Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4143 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI ISERNIA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato FRATTARELLI PIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TURCHETTA CARLO, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2005 del GIUDICE DI PACE di ISERNIA del

10/11/05, depositata l’11/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Isernia con sentenza dell’11 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da B.M. avverso il Prefetto di Isernia per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione prot. (OMISSIS) relativa a violazione della normativa in tema di assegni. Rilevava che gli assegni risultati privi di provvista e protestati erano stati successivamente pagati nel termine di cui al D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 33 che aveva modificato la L. n. 386 del 1990, art. 8.

La Prefettura di Isernia ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 6 dicembre 2006, al quale B. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato. Il ricorso denuncia l’insufficiente motivazione della controversia: evidenzia che il giudice di pace ha incongruamente annullato l’ordinanza ingiunzione, relativa a emissione di assegni senza autorizzazione, sul presupposto che il provvedimento avesse contestato l’emissione assegni senza provvista e che il trasgressore si era valso della possibilita’, offerta all’emittente dall’art. 8.

Il ricorso coglie nel segno. Esso riporta fedelmente (come verificabile dal riscontro documentale, al solo fine di escludere inesattezze) il testo dell’ordinanza ingiunzione, nella parte in cui inequivocabilmente contesta al trasgressore di aver emesso senza autorizzazione alcuni assegni. Rileva fondatamente che per detta violazione non e’ previsto il rimedio del pagamento successivo ex art. 8, riferibile alla fattispecie dell’emissione di assegno senza provvista. Ne desume che, attesa la palese incongruita’ delle argomentazioni svolte, resta senza motivazione la decisione di annullare il provvedimento sanzionatorio. Parte controricorrente, dopo aver riferito che la sanzione si riferisce alla violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1 (modificata dal D.Lgs. n. 507 del 1999) ha resistito deducendo che l’amministrazione non avrebbe allegato alcun atto idoneo a dimostrare l’avvenuta revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni da parte dell’istituto bancario, ne’ delle comunicazioni date al correntista. Sostiene che pertanto il giudice di pace ha ritenuto sussistere l’illecito di cui all’art. 2, anziche’ quello di cui all’art. 1, e valorizzato le liberatorie presentate dall’opponente.

Il Collegio rileva che in sentenza non vi e’ alcun riscontro delle allegazioni soprariportate in ordine alla mancata prova dell’illecito contestato e all’insussistenza dei presupposti di fatto di esso. Si legge per contro nella narrativa della sentenza che il B. si era opposto al provvedimento “sull’unico motivo di aver provveduto al pagamento degli assegni”. Ne risulta che sono inammissibili in questo giudizio, perche’ nuove, le ragioni di annullamento del provvedimento esposte in controricorso, di cui non si puo’ tenere alcun conto, avendo l’opponente omesso di contestare sul punto la sentenza e di specificare in quale atto del giudizio di merito – e in quali termini – egli le avesse fatte valere.

Resta irrilevante nella specie se in seguito alla riscontrata carenza di autorizzazione, la banca abbia sollevato, come e’ verosimile, stando alle deduzioni di controricorso, il protesto e indotto l’opponente al pagamento in forza dell’art. 8 L. cit. Diverso era infatti l’oggetto della violazione contestata.

Ne discende la piena fondatezza del ricorso e la possibilita’ di decidere la causa nel merito, con il rigetto dell’originaria opposizione, attesa la palese incongruita’ dell’unico motivo di opposizione ritualmente introdotto in relazione alla violazione effettivamente contestata.

Le spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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