Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4147 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17681-2019 proposto da:

UNION SECURITY L’INVESTIGATORE & LO SPARVIERO S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LEONE IV, 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

LAURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

MARIO CUBUZIO;

– ricorrente –

contro

R.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE BALDASSARRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2314/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2019 R.G.N. 1484/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Union Security l’Investigatore & lo Sparviero s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in sede di opposizione, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società a R.V. e ne aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno quantificato in dodici mensilità di retribuzione oltre che la ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale;

che la Union Security l’Investigatore & lo Sparviero s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali ha opposto difese R.V. con controricorso;

che successivamente la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo che ne vengano compensate le spese.

Diritto

CONSIDERATO

che nell’atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società si fa presente che le parti hanno transatto la controversia e che dunque la società non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;

che l’atto di rinuncia risulta notificato al controricorrente R.V. in data 13 settembre 2021;

che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza – anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (citato art. 391 c.p.c., comma 1) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (cfr Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008);

che va pertanto dichiarata l’estinzione del processo con riferimento al ricorso proposto dalla Union Security l’Investigatore & lo Sparviero s.r.l.; che in mancanza di una evidenza documentale dell’avvenuta diversa regolazione delle spese del giudizio in sede di transazione, atto che non risulta essere stato allegato alla rinuncia, queste vanno poste a carico della società rinunciante che ha dato causa alla controversia in sede di legittimità e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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