Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4145 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29964/2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

148, presso lo studio dell’avvocato MARIO RAGAZZONI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 794/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 20/04/2015 e depositato il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Mario Ragazzoni, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 12.5.2015 la Corte d’appello di Perugia, quale giudice di rinvio in esito a Cass. n. 1173/13, rigettava la domanda di equa riparazione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, da F.A.. Giudizio presupposto una causa civile instaurata innanzi al Tribunale di Roma nel 1992, decisa in secondo grado dalla Corte d’appello di Roma e definita in sede di legittimità con sentenza n. 7304/10 di questa Corte Suprema. Tale causa aveva avuto ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di immobile la cui costruzione il F. aveva iniziato in base ad una concessione edilizia successivamente annullata.

Osservava la Corte d’appello perugina che il diritto all’equa riparazione doveva escludersi in considerazione del fatto che nel giudizio presupposto il F. aveva resistito in maniera temeraria, visto che, come affermato dalla sentenza della Corte d’appello di Roma, nel collegato processo penale a suo carico egli aveva ammesso il pagamento di una tangente di 100 milioni di Lire per ottenere la concessione edilizia con la quale aveva iniziato la costruzione dell’immobile promesso in vendita.

Per la cassazione di tale decreto F.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza impugnata sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 CEDU. Sostiene parte ricorrente che il F. non è risultato totalmente soccombente nella causa di riferimento, tant’è che la Corte d’appello di Roma riformò la sentenza di primo grado in senso più favorevole a lui e questa Corte di Cassazione, a sua volta, annullò detta pronuncia di secondo grado accogliendo il ricorso del F.. Pertanto la resistenza di lui in quel giudizio non può ritenersi temeraria.

2. – Il secondo motivo lamenta, ancora, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 CEDU, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto, per le considerazioni su esposte, la motivazione della Corte umbra sulla ritenuta temerarietà della resistenza in giudizio del F. è da ritenersi apparente, non contenendo specifici e idonei elementi di sostegno.

3. – Il terzo mezzo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e discussi dalle parti, quali la riduzione della pretesa risarcitoria degli attori D.V. e E.DE.VIT Costruzioni s.p.a.; i difetto di legittimazione attiva di detta società, dichiarato dalla sentenza d’appello; la cassazione di tale sentenza “sul punto” da parte di questa Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7304/10; la circostanza che il processo penale contro il F. si è concluso con sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato di corruzione per intervenuta prescrizione, sicchè in difetto di condanna la presunta dazione di denaro non poteva essere considerata come corruzione in assenza di un attento esame e di una valutazione di tutti gli elementi costitutivi del reato.

4. – Il quarto motivo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 19, nonchè il vizio di omessa motivazione sulla condanna alle spese in favore del Ministero, nella misura di Euro 2.000,00 per la fase di cassazione di Euro 2.200,00 per il giudizio di rinvio, stante la minima attività difensiva svolta da detta parte.

5. – I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono fondati nei termini e nei limiti che seguono.

La causa presupposta aveva ad oggetto non solo la risoluzione di un contratto preliminare di vendita d’immobile per inadempimento del F., che il bene promesso aveva costruito grazie alla commissione di un reato, ma anche il risarcimento del danno, originariamente quantificato in Euro 2.065.827,60.

La temerarietà della resistenza in giudizio alla domanda di risoluzione, ritenuta nel decreto impugnato, non considera che l’odierno ricorrente ha resistito anche alla suddetta domanda accessoria di risarcimento del danno. E poichè la consapevolezza dell’un torto (sulla domanda principale di risoluzione) non implica automaticamente e nel medesimo grado la consapevolezza anche dell’altro (sulla domanda accessoria di danni), il decreto impugnato risulta aver omesso l’esame d’un fatto in sè decisivo e discusso dalle parti. Fatto che è potenzialmente idoneo ad incidere sull’an debeatur, ove si consideri che in effetti detta domanda risarcitoria fu sì accolta ma per un importo sensibilmente inferiore (Euro 129.114,22).

6. – L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe l’esame del quarto, relativo al regolamento delle spese.

7. – Pertanto, il decreto impugnato va cassato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, la quale valuterà l’eventuale esistenza e durata di un patema connesso all’esito della richiesta risarcitoria avanzata nel giudizio presupposto.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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