2001, nuovo art. 3, per le sue caratteristiche di speditezza ed urgenza mal si concilierebbe con la sospensione feriale dei termini processuali. Tale procedimento, inoltre, non introduce il giudizio contenzioso ma solo una fase sommaria.

3. – Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Essi si contrappongono, senza alcuna valida argomentazione di contrasto, all’indirizzo ormai costante di questa Corte in base al quale poichè fra i termini per i quali della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso devi essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. nn. 5895/09 e 5423/16; conforme, ex multis, la n. 25179/11 non massimata).

Inoltre, del tutto non conferente alla quaestio iuris in oggetto è il richiamo, contenuto nel primo motivo di ricorso, a Cass. S.U. n. 16783/12 sull’incompatibilità in materia tra prescrizione e decadenza. Affermata l’applicabilità solo del termine decadenziale, la soggezione di quest’ultimo alla sospensione feriale segue de plano l’applicazione del principio di diritto innanzi richiamato.

4. – In conclusione in ricorso va respinto.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico del Ministero ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia alle spese, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio

2017

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