Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4144 del 21/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4144 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO
Credito d’imposta
– investimenti in
aree svantaggiate
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IGEN= DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è damiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
–
ricorrente
–
metro
PROFESSICNAL CaLCR DI
Bccaian NICOLA
& C. snc;
–
intimata
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
2,j
hdc.
–
A3
della Campania n. 178/18108, depositata il 17 dicembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 luglio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
swean~ro DEL PROCESSO
1
Data pubblicazione: 21/02/2014
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi,
nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania
che,
rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso
di recupero del credito d’imposta riconosciuto per gli
investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi dell’art. 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla snc Professional Color di
Bocchino Nicola & C. per l’anno 2002, in quanto indebitamente
mancato invio del prescritto modello CVS.
Il giudice d’appello riteneva infatti che la previsione
della decadenza in caso di omesso invio della comunicazione dei
dati, di cui all’art. 62, coma 1, lettera a), della legge 27
dicenbre 2002, n. 289, non comportava la decadenza dal beneficio,
in quanto la norma, costituendo l’imposizione di un adempimento
tributario a carico del contribuente, si poneva in palese
violazione del divieto di retroattività stabilito dall’art. 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
NUMI DELTA DECISICNE
Con il primo ITIOtiVO, denunciando violazione di legge,
l’amministrazione ricorrente censura la ritenuta inapplicabilità
di quanto disposto dall’art. 62 della legge n. 289 del 2002 in
quanto norma retroattiva, per prevalenza della disposizione di
cui all’art. 3, coma 1, della legge n. 212 del 2000, assumendo
che la prima non dispone per il passato, limitandosi a fissare
per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di
decadenza dal beneficio, a nulla rilevando che tale decadenza
abbia ad oggetto un contributo già conseguito.
Con il secondo motivo denuncia la sentenza per
extrapetizione.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato che “l’imprenditore ammesso a
beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito
d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree
svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso
di presentare (come previsto dall’art. 62, primo coma, lettera
2
utilizzato, essendo la contribuente decaduta dal diritto per il
e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28
febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le
informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento
effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine
previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo,
altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del
contributo fosse subordinato alla realizzazione
dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione
Ed ha inoltre Chiarito che “le norme della legge 27 luglio
2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in
attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate
espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario,
sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a
carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in
quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento,
criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme
tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla
legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme
parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione
della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse: in
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con
rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato l’art. 62,
coma l, lett. a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ritenendolo contrastante con l’art. 3, coma 2, della legge n.
212 del 2000″ (Cass. n. 8254 del 2009).
Il primo motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame del
secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013 ed, in seconda
convocazione, il 18 dicembre 2013.
telematica” (Cass. n. 3578 e n. 16442 del 2009).