Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4146 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2434-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato ROBERTO ESPOSITO, che la rappresentata e difende

giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA-GIULIA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 190/1/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Udine, che aveva accolto il ricorso proposto da F.R. avverso avvisi di accertamento IRPEF (OMISSIS);

la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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