Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4146 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4146 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
in persona del Direttore

AGENZIA DELLE ENTRATE,

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi

n.12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-

9S,os
.\9)
LANDI MATTEO,

contro

rappresentato e difeso, per

procura a

margine del ricorso, dall’Avv.Michele Guerrasio ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Boccherini n.3
presso lo studio dell’Avv.Patricia De Luca.
-controricorrente-

avverso la sentenza n.172/02/07 della Commissione

Data pubblicazione: 21/02/2014

Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata
di Salerno, depositata il 10.10.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25.9.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Maria Pia Camassa;

generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo a
carico della Landi Alfonso e C. s.a.s., emetteva, nei
confronti del socio Matteo Landi, avviso di recupero
per l’illegittimo utilizzo del credito di imposta di
cui all’art.8 della legge n.388/2000.
In particolare, veniva contestato che il socio
avesse illegittimamente compensato nell’anno 2002 il
credito, maturato dalla società nel periodo di imposta
2001, prima ancora che la società avesse presentato la
dichiarazione dei redditi dalla quale sarebbe dovuta
risultare la ripartizione del credito, non utilizzato
dalla Società, pro quota in favore dei soci.
Il ricorso proposto dal socio avverso l’atto di
recupero veniva accolto dalla Commissione tributaria
provinciale e la pronuncia, appellata dall’Agenzia
delle Entrate, confermata dalla Commissione tributaria

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udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno
con la sentenza in epigrafe.

Il Giudice di appello -rilevato che “i soci della
società di persone partecipano alla formazione del
bilancio della società e ne sono, pertanto a conoscenza

dichiarazione dei redditi da parte della società
avviene normalmente nel mese di ottobre dell’anno
successivo a quello di riferimento, mentre i soci
presentano la loro dichiarazione con qualche mese di
anticipo e che i controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria non avvengono prima
dell’anno successivo a quello di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi”- ritenevano che le
risoluzioni ministeriali, invocate dall’Ufficio,
secondo le quali il credito era utilizzabile in
compensazione dai soci solo dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi da parte della societàfossero prive di ratio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Ha

resistito

il

contribuente

con

controricorso,

illustrato da successiva memoria depositata ex art.378
c.p.c.
Considerato in diritto.

1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato violazione e
falsa applicazione dell’art.8 della legge n.388/2000, 5
e 40 d.p.r. n.600/73 in relazione all’art.360 n.3
3

in tempo reale”, e che “la presentazione della

c.p.c.

l’Agenzia

delle

Entrate

deduce

che,

contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di merito,
la previa presentazione della dichiarazione dei redditi
da parte della società e, quindi, la determinazione
della quota parte spettante a ciascun socio, essendo
destinati a dare evidenza formale alla ripartizione tra

costituiscono condizione di esistenza del credito del
socio.
A conclusione del motivo risulta formulato, ex art.366
bis c.p.c., il seguente quesito:Dica questa Corte se in
una fattispecie come la presente di impugnativa di
avviso di recupero del credito di imposta ex art.8
della legge n.388/2000, utilizzato in compensazione dal
socio di una società di persone prima che quest’ultima
avesse presentato la dichiarazione del redditi erri il
giudice di merito che, invocando non a proposito le
regole sulla formazione del bilancio delle società di
persone, ritenga legittimo l’utilizzo in compensazione
del credito de quo, misconoscendo per tale via
l’attitudine della mancata presentazione della
dichiarazione della società da cui risulti la
ripartizione tra i soci del credito compensabile, a
condizionare l’esistenza stessa del credito
compensabile”.
2.11 contribuente, con il controricorso, ha eccepito:
a) l’improcedibilità del ricorso, ex art.369 II comma
n.ri 2 e 3 c.p.c, per essersi l’Agenzia delle Entrate
riservata di produrre copia della sentenza impugnata e

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soci del credito di imposta maturato dalla società,

non aver provveduto a tale adempimento contestualmente
al deposito del ricorso;
b) l’inammissibilità del ricorso per violazione del
principio di specificità ed autosufficienza e per
inidoneità del quesito ex art.366 bis c.p.c..
2.1. L’eccezione sub a) di improcedibilità del ricorso

calce al ricorso sia stata espressa la “riserva” di
deposito di “copia autentica della sentenza impugnata”,
quest’ultima, dall’esame del fascicolo d’ufficio,
risulta essere stata depositata dalla parte pubblica in
data 10.12.2008, e quindi, contestualmente al deposito
del ricorso e, comunque, in ogni caso entro i termini
di cui all’art.372 c.p.c. con conseguente procedibilità
del ricorso (cfr.Cass. n.25070 del 10.12.2010).
2.2 La doglianza dell’Agenzia delle Entrate non merita,
tuttavia, accoglimento.
Va, invero, rilevato come il vizio della sentenza
previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, debba essere
dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la
disposizione dell’ah. 366 c.p.c., n. 4, non solo con
la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma
anche, e soprattutto (come questa Corte ha
ripetutamente evidenziato) mediante specifiche
argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a
motivatamente dimostrare in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate
norme regolatrici della fattispecie o con

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è infondata. Deve, infatti, rilevarsi che, seppure in

l’interpretazione

delle

stesse

fornita

dalla

giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente
dottrina, diversamente impedendo alla Corte regolatrice
di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; di
guisa che risulta inidoneamente formulata, ai fini

sensi della disposizione in esame, la deduzione di
“errori di diritto” individuati per mezzo della sola
preliminare indicazione delle singole norme
pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di
una critica delle soluzioni adottate dal giudice del
merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste
dalla controversia, operata mediante specifiche e
puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione
comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel
motivo e non attraverso la mera contrapposizione di
queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione
della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 3670/2006,
1063/2005, 21896/2004, 13830/2004, 12127/2004).
“È inammissibile, pertanto, il motivo nel quale il
vizio inficiante la sentenza impugnata venga solo
apoditticamente enunciato nella intestazione, senza
alcun successivo adeguato svolgimento di pertinenti
argomentazioni a sostegno” (Cass.n. 5353/07).
Nella

specie,

per

contro,

all’iniziale

indicazione in rubrica, degli artt. 5 e 40

d.p.r.

n.600/73 -peraltro mutata, nel corso dell’illustrazione
del motivo, in quella dei medesimi articoli ma del

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dell’ammissibilità del motivo di ricorso proposto ai

T.U.I.R. ,

con ulteriore incertezza sulle concrete

esatte disposizioni normative che si deducono violate
non tutte, peraltro, attinenti alla fattispecie- non è,
poi, seguita una trattazione puntuale nella quale, per
ciascuna di esse, vengano sviluppati argomenti in
diritto, con i contenuti richiesti dal combinato

n. 4, perché al motivo di ricorso, proposto ai sensi
dell’uno, possa essere riconosciuto il requisito della
specificità, imposto dall’altro, che ne consente la
valutazione ad opera di questa Corte.
La ricorrente non ha,
nell’esposizione del motivo,

infatti,

sviluppato,

argomento alcuno in

diritto, inteso nel senso sopra precisato, per
contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle
rubricate disposizioni normative, in relazione a quale
determinato convincimento espresso dal giudice del
merito possa essere ravvisata un’altrettanto
determinata applicazione erronea o falsa di quella
singola norma o di quell’istituto, essendosi limitata a
dedurre, genericamente ed inidoneamente, che
l’argomentazione svolta dalla CTR per cui “il bilancio
della società di persone non è un bilancio pubblico, i
soci partecipano alla sua formazione e ne sono a
conoscenza in tempo

reale..”..ridondasse nella

violazione degli artt.5 e 40 del TUIR” . per, poi,
ribadire unicamente le proprie tesi difensive ovvero
chela previa presentazione della dichiarazione della
società e la determinazione della quota spettante a

7

disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c.,

Estvrt D
Al SET
N.I3:

ciascun socio vengono ad “atteggiarsi quale condizione
di esistenza del credito del socio essendo destinati a
dare evidenza formale alla ripartizione tra i soci del
credito di imposta maturato dalla società”.
E, peraltro, va detto, per debito di ragione, che
il principio cui, sembra riferirsi la ricorrente (cd.

portata applicativa nella fattispecie, rimanendo
circoscritta la relativa disciplina all’imputazione a
ciascun socio del reddito di impresa prodotto dalla
società (art.5 e 8 TUIR)con la conseguenza che “il
trasferimento” al socio del credito di imposta
riconosciuto alla società (il quale, tra l’altro, per
espressa previsione normativa della legge n.388/2000
non “concorre a formare il reddito”)non può costituire
automatica implicazione di quel principio.
La particolarità della questione trattata e le
peculiarietà della fattispecie inducono a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa

integralmente

tra

le

parti

le

spese

processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
25.9.2013.

di trasparenza ex art.5 TUIR), non ha, comunque,

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