Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4143 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4143 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Inerti Apricena s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Passalacqua Marmi s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Follieri Luciano Mattia, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Ferdinando
di Savoia 3, presso l’avv. Giovambattista Sgromo, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Di Bitonto dell’il settembre 2007,
rep. n. 61851;
– ricorrente —
Contro
l-Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale

Oggetto:
Imposta di registro.
Cessione di terreno
adibito a cava. Pretesa destinazione
edificatoria.

dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia
(Bari), Sez. 27, n. 91/27/06, del 6 giugno 2006, depositata il 20 giugno
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 novembre 2012 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giovambattista Sgromo per la società ricorrente e l’avv. Bruno
Dettori per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Q,7

Data pubblicazione: 20/02/2013

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione
dell’imposta di registro, in luogo della applicazione dell’IVA, per una compravendita di terreno destinato a cava e ritenuto dall’Ufficio di natura agricola e non a destinazione edificatoria, come invece ritenuto dalla società
contribuente.

espresse dalla difesa della società contribuente nella memoria depositata ai
sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente denuncia: violazione e
falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 e 40 D.P.R.
131 del 1986, in ordine alla applicabilità dell’1VA stante la concessione di
licenza edilizia, anche se lo strumento urbanistico qualifica il terreno in zona omogenea equiparata alle zone agricole E/1.
Il motivo non è fondato. Premesso che l’ordinamento non contiene una definizione generale di terreno edificabile e che la destinazione edificatoria di
un terreno è prevista dallo strumento urbanistico generale (Cass. n. 20097
del 2009, in motivazione), va rilevato che la locuzione “utilizzazione edificatoria” di cui all’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere «racconiata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti
urbanistici e quindi considerata, anche in ragione del significato letterale da
attribuire ai due termini, come possibilità per il privato di esercitare il proprio diritto a edificare, di sfruttare cioè il bene a fini edilizi, eseguendo su di
esso, nell’ambito dei limiti consentiti dal piano, costruzioni ed altre opere di
urbanizzazione destinate ad abitazioni ed uffici e alle strutture ad esse collegate» (Cass. n. 10713 del 2009, in motivazione). Nulla di tutto questo nel
caso di specie, avendo il giudice a quo accertato che sul terreno oggetto della controversia possono realizzarsi strutture a servizio delle cave con
l’indice fondiario di metri cubi 0,03 per mq., così come previsto per i terreni
agricoli e tra quest’ultimi deve essere ascritto, invero, il terreno in questione
non essendo ammesso nell’ordinamento un tertium genus tra terreni agricoli
e terreni a destinazione edificatoria (Cass. 10713 del 2009, in motivazione):
in buona sostanza non è concesso dallo strumento urbanistico generale un
utilizzo a scopo edificatorio del terreno, ma solo la realizzazione sullo stesso
esclusivamente, e nei limiti considerati, delle strutture strumentali ad un pieno sfruttamento della destinazione a cava.
Il ricorso deve essere, pertanto, ‘dichiarato rigettato. Le spese seguono la
soccombenza.
2

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in
appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente
con unico motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. La causa, già chiamata per l’udienza camerale del 16 novembre 2011, era stata poi rinviata a
nuovo ruolo in pubblica udienza, per una migliore valutazione delle ragioni

.’77,n7ST7

T

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase
del giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre le
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2012.

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