Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4146 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/02/2017), n. 4146
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8878/2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
V.G.;
– intimato –
avverso il decreto n. 12066/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
emesso il 04/05/2015 e depositato il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO
Con ricorso del 18.4.2011 V.G. adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per l’eccessiva durata di una causa svoltasi innanzi al Tribunale di Nola per il pagamento di differenze di ratei dell’assegno di invalidità, iniziata il 6.9.2001 e definita con sentenza del 16.9.2009.
Con decreto del 5.10.2015 la Corte d’appello accoglieva la domanda e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.750,00 a titolo di equo indennizzo.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il predetto Ministero in base ad un unico motivo, col quale lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e l’omessa pronuncia sulla relativa eccezione, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..
V.G. è rimasto intimato.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e l’omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla relativa eccezione, in quanto la decisione del giudizio presupposto è divenuta definitiva il 16.9.2010, non applicandosi la sospensione feriale dei termini nelle cause che, come quella presupposta, era soggetta al rito del lavoro. Il termine semestrale dell’art. 4 Legge citata è scaduto, pertanto, il 16.3.2011.
2. – Il motivo è fondato.
Anche il ricorso per equa riparazione dà atto che la sentenza emessa il 16.9.2009 nel giudizio presupposto è passata in giudicato il 16.9.2010, dal che si desume che la pronuncia sia stata resa ai sensi della prima parte dell’art. 429 c.p.c., comma 1. Ne consegue che, non applicandosi la sospensione feriale dei termini processuali alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (L. n. 742 del 1969, art. 3), il termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, è scaduto il 16.3.2011. Pertanto, la domanda, essendo stata proposta il 18.4.2011, è tardiva.
3. – In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va dunque cassato senza rinvio.
4. – Le spese della fase di merito e del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte odierna intimata.
5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato; condanna V.G. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese, che liquida in Euro 800,00 per la fase di merito e in Euro 800,00 per quella di cassazione, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017