Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4145 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7184/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

l’associazione professionale “Studio A. – T. di Aldo

Antonuccio e Giuseppe T.”, con sede in Siracusa, in persona

dell’associato rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Giuseppe Vaccaro, con studio in Siracusa, elettivamente

domiciliato presso l’Avv. Antonino Dierna, con studio in Roma,

giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

e

la “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”), con

sede in Siracusa, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Palermo – Sezione Staccata di Siracusa il 29 luglio 2013 n.

297/16/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, con le modalità stabilite

dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed

Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del

5 novembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Siracusa il 29 luglio 2013 n. 297/16/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per I.R.A.P. ed I.V.A. relative all’anno 2006 per la somma complessiva di Euro 11.131,05, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, ha respinto l’appello proposto dalla stessa nei confronti dell’associazione professionale “Studio A. – T. di Aldo A. e Giuseppe T.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il 2 marzo 2011 n. 72/02/2011. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la definizione agevolata della pretesa tributaria non dipendeva dall’esito della lite pendente. L’associazione professionale “Studio A. – T. di Aldo A. e Giuseppe T.” ” B.A. & E. S.n.c.” si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la definizione agevolata fosse consentita anche per gli atti impositivi di mera liquidazione, dovendo escludersi la condonabilità delle liti relative a cartelle di pagamento che si limitassero a riscuotere le imposte dichiarate, ma non versate nel termine della procedura di liquidazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 36-bis.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Come è noto, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al cit. art. 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. (…)”. 1.2 Occorrendo, dunque, fare riferimento all’ambito della procedura di definizione della lite fiscale pendente di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, deve osservarsi che, in base al comma 3, lett. a, di tale disposizione “per lite pendente” si intende “quella in cui è parte l’Amministrazione Finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione”.

Sul punto, con circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 (di cui è menzione nella sentenza impugnata), l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che non sono definibili l’avviso di liquidazione ed il ruolo in considerazione della natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi in quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori (paragrafo 4.2. “In linea generale, non sono definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti di imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati espressamente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 2, lett. f). Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione”).

Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate rientrano nella categoria degli atti definibili quelli che assolvono anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione.

1.3 Tuttavia, l’orientamento condivisibile di questa Corte è fermo nel ritenere che, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 22 gennaio 2014, n. 1263; Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2015, n. 24772).

1.4 Questa giurisprudenza non dubita che l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 24 ottobre 2014, n. 22672; Cass., Sez. 6, 25 gennaio 2016 nn. 1295 e 1296; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28611; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2017, n. 31055; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2018, n. 32132).

1.5 Si è affermato che, pertanto, è di per sè irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l’amministrazione finanziaria ha esercitato la propria pretesa nei confronti del contribuente, e, dall’altro, quest’ultimo ha instaurato una controversia effettiva, facendo valere, nell’impugnare la cartella il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione (Cass., Sez. 5, 24 ottobre 2014, n. 22672; Cass., Sez. 5, 18 settembre 2018, n. 23269).

1.6 Ciò premesso, la motivazione del provvedimento di diniego opposto dall’amministrazione finanziaria al condono successivamente richiesto in corso di causa dalla contribuente ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione al medesimo rapporto tributario, deve ritenersi non conforme a diritto.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha errato nell’escludere, nella specie, la pendenza di una lite effettiva, come tale suscettibile di definizione agevolata, ai sensi del condono di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, del convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

2 Stante l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Considerando il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione decisa, si reputa la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA