Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4144 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRAPANI in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.D.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 458/2005 del GIUDICE DI PACE di MARSALA del

3.11.05, depositata l’8/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Marsala con sentenza dell’8 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da L.D.G. avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trapani, resa il 19 aprile 2005, prot 2004/3476, relativa ad infrazione all’art. 7 C.d.S., comma 1, per violazione di divieto di sosta. Rilevava che in seguito a ricorso presentato dalla L.D. il 19 novembre 2004, il Prefetto avrebbe dovuto emettere la decisione entro centoventi giorni, essendo gia’ in possesso della documentazione prodotta dalla Polizia Municipale, senza tener conto delle controdeduzioni inviate dall’Ufficio accertatore il 3 gennaio 2005.

Il Prefetto di Trapani ha proposto ricorso per Cassazione, notificato l’8 e il 10 gennaio 2007. L’opponente e’ rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S. modificato dal D.L. n. 151 del 2003 conv. in L. n. 214 del 2003: rileva che il termine di 120 giorni decorreva dalla ricezione degli atti da parte dell’organo accertatore (avvenuta il 3 gennaio 2005); che il provvedimento era stato emesso il 29 (non 19) aprile 2005 e notificato all’interessata il 1 giugno; aggiunge che i termini contemplati dall’art. 203 C.d.S. (commi 1 bis e 2) e art. 204 C.d.S. (comma 1) si cumulano fra loro.

La censura coglie nel segno.

Questa Sezione ha gia’ avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del C.d.S. cui sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dall’art. 204 C.d.S., comma 1 bis – secondo cui i termini di cui all’art. 203 C.d.S. commi 1 bis e 2, e allo stesso art. 204 C.d.S., comma 1 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della valutazione di tempestivita’ dell’adozione dell’ordinanza – ingiunzione – deve intendersi nel senso che la cumulabilita’ dei due termini consente al prefetto di usufruire – per il complessivo svolgimento della sua attivita’ di accertamento e decisione – del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l’emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l’eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore (Cass. n. 13303/09). Va aggiunto che nel caso di specie, anche senza tener conto del cumulo, il provvedimento del Prefetto era stato tempestivamente adottato (quanto alla rilevanza dell’adozione e non della comunicazione del provvedimento sanzionatorio, cfr. Cass. 15171/08) nell’aprile 2005 entro il termine di 120 giorni: invero indipendentemente dalla circostanza (non e’ chiaro in sentenza da dove desunta) che gli atti fossero in possesso del Prefetto gia’ prima dell’invio da parte del Comando Vigili, comunque il termine per la decisione prefettizia non decorreva dalla ricezione del ricorso. Infatti il Prefetto, secondo l’art 203 C.d.S., comma 2, doveva attendere, prima di decidere, che trascorresse il termine di sessanta giorni concesso all’organo accertatore per far pervenire, oltre agli atti, le eventuali “deduzioni tecniche utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso”. Una decisione prefettizia adottata prima del decorso di tale termine (decorrente dal 3 gennaio 2005) sarebbe stata quindi illegittima. Pertanto il ricorso risulta manifestamente fondato.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che si atterra’ al principio di diritto sopraenunciato e dovra’ esaminare i motivi di opposizione non esaminati dal primo giudicante; il giudice di rinvio liquidera’ anche le spese di questo giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Marsala, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA