Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4145 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4145 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 28011-2008 proposto da:
ITALCABLES

SPA

in

persona

dell’Amministratore

Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio
dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato D’ARRIGO DOMENICO giusta delega
2013

in calce;
– ricorrente –

2522
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 21/02/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– resistente con atto di costituzione sul ricorso 15330-2010 proposto da:

ITALCABLES SOCIETA’ PER AZIONI CON SOCIO UNICO SPA in
persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ARRIGO DOMENICO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
24/09/2007, avverso la sentenza n. 97/2009 depositata
il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/09/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
n. r.g. 28011/08 il rigetto del ricorso, per il n.
r.g. 15330/10 l’accoglimento del ricorso.

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO

Svolgimento del processo
La ditta

ITALCABLES spa società per azioni con

socio unico ha pagato in data 30 dicembre 1999 la

corrispondersi entro il giorno 27/12/2001.
L’agenzia delle Entrate – Ufficio tecnico di
Gardone Val Trompia notificava alla società
cartella di pagamento emessa a seguito di controllo
automatizzato della dichiarazione Iva e avviso di
contestazione di sanzione amministrativa ex art. 13
D.L.gs 471/1997 a causa del ritardato versamento
oltre i termini di legge della rata di acconto IVA
del mese di dicembre.
Avverso il provvedimento dell’Ufficio la società
Italcables spa presentava ricorso alla Commissione
Tributaria provinciale di Brescia la quale, con
accoglieva il ricorso

sentenza nr.90/12/2004,
annullando

rata di acconto dell’IVA relativa all’anno 1999 da

l’atto di contestazione ritenendo

inapplicabile

ed

ingiustificata

la

sanzione

amministrativa.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale della
Lombardia con sentenza nr.204/66/06 depositata in

1

m

data

24/9/2007,

riformava

la

sentenza di primo grado ed accogliendo l’appello
dell’Ufficio dichiarava legittima la cartella di
pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

spa ha proposto due distinti ricorsi: il primo,
cioè quello di cui si tratta, davanti a questa
Corte con ricorso notificato in data 7/11/2008 RG
nr. 28011/2008 affidato a tre motivi e per il quale
l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese ; il
secondo davanti alla stessa Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia per revocazione ordinaria
ex art. 395 nr.4 cpc con il quale chiedeva la
revocazione ex 395 nr.4 cpc della sentenza nr.
204/66/06 della CTR per errore di fatto di
quest’ultima, in quanto aveva erroneamente
affermato che non era stata prodotta in giudizio
alcuna documentazione probatoria attestante il

regionale della Lombardia 204/66/06 la Italcables

credito d’imposta ai fini IVA.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
con sentenza 97/66/09 ha dichiarato inammissibile
il ricorso per revocazione in quanto già pendente
ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza
d’appello di cui si chiedeva la revocazione.

2

m

Avverso la sentenza

della Commissione

Tributaria regionale della Lombardia nr. 97/66/09
ha proposto ricorso per cassazione l’ITALCABLES spa
con due motivi e L’Agenzia delle Entrate non ha
spiegato difese.

Preliminarmente,

visto l’art.

274 cpc,

al

presente ricorso RG nr. 28011/2008 avverso la
sentenza della Commissione Regionale della
Lombardia nr. 204/66/06 deve essere riunito il
ricorso RG nr. 15330/2010 avverso la sentenza
nr.97/66/09 per connessione soggettiva ed
oggettiva e, in ordine logico, deve essere
trattato anzitutto il ricorso nr. 28011/2008.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.6 commi da 2 a 5 quater legge
29/12/1990 nr. 405 e successive modifiche in
relazione all’art.13 D.L.gs 471/97 ed all’art.

MOTIVI DELLA DECISIONE

360 n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto
legittima la cartella esattoriale perché la
società aveva provveduto in data 30/12/1999 al
versamento di un importo a titolo di acconto
IVA, oltre i termini di legge, a prescindere
dall’effettiva debenza dell’importo, senza tener
3

(k)

conto

cioè

che

nessuno

importo

era dovuto dalla società (come risultava dalla
fotocopia della liquidazione periodica IVA di
dicembre 1999).
Con il secondo

e terzo motivo di ricorso la

motivazione su un punto decisivo della
controversia ex art. 360 nr.5 cpc in quanto la
CTR non ha tenuto conto che erano presenti agli
atti lg_ fotocopia della liquidazione periodica
IVA di dicembre 1999 e della dichiarazione
annuale IVA relativa allo stesso anno dalle
quali risultava che nessun acconto era dovuto.
I motivi proposti sono fondati e devono essere
accolti.
L’art.13 D.L.gs 471/97 prevede la sanzione
amministrativa del 30% ad ogni ipotesi di
mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto mentre

ricorrente lamenta omessa ed insufficiente

l’applicazione dell’indennità di mora ex art.3
comma 4 D.L.gs 504/95 e degli interessi
richiesti dall’Ufficio assolve alla diversa
funzione risarcitoria e costituisce un
accessorio naturale e necessario del tributo
che non esclude l’applicabilità della sanzione.
4

r

Tuttavia,

nella

fattispecie,

la

ricorrente afferma che sulla base della
liquidazione annuale IVA relativa all’anno 1999
nessuno importo era dovuto in quanto la
contribuente risultava essere a credito rispetto

sanzionabile il versamento tardivo dell’acconto
del mese di dicembre.
Questa Corte si è già espressa su un caso
analogo

(Sez.

5,

Sentenza

n.

10388

del

12/05/2011) Presidente: D’Alonzo M. Estensore:
Cosentino A. statuendo che in tema di IVA, il
versamento frazionato del tributo previsto
dall’art. 60, comma 2, n. l del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (vigente “ratione
temporis”, ma successivamente abrogato dall’art.
37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) assolve
una funzione provvisoria, costituendo un mero
acconto sulla somma dovuta a titolo di imposta
che, una volta accertata giudiziariamente nel
suo ammontare, deve essere restituito in tutto o
in parte al contribuente o, al contrario,
integrato dal contribuente medesimo fino a
concorrenza di quanto dovuto. La citata
connotazione del versamento frazionato non può
non ripercuotersi sull’interpretazione della
5

all’acconto versato nel 1999 e pertanto non era

disciplina

sanzionatoria che

presidia l’obbligo di pagamento in questione,
con la conseguenza che la sanzione comminata
dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 471 deve, a sua volta, considerarsi

condizionata al definitivo accertamento della
debenza almeno, della frazione che doveva essere
pagata in via provvisoria.
Nella fattispecie risulta dalla sentenza di
appello che la ricorrente aveva prodotto come
documenti numeri 2 e 3 allegati al ricorso di
primo grado la fotocopia della liquidazione
periodica IVA di dicembre 1999 e la fotocopia
della dichiarazione annuale IVA relativa
all’anno 1999, allegata al modello unico di
società per capitali e correttamente i giudici
di primo grado avevano ritenuto non sanzionabile
il versamento tardivo di un acconto non dovuto.
Da quanto sopra consegue l’accoglimento del
ricorso, con rinvio ad altra sezione della CTR
della

Lombardia

affinchè

esamini

la

documentazione prodotta dalla ricorrente
attinente alla liquidazione annuale relativa
all’anno 1999 in quanto, qualora dalla stessa
risultante un credito a favore della
6

provvisoria e, quindi, risolutivamente

ricorrente,

non

risulta

applicabile alcuna sanzione per tardivo
versamento di un importo sostanzialmente non
dovuto all’erario.
Passando all’esame del ricorso RG nr.15330/2010

della Lombardia, i motivi proposto risultano i
seguenti:
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta

violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.64 D.Lgs. 546/1992 in relazione
all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto inammissibile l’impugnazione per
revocazione della sentenza perchè già impugnata
per cassazione mentre, al contrario, per le
sentenze emesse dalle commissioni tributarie
regionali sono esperibili sia i rimedi della
revocazione ordinaria che il ricorso per
cassazione in quanto la prima finalizzata ad
avanzare censure di merito, il secondo diretto a
censurare vizi di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia ex art. 360 nr.5 cpc
in quanto la CTR non ha tenuto conto che erano
7

avverso la sentenza nr. 97/66/09 della CTR

presenti agli atti

le fotocopia della

liquidazione periodica IVA di dicembre 1999 e
della dichiarazione annuale IVA relativa allo
stesso anno dalle quali risultava che nessun
acconto era dovuto.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse stante la
decisione del ricorso RG nr. 28011/2008;;L‘
(4.A.

9e, v.. NAL e O C4 (t. l
P.Q.M.

d2L,..

i te u

Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Lombardia anche per le spese. Dichiara
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
il ricorso riunito nr. 15330/2010 e compensa tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 23/9/2013
Il consigliere estensore
Marina Mel ni •

2.1

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A

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,1REPUBBLICA ITAL

L! 4 5

bliget4

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

R.G.N. 28011/2008

SEZIONE TRIBUTARLA CIVILE

R.G.N. 15330/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

– Presidente

Dott. ETTORE CIRILLO

– Consigliere

Dott. ANTONIO VALITUTTI

Rep.
– Ud. 23/09/2013

– Rel. Consigliere – PU

Dott. MARINA MELONI
Dott. STEFANO OLIVIERI

– Consigliere –

Dott. ANGELINA MARIA PERRINO

– Consigliere –

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso 28011-2008 proposto da:
ITALCABLES

SPA

in

persona

dell’Amministratore

Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio
dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato D’ARRIGO DOMENICO giusta delega
2013

in calce;
– ricorrente –

2522

CVICt5

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– resistente con atto di costituzione sul ricorso 15330-2010 proposto da:

ITALCABLES SOCIETA’ PER AZIONI CON SOCIO UNICO SPA in
persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ARRIGO DOMENICO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2006 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
24/09/2007, avverso la sentenza n. 97/2009 depositata
il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/09/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
n. r.g. 28011/08 il rigetto del ricorso, per il n.
r.g. 15330/10 l’accoglimento del ricorso.

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO

Svolgimento del processo
La ditta

ITALCABLES spa società per azioni con

socio unico ha pagato in data 30 dicembre 1999 la

corrispondersi entro il giorno 27/12/2001.
L’agenzia delle Entrate – Ufficio tecnico di
Gardone Val Trompia notificava alla società
cartella di pagamento emessa a seguito di controllo
automatizzato della dichiarazione Iva e avviso di
contestazione di sanzione amministrativa ex art. 13
D.L.gs 471/1997 a causa del ritardato versamento
oltre i termini di legge della rata di acconto IVA
del mese di dicembre.
Avverso il provvedimento dell’Ufficio la società
Italcables spa presentava ricorso alla Commissione
Tributaria provinciale di Brescia la quale, con
accoglieva il ricorso

sentenza nr.90/12/2004,
annullando

rata di acconto dell’IVA relativa all’anno 1999 da

l’atto di contestazione ritenendo

inapplicabile

ed

ingiustificata

la

sanzione

amministrativa.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale della
Lombardia con sentenza nr.204/66/06 depositata in

1

m

data

24/9/2007,

riformava

la

sentenza di primo grado ed accogliendo l’appello
dell’Ufficio dichiarava legittima la cartella di
pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

spa ha proposto due distinti ricorsi: il primo,
cioè quello di cui si tratta, davanti a questa
Corte con ricorso notificato in data 7/11/2008 RG
nr. 28011/2008 affidato a tre motivi e per il quale
l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese ; il
secondo davanti alla stessa Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia per revocazione ordinaria
ex art. 395 nr.4 cpc con il quale chiedeva la
revocazione ex 395 nr.4 cpc della sentenza nr.
204/66/06 della CTR per errore di fatto di
quest’ultima, in quanto aveva erroneamente
affermato che non era stata prodotta in giudizio
alcuna documentazione probatoria attestante il

regionale della Lombardia 204/66/06 la Italcables

credito d’imposta ai fini IVA.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
con sentenza 97/66/09 ha dichiarato inammissibile
il ricorso per revocazione in quanto già pendente
ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza
d’appello di cui si chiedeva la revocazione.

2

m

Avverso la sentenza

della Commissione

Tributaria regionale della Lombardia nr. 97/66/09
ha proposto ricorso per cassazione l’ITALCABLES spa
con due motivi e L’Agenzia delle Entrate non ha
spiegato difese.

Preliminarmente,

visto l’art.

274 cpc,

al

presente ricorso RG nr. 28011/2008 avverso la
sentenza della Commissione Regionale della
Lombardia nr. 204/66/06 deve essere riunito il
ricorso RG nr. 15330/2010 avverso la sentenza
nr.97/66/09 per connessione soggettiva ed
oggettiva e, in ordine logico, deve essere
trattato anzitutto il ricorso nr. 28011/2008.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.6 commi da 2 a 5 quater legge
29/12/1990 nr. 405 e successive modifiche in
relazione all’art.13 D.L.gs 471/97 ed all’art.

MOTIVI DELLA DECISIONE

360 n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto
legittima la cartella esattoriale perché la
società aveva provveduto in data 30/12/1999 al
versamento di un importo a titolo di acconto
IVA, oltre i termini di legge, a prescindere
dall’effettiva debenza dell’importo, senza tener
3

(k)

conto

cioè

che

nessuno

importo

era dovuto dalla società (come risultava dalla
fotocopia della liquidazione periodica IVA di
dicembre 1999).
Con il secondo

e terzo motivo di ricorso la

motivazione su un punto decisivo della
controversia ex art. 360 nr.5 cpc in quanto la
CTR non ha tenuto conto che erano presenti agli
atti lg_ fotocopia della liquidazione periodica
IVA di dicembre 1999 e della dichiarazione
annuale IVA relativa allo stesso anno dalle
quali risultava che nessun acconto era dovuto.
I motivi proposti sono fondati e devono essere
accolti.
L’art.13 D.L.gs 471/97 prevede la sanzione
amministrativa del 30% ad ogni ipotesi di
mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto mentre

ricorrente lamenta omessa ed insufficiente

l’applicazione dell’indennità di mora ex art.3
comma 4 D.L.gs 504/95 e degli interessi
richiesti dall’Ufficio assolve alla diversa
funzione risarcitoria e costituisce un
accessorio naturale e necessario del tributo
che non esclude l’applicabilità della sanzione.
4

r

Tuttavia,

nella

fattispecie,

la

ricorrente afferma che sulla base della
liquidazione annuale IVA relativa all’anno 1999
nessuno importo era dovuto in quanto la
contribuente risultava essere a credito rispetto

sanzionabile il versamento tardivo dell’acconto
del mese di dicembre.
Questa Corte si è già espressa su un caso
analogo

(Sez.

5,

Sentenza

n.

10388

del

12/05/2011) Presidente: D’Alonzo M. Estensore:
Cosentino A. statuendo che in tema di IVA, il
versamento frazionato del tributo previsto
dall’art. 60, comma 2, n. l del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (vigente “ratione
temporis”, ma successivamente abrogato dall’art.
37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) assolve
una funzione provvisoria, costituendo un mero
acconto sulla somma dovuta a titolo di imposta
che, una volta accertata giudiziariamente nel
suo ammontare, deve essere restituito in tutto o
in parte al contribuente o, al contrario,
integrato dal contribuente medesimo fino a
concorrenza di quanto dovuto. La citata
connotazione del versamento frazionato non può
non ripercuotersi sull’interpretazione della
5

all’acconto versato nel 1999 e pertanto non era

disciplina

sanzionatoria che

presidia l’obbligo di pagamento in questione,
con la conseguenza che la sanzione comminata
dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 471 deve, a sua volta, considerarsi

condizionata al definitivo accertamento della
debenza almeno, della frazione che doveva essere
pagata in via provvisoria.
Nella fattispecie risulta dalla sentenza di
appello che la ricorrente aveva prodotto come
documenti numeri 2 e 3 allegati al ricorso di
primo grado la fotocopia della liquidazione
periodica IVA di dicembre 1999 e la fotocopia
della dichiarazione annuale IVA relativa
all’anno 1999, allegata al modello unico di
società per capitali e correttamente i giudici
di primo grado avevano ritenuto non sanzionabile
il versamento tardivo di un acconto non dovuto.
Da quanto sopra consegue l’accoglimento del
ricorso, con rinvio ad altra sezione della CTR
della

Lombardia

affinchè

esamini

la

documentazione prodotta dalla ricorrente
attinente alla liquidazione annuale relativa
all’anno 1999 in quanto, qualora dalla stessa
risultante un credito a favore della
6

provvisoria e, quindi, risolutivamente

ricorrente,

non

risulta

applicabile alcuna sanzione per tardivo
versamento di un importo sostanzialmente non
dovuto all’erario.
Passando all’esame del ricorso RG nr.15330/2010

della Lombardia, i motivi proposto risultano i
seguenti:
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta

violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.64 D.Lgs. 546/1992 in relazione
all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto inammissibile l’impugnazione per
revocazione della sentenza perchè già impugnata
per cassazione mentre, al contrario, per le
sentenze emesse dalle commissioni tributarie
regionali sono esperibili sia i rimedi della
revocazione ordinaria che il ricorso per
cassazione in quanto la prima finalizzata ad
avanzare censure di merito, il secondo diretto a
censurare vizi di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia ex art. 360 nr.5 cpc
in quanto la CTR non ha tenuto conto che erano
7

avverso la sentenza nr. 97/66/09 della CTR

presenti agli atti

le fotocopia della

liquidazione periodica IVA di dicembre 1999 e
della dichiarazione annuale IVA relativa allo
stesso anno dalle quali risultava che nessun
acconto era dovuto.

per sopravvenuta carenza di interesse stante la
decisione del ricorso RG nr. 28011/2008;;L‘
(4.A.

9e, v.. NAL e O C4 (t. l
P.Q.M.

d2L,..

i te u

Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Lombardia anche per le spese. Dichiara
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
il ricorso riunito nr. 15330/2010 e compensa tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 23/9/2013
Il consigliere estensore

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

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