Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4143 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31567-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA ROTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. RG. 28099/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 26 settembre 2018 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da N.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 14 e ss., o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; in particolare il Tribunale, dopo aver escluso la credibilità delle dichiarazioni del migrante (rispetto alla sua località di provenienza, all’esistenza di motivi di persecuzione per ragioni religiose o di appartenenza etnica a un determinato gruppo e al rischio di essere esposto a una vendetta privata in caso di rientro nel villaggio di origine), negava di conseguenza il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento non solo dello status di rifugiato, ma anche della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b), dato che il richiedente non era attinto da alcun provvedimento passibile di condanna in suo danno;

il collegio di merito, in relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), osservava poi che il territorio di reale provenienza del migrante (Ebonyi State) non era in alcun modo classificabile come una zona caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante;

infine il Tribunale, richiamata la valutazione di non credibilità dei fatti che avevano dato origine alla migrazione, riteneva che il richiedente asilo non avesse conseguito una condizione di effettivo radicamento in Italia e che non fosse impossibile una ricollocazione anche lavorativa in Nigeria;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia Anavo N. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, per non essere stata fissata l’udienza di comparizione delle parti e l’audizione personale del ricorrente, pur in assenza della videoregistrazione del colloquio di fronte alla Commissione territoriale, a dispetto della domanda all’uopo presentata;

3.2 il ricorrente sostiene che il richiedente asilo debba avere modo di presentare gli elementi necessari a motivare la sua domanda di protezione nel modo più completo possibile in sede di audizione, che dunque sarebbe sempre obbligatoria in caso di mancanza della videoregistrazione, come prescritto dal dato normativo, a prescindere dal fatto che il ricorso presenti elementi di fatto diversi da quelli già dedotti innanzi alla commissione territoriale;

siffatto assunto non può essere condiviso;

invero nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018);

ciò tuttavia non significa che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione I:mropea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”;

il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può infatti esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al D.Lgs. cit., art. 35-bis, comma 8 – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (Cass. 2817/2019);

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

la mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza di comparizione non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme nazionali ed Europee in materia prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere;

4.1 il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere il Tribunale applicato al caso di specie i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova in capo al richiedente asilo, laddove non aveva valutato la sua credibilità alla luce dei parametri indicati da tale norma;

in particolare le conclusioni di non credibilità a cui era giunto il giudice di merito sarebbero il frutto di un’istruttoria svolta in assenza di un’effettiva valutazione delle argomentazioni e della documentazione fornita dal ricorrente e di un giudizio fondato su dubbi del tutto soggettivi che non avrebbe considerato come il migrante, in realtà, avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e avesse reso un racconto particolareggiato della propria vicenda personale, coerente con le emergenze obbiettivamente conoscibili della situazione del paese di origine;

4.2 il motivo è inammissibile;

la valutazione di affidabilità del dichiarante e il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento) della domanda (Cass. 21142/2019);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo risultava, sotto una pluralità di aspetti, non plausibile e in contrasto con le informazioni generali pertinenti al suo caso;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto dal ricorrente, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

5.1 con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il Tribunale, diversamente da quanto avevano ritenuto altri giudici di merito, non avrebbe riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente, a dispetto della situazione di violenza, diffusa e indiscriminata, che caratterizzava tutta la Nigeria e non solo la parte settentrionale del paese;

5.2 il motivo è inammissibile;

l’accertamento del ricorrere di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, compiuta a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

nel caso di specie il Tribunale ha escluso, all’esito del giudizio di credibilità sulle dichiarazioni del ricorrente e dell’esame delle fonti internazionali reperite, che nella regione ritenuta di effettiva provenienza del migrante sussistesse la situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

6.1 il quarto motivo di ricorso assume l’intervenuta violazione e falsa applicazione del TUI, art. 5, comma 6, e art. 19, in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto al migrante la protezione umanitaria sia in ragione della critica situazione socio-politica attualmente esistente nel paese di provenienza, dove un eventuale rimpatrio comprometterebbe i diritti fondamentali e inviolabili, sia a motivo del livello di integrazione sociale raggiunto nel paese di accoglienza;

6.2 il motivo è. inammissibile;

il Tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che la mancata verosimiglianza delle allegazioni addotte a suffragio della domanda di protezione internazionale vanificasse anche la richiesta di protezione umanitaria, sotto il profilo della necessità per il migrante di sottrarsi a una situazione di grave violazione individuale dei diritti umani, e ha nel contempo accertato, in fatto, l’inesistenza di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione, stanti la mancanza di un effettivo radicamento in Italia e la possibilità di una ricollocazione anche lavorativa in Nigeria;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,ove dovuto, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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