Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4144 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18178-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORREALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO PUGLIESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8032/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da P.V. contro la sentenza della CTP di Salerno, dichiarando invalida la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate Riscossione effettuata in grado di appello a mezzo di avvocato del libero foro.

Per quel che qui interessa la CTR ha ritenuto che la costituzione nel giudizio di appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di difensore iscritto al libero foro era affetta da radicale nullità non risultando l’ente anzidetto, succeduto ad Equitalia, difeso dall’Avvocatura dello Stato.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, Ader, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Con il primo motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. nella L. n. 225 del 2016, e del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, conv. nella L. n. 58 del 2019. Deduce ADER che in qualità di ente pubblico economico nel giudizio di impugnazione innanzi al giudice di merito poteva essere rappresentata in giudizio dai suoi dipendenti e da avvocati del libero foro e pertanto la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, e art. 12, comma 10, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della costituzione in giudizio.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

Il primo motivo, ritualmente dedotto, diversamente da quanto postulato dalla parte intimata, avendo la ricorrente impugnato la statuizione resa dalla CTR nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di valida costituzione in giudizio dell’appellante, è fondato, alla stregua dei principi riepilogati da questa Corte – v. Cass. n. 29277/2020 -.

In tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia riscossione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 30008/2019 -, le quali hanno precisato che l’Agenzia riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; mentre si avvale di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi (Cass. S.U. del 19.11.2019 n. 30008).

Pertanto la costituzione dell’agente di riscossione in grado di appello a mezzo di un avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace.

Ha dunque errato il giudice di appello nel dichiarare l’inammissibilità della costituzione dall’Agenzia delle entrate Riscossione-rider difesa da un avvocato del libero foro.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi, non avendo la CTR considerato le difese dell’Agenzia delle entrate Riscossione, dando luogo, in tal modo, ad una sentenza resa senza il rispetto del principio del contraddittorio, tanto risultando sufficiente per superare le diverse argomentazioni sul punto esposte nella memoria della controricorrente.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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